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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5533 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE MARRA Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 esposto:
-che, con verbale del 29.7.2019, l' convenuto la riconosceva in possesso CP_1 dei requisiti sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagnamento, con rivedibilità nel mese di agosto 2020 (doc.1); - che, all'esito di visita di revisione del 18.10.2021, le veniva riscontrata un'invalidità civile pari solo al 90%;
- che, ciò nonostante, dal novembre 2021 al gennaio 2023, l' continuava a CP_1
corrisponderle l'indennità di accompagnamento;
- che, con comunicazione datata 17.2.2023, ricevuta il 12.4.2023, le veniva intimata la restituzione della somma di euro 7.861,28, indebitamente percepita nel periodo predetto.
Esperiti infruttuosamente i rimedi amministrativi, la ricorrente, deducendo l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo e, comunque, il proprio diritto alla rateizzazione dell'importo ingiunto dall' , ha chiesto l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:“In via principale e nel merito, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di diniego del ricorso amministrativo di cui alla comunicazione del 25.7.2023 e, per i fatti e motivi di diritto di cui al numero 1 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 7.861,21 oltre interessi così come richiesta ex lettera del CP_1
17.2.2023 e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 7.861,21, oltre interessi,
o altra che sarà ritenuta di giustizia, già erogata dall' in favore della CP_1
ricorrente nel periodo 1.11.2021 – 31.1.2023; In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di dieniego del ricorso amministrativo di cui alla comunicazione del 25.7.2023 e, per i fatti e motivi di diritto di cui al numero 2 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 7.861,21 oltre interessi da versarsi in una unica soluzione così come da lettera del 17.2.2023 e condannare l' CP_1 CP_1 ad accordare alla ricorrente la rateazione mensile della somma predetta in n.72 ratei mensili di pari importo oppure in un numero di ratei che sarà ritenuto di
Giustizia”.
Nel costituirsi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenuta dalla sola difesa di parte ricorrente) e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
Occorre preliminarmente osservare come, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, la ricorrente abbia implicitamente rinunciato alla domanda di accertamento dell'irripetibilità dell'indebito oggetto di causa, insistendo espressamente nell'accoglimento della sola domanda, formulata in via subordinata, di accertamento del proprio diritto alla rateizzazione dell'importo chiesto in restituzione dall' , evidenziando la mancata contestazione CP_1
dell'ente convenuto sul punto.
Del resto, la domanda di accertamento dell'irripetibilità dell'indebito deve ritenersi senza dubbio infondata, posto che il verbale del 18.10.2021 - con cui, all'esito di visita di revisione, è stata riscontrata in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità del 90%, con conseguente esclusione delle condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento - risulta essere stato regolarmente notificato alla sig.ra in data 10.11.2021 (doc. 10 ), Parte_1 CP_1
con conseguente impossibilità di ritenere sussistente la buona fede dell'accipiens in relazione alla percezione delle somme non dovute.
Quanto alla domanda di condanna dell' ad accordare alla ricorrente una CP_1 rateazione mensile dell'importo indebitamente percepito, la stessa deve ritenersi improponibile per mancata previa presentazione di apposita domanda amministrativa.
Tale non può ritenersi, infatti, il ricorso amministrativo presentato avverso il provvedimento di recupero dell'indebito, con il quale la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento dell'atto predetto, domanda ontologicamente incompatibile con quella di rateazione, sulla quale l' , pertanto, non ha avuto CP_1 modo di pronunciarsi.
La condotta processuale della ricorrente – che, a fronte delle difese dell' , CP_1 non ha insistito nella domanda di accertamento dell'irripetibilità dell'indebito, limitandosi a richiedere la rateazione dell'importo dovuto – consente di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata in via principale;
- dichiara improponibile la domanda formulata in via subordinata;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 22/12/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5533 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE MARRA Parte_1
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 esposto:
-che, con verbale del 29.7.2019, l' convenuto la riconosceva in possesso CP_1 dei requisiti sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagnamento, con rivedibilità nel mese di agosto 2020 (doc.1); - che, all'esito di visita di revisione del 18.10.2021, le veniva riscontrata un'invalidità civile pari solo al 90%;
- che, ciò nonostante, dal novembre 2021 al gennaio 2023, l' continuava a CP_1
corrisponderle l'indennità di accompagnamento;
- che, con comunicazione datata 17.2.2023, ricevuta il 12.4.2023, le veniva intimata la restituzione della somma di euro 7.861,28, indebitamente percepita nel periodo predetto.
Esperiti infruttuosamente i rimedi amministrativi, la ricorrente, deducendo l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo e, comunque, il proprio diritto alla rateizzazione dell'importo ingiunto dall' , ha chiesto l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:“In via principale e nel merito, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di diniego del ricorso amministrativo di cui alla comunicazione del 25.7.2023 e, per i fatti e motivi di diritto di cui al numero 1 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 7.861,21 oltre interessi così come richiesta ex lettera del CP_1
17.2.2023 e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 7.861,21, oltre interessi,
o altra che sarà ritenuta di giustizia, già erogata dall' in favore della CP_1
ricorrente nel periodo 1.11.2021 – 31.1.2023; In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di dieniego del ricorso amministrativo di cui alla comunicazione del 25.7.2023 e, per i fatti e motivi di diritto di cui al numero 2 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 7.861,21 oltre interessi da versarsi in una unica soluzione così come da lettera del 17.2.2023 e condannare l' CP_1 CP_1 ad accordare alla ricorrente la rateazione mensile della somma predetta in n.72 ratei mensili di pari importo oppure in un numero di ratei che sarà ritenuto di
Giustizia”.
Nel costituirsi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenuta dalla sola difesa di parte ricorrente) e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
Occorre preliminarmente osservare come, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, la ricorrente abbia implicitamente rinunciato alla domanda di accertamento dell'irripetibilità dell'indebito oggetto di causa, insistendo espressamente nell'accoglimento della sola domanda, formulata in via subordinata, di accertamento del proprio diritto alla rateizzazione dell'importo chiesto in restituzione dall' , evidenziando la mancata contestazione CP_1
dell'ente convenuto sul punto.
Del resto, la domanda di accertamento dell'irripetibilità dell'indebito deve ritenersi senza dubbio infondata, posto che il verbale del 18.10.2021 - con cui, all'esito di visita di revisione, è stata riscontrata in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità del 90%, con conseguente esclusione delle condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento - risulta essere stato regolarmente notificato alla sig.ra in data 10.11.2021 (doc. 10 ), Parte_1 CP_1
con conseguente impossibilità di ritenere sussistente la buona fede dell'accipiens in relazione alla percezione delle somme non dovute.
Quanto alla domanda di condanna dell' ad accordare alla ricorrente una CP_1 rateazione mensile dell'importo indebitamente percepito, la stessa deve ritenersi improponibile per mancata previa presentazione di apposita domanda amministrativa.
Tale non può ritenersi, infatti, il ricorso amministrativo presentato avverso il provvedimento di recupero dell'indebito, con il quale la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento dell'atto predetto, domanda ontologicamente incompatibile con quella di rateazione, sulla quale l' , pertanto, non ha avuto CP_1 modo di pronunciarsi.
La condotta processuale della ricorrente – che, a fronte delle difese dell' , CP_1 non ha insistito nella domanda di accertamento dell'irripetibilità dell'indebito, limitandosi a richiedere la rateazione dell'importo dovuto – consente di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda formulata in via principale;
- dichiara improponibile la domanda formulata in via subordinata;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 22/12/2025
Il Giudice
GI Busoli