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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1478 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dagli avv.ti GIANNELLA Parte_1
GERMANO e RIENZO DAVIDE
- OPPONENTE -
E
per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
che ha a sua volta conferito mandato a
[...] P_
rapp.ta e difesa dall'avv. FORINO FABIO
[...]
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.2.2024,
[...]
proponeva opposizione al precetto notificatole in Parte_1 data 24.2.2024 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente il difetto di legittimazione attiva della opposta sia per mancanza di prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco sia per la mancanza di iscrizione all'albo degli
1 intermediari finanziari ex art. 106 TUB da parte della mandataria e della mandataria di quest'ultima CP_2 ovvero la nonché il difetto di procura in Controparte_3 favore delle predette società.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla contestazione della legittimazione attiva della opposta, essa risulta infondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa.
In particolare, l'opposta ha prodotto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda, foglio delle inserzioni n. 52 del 05 maggio 2022, nella quale venivano indicati determinati criteri di individuazione dei crediti ceduti, precisando che “la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”)”, crediti derivanti “dalla seguente tipologia di rapporti:
(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra marzo 1970 e novembre 2021 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti”
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto
2 della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Inoltre, nel medesimo avviso in Gazzetta veniva indicato anche un apposito sito web (https://www.
[...]
), nel quale trovare il Email_1 riferimento del credito ceduto per rinvio al codice NDG collegato al debitore, avvertendo i debitori ceduti della possibilità di richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta all'indirizzo PEC:
Email_2
L'opposta ha altresì prodotto l'elenco dei rapporti ceduti ai sensi dell'art. 7.1, comma 6, della l. 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione).
Con riferimento all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, va detto, in maniera dirimente, che la Cassazione ha recentemente affermato che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" (cfr. Cass. 7243/2024).
Peraltro, nel caso di specie, la indicata come Parte_2 nell'avviso in Gazzetta, risulta Parte_3 regolarmente iscritta nell'albo ex art. 106 TUB, e la P_
, mandataria della quale
[...] CP_2 Pt_4
risulta iscritta all'albo delle Banche.
[...]
Quanto all'eccepito difetto di procura, esso non emerge dagli atti di causa, laddove l'opposta ha prodotto idonea procura speciale del 14.6.2022 della alla Controparte_1
procura del 21.3.2023 della in CP_2 CP_2 favore della nonché procura speciale di Controparte_3 quest'ultima in favore del soggetto che ha conferito il mandato ad litem riportato in calce alla comparsa di
3 risposta (cfr. produzione di parte opposta).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.810,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 03/06/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1478 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dagli avv.ti GIANNELLA Parte_1
GERMANO e RIENZO DAVIDE
- OPPONENTE -
E
per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
che ha a sua volta conferito mandato a
[...] P_
rapp.ta e difesa dall'avv. FORINO FABIO
[...]
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.2.2024,
[...]
proponeva opposizione al precetto notificatole in Parte_1 data 24.2.2024 da parte dell'opposto, deducendo essenzialmente il difetto di legittimazione attiva della opposta sia per mancanza di prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco sia per la mancanza di iscrizione all'albo degli
1 intermediari finanziari ex art. 106 TUB da parte della mandataria e della mandataria di quest'ultima CP_2 ovvero la nonché il difetto di procura in Controparte_3 favore delle predette società.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla contestazione della legittimazione attiva della opposta, essa risulta infondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa.
In particolare, l'opposta ha prodotto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda, foglio delle inserzioni n. 52 del 05 maggio 2022, nella quale venivano indicati determinati criteri di individuazione dei crediti ceduti, precisando che “la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”)”, crediti derivanti “dalla seguente tipologia di rapporti:
(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra marzo 1970 e novembre 2021 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti”
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto
2 della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Inoltre, nel medesimo avviso in Gazzetta veniva indicato anche un apposito sito web (https://www.
[...]
), nel quale trovare il Email_1 riferimento del credito ceduto per rinvio al codice NDG collegato al debitore, avvertendo i debitori ceduti della possibilità di richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta all'indirizzo PEC:
Email_2
L'opposta ha altresì prodotto l'elenco dei rapporti ceduti ai sensi dell'art. 7.1, comma 6, della l. 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione).
Con riferimento all'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, va detto, in maniera dirimente, che la Cassazione ha recentemente affermato che "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" (cfr. Cass. 7243/2024).
Peraltro, nel caso di specie, la indicata come Parte_2 nell'avviso in Gazzetta, risulta Parte_3 regolarmente iscritta nell'albo ex art. 106 TUB, e la P_
, mandataria della quale
[...] CP_2 Pt_4
risulta iscritta all'albo delle Banche.
[...]
Quanto all'eccepito difetto di procura, esso non emerge dagli atti di causa, laddove l'opposta ha prodotto idonea procura speciale del 14.6.2022 della alla Controparte_1
procura del 21.3.2023 della in CP_2 CP_2 favore della nonché procura speciale di Controparte_3 quest'ultima in favore del soggetto che ha conferito il mandato ad litem riportato in calce alla comparsa di
3 risposta (cfr. produzione di parte opposta).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.810,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 03/06/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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