Articolo 13 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193
Articolo 12Articolo 14
Versione
18 dicembre 2024
Art. 13. Pianificazione e programmazione
degli investimenti autostradali 1. Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali da affidare ai sensi del presente capo, tenuto conto delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari uscenti al termine delle rispettive concessioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CIPESS, e' adottato il Piano nazionale degli investimenti autostradali, di durata decennale. Il Piano puo' essere aggiornato con le modalita' di cui al primo periodo al termine di ogni biennio.
2. Sulla base del Piano di cui al comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento per le concessioni autostradali scadute o in scadenza e' individuato l'elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto delle seguenti priorita':
a) maturita' progettuale delle opere;
b) rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;
c) incidenza sulla viabilita' delle cantierizzazioni, tenuto conto dell'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi, nel rispetto degli standard di sicurezza legati alla circolazione;
d) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci.
Entrata in vigore il 18 dicembre 2024
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