Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.12.2024 da
1)
Parte_1 nata a [...] il [...]
Cittadinanza Italiana residente a [...],
(CF: C.F._1 Con l'Avv. Cristina Rancati del Foro di Monza (C.F.: ) presso il quale ha C.F._2 eletto domicilio telematico Email_1
e
2)
NT nato a [...] il [...]
(C.F. C.F._3
Cittadinanza Italiana residente a [...], Con l'Avv. Barbara Adami del Foro di Milano (C.F.: ) presso il quale ha C.F._4 eletto domicilio telematico ( Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 23/09/2004 (Atto N. 896 parte 2 serie A volume R03 - anno 2004 - Comune di MILANO (MI))
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...]. Cittadinanza italiana Persona_1 nata a [...] il [...]. Cittadinanza italiana Parte_2
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FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 dicembre 2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) Si dà atto che la casa coniugale era stabilita in Milano Via De Marchi Gherini Ambrogio 29 in abitazione (di proprietà di , madre di concessa ai coniugi in comodato Persona_2 NT gratuito a fare data dal 23/09/2004. Le parti concordano che detto immobile venga lasciato nella disponibilità di con l'intesa che lo stesso avrà cura di collaborare con la signora NT
, alle condizioni di seguito specificate, per il pagamento di un mutuo necessario per Parte_1 acquistare una nuova casa familiare che la madre abiterà con la prole.
2) In riferimento a detta nuova casa familiare (ancora da individuare) presso cui sarà fissata la residenza della madre e della prole le parti sono pervenute alle seguenti intese:
La nuova casa coniugale verrà individuata in zona conferente con le esigenze della prole, avuto riguardo alla distanza dai centri di interesse delle ragazze (scuola, attività sportive ect) nonché alla distanza rispetto alla residenza del padre. Per l'acquisto della nuova casa coniugale la signora sarà costretta inevitabilmente ad Parte_1 accendere un mutuo bancario e il signor contribuirà al pagamento dello stesso con il NT versamento in favore della signora di Euro 650,00 mensili per un minimo di 15 anni e in ogni Parte_1 caso sino a quando le figlie vi convivranno con la madre, alla condizione che la casa predetta non venga venduta (laddove detta casa venga venduta prima dei 15 anni o prima che almeno una delle due figlie vi conviva con la madre, il padre non corrisponderà più il contributo mensile di Euro 650,00).
Detto importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versato a decorrere dal primo mese di decorrenza del mutuo ed entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, con le medesime modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento delle figlie, a mezzo bonifico bancario. Al fine di procedere all'acquisto di detta nuova casa familiare/materna il signor verserà NT altresì alla moglie un contributo forfettario di 50.000,00 Euro, di cui Euro 25.000,00 alla stipula del contratto preliminare di compravendita e i restanti Euro 25.000,00 al momento della stipula del contratto definitivo. La signora si impegna ad acquistare a suo nome esclusivo la nuova casa familiare/materna Parte_1 con la massima celerità e, ove possibile, entro 60 giorni dalla sentenza di separazione. 3) Tutte le spese necessarie per realizzare l'acquisto della nuova casa familiare/materna, la cui scelta dovrà essere condivisa dai genitori, saranno a carico della Sig.ra Parte_1
(acquirente/proprietaria). 4) La Sig.ra asporterà dalla casa coniugale di Via De Marchi Gherini Ambrogio parte del Parte_1 mobilio che è già di sua proprietà e nello specifico:
.-soggiorno (libreria, mobile TV, tavolo e sedie, tavolino, divano)
.-camera da letto (letto matrimoniale, comodini, armadio)
.-corredo (lenzuola, piumini, asciugamani, pentole, posate, piatti, bicchieri)
.- altri beni personali che sono stati conferiti direttamente dalla signora (es: quadri, sedia da Parte_1 ufficio della cameretta)
.- i computer delle figlie
- piccoli elettrodomestici.
E inoltre: pagina 2 di 6 -abito da sposa
-giacca di montone regalata da una parente.
5) Nelle more della individuazione dell'immobile, della concessione del mutuo bancario, della stipula del contratto definitivo di compravendita e del termine delle operazioni di trasloco, i coniugi continueranno ad abitare la casa di Via De Marchi Gherini Ambrogio 29. Per_
6) Le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza fissata Pt_2 presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della prole saranno assunte di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della prole stessa e nel Per_ rispetto delle attitudini e dei desideri che ed esprimeranno. Pt_2
7) Il diritto di frequentazione delle figlie con il padre verrà così regolato: Per_
.- a fine settimana alternati, il padre preleverà ed il venerdì pomeriggio con riaccompagno Pt_2 presso la madre la domenica sera dopo cena;
.- due pomeriggi infrasettimanali (dopo la scuola) di cui uno con pernotto;
.-metà delle vacanze natalizie e pasquali secondo il calendario scolastico, con il diritto di trascorrere ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Pasqua;
.-15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive: i genitori concorderanno il relativo periodo entro il 15 marzo di ogni anno;
.-gli ulteriori periodi festivi e gli eventuali ponti verranno equamente divisi tra i genitori, nel rispetto dell'alternanza annuale. Per_ In considerazione dell'età di ed , che sono ormai due adolescenti, i ricorrenti sin da ora Pt_2 concordano e prevedono che tutti i modi ed i tempi di frequentazione delle stesse con ciascun genitore, compresi i pernotti infrasettimanali, possano essere modificati in base alle specifiche richieste e desideri della prole, purchè nell'ambito della corretta e consueta linea educativa, in ogni caso compatibilmente con le esigenze e gli impegni, anche personali, di tutti.
8) Il padre corrisponderà alla madre, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, a titolo contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di Euro 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con bonifico bancario sul c/c n
[...] intestato alla signora . Parte_1
9) Si dispone che l'Assegno Unico per i figli a carico venga suddiviso al 50% tra i genitori.
10) le spese straordinarie relative alla prole verranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'Appello di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 3 di 6 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
Come da protocollo, le ricevute di pagamento relative alle spese straordinarie sostenute da ogni genitore dovranno essere documentate e consegnate in copia all'altro genitore entro la fine di ogni mese. Il rimborso dovrà avvenire non oltre i 10 giorni successivi. 11) La gatta di famiglia, resterà con il Sig. nell'abitazione di Via De Marchi Gherini Per_3 CP_1
Ambrogio e lo stesso provvederà a tutte le sue spese di mantenimento e cura.
12) Nel momento in cui cesserà la convivenza, la Sig.ra restituirà al Sig. la carta di Parte_1 CP_1 credito collegata al conto corrente comune.
13) Le parti concordano sin d'ora di depositare, alla scadenza dei termini, ricorso congiunto di divorzio alle medesime condizioni della separazione. ” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data CP_1
23/09/2004
pagina 4 di 6 (Atto N. 896 parte 2 serie A volume R03 - anno 2004 - Comune di MILANO (MI))
In separazione dei beni.
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5. Compensa tra le parti le spese di procedura;
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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