CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 326/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] C.F._2
Bartolomeo DANIELE, per procura in atti appellanti
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Vincenzo Maria DONA e Maria Giovanna CONTI per procura in atti appellata
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate il 23.1.2025.
Per l'appellata: come da note depositate il 29.1.2025.
FATTI DI CAUSA
I signori ed hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio il proprio datore di lavoro, “ , chiedendo il Controparte_1
riconoscimento del loro diritto a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche delle componenti “assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”, previste per la loro mansione di “macchinisti”, con conseguente condanna della Società a corrispondere le rispettive differenze tra le somme già corrisposte per i periodi di ferie goduti dal settembre 2012 all'aprile 2022 e quelle spettanti anche considerate le predette componenti.
La Società si è costituita ed ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale, contestando in ogni caso i conteggi dei ricorrenti.
Con sentenza n. 457 del 2023 il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso, compensando integralmente le spese di lite, per la “presenza di precedenti giurisprudenziali di segno opposto”.
Hanno proposto appello i ricorrenti.
Con il primo motivo si ribadiscono le previsioni di cui alla normativa dell'Unione Europea, come anche interpretati dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia, in particolare il “principio imperativo” secondo cui la
“retribuzione ordinaria dei giorni di lavoro debba essere “mantenuta” nei giorni di ferie”, aggiungendo che la Corte di Cassazione si è già pronunciata sul punto, con decisioni relative ad altra società ferroviaria.
Gli appellanti sottolineano poi il “carattere imperativo” dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88, con conseguente “irrilevanza dell'eventuale fonte contrattuale delle norme contrarie”.
Con il secondo motivo si contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla “pretesa prevalenza del diritto interno rispetto alla normativa eurounitaria, qualora ... sia di maggior favore per il dipendente”, in quanto
“L'obbligo sancito a livello comunitario che la retribuzione dei giorni di ferie debba essere mantenuta rispetto a quella ordinariamente percepita, è diretto a evitare che, a causa di una retribuzione inferiore, un lavoratore possa non prendere giorni di ferie o le rimandi o ne prenda il minimo necessario ... e tutto ciò ai fini della tutela della sua salute e della sicurezza, anche generale, non al fine di fargli percepire un maggior compenso.”
2 Con il terzo motivo si ribadisce il già lamentato “effetto dissuasivo” della minore retribuzione percepita nei periodi di ferie, rispetto al rischio per i lavoratori di essere indotti a non prendere ferie, ancora sottolineando il rilevante peso economico, per gli stessi lavoratori, delle differenze retributive lamentate.
Il quarto motivo si sofferma sul “concetto” di retribuzione “paragonabile” e non “esattamente coincidente”: l'appellante sottolinea che per i lavoratori la cui retribuzione è composta da una parte rilevante di voci variabili legate alla prestazione effettiva, come nel caso dei ricorrenti, “non può darsi coincidenza solo perché, non essendoci mai una retribuzione identica, non si può che effettuare un calcolo medio degli elementi variabili percepiti.
Inoltre, restano comunque altresì escluse, proprio in virtù dell'assenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale, anche tutte quelle voci prive di quel nesso intrinseco con le mansioni svolte o che non compensino uno specifico disagio derivante dal loro espletamento, ovvero non siano correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessato, come richiesto dalla Corte di Giustizia Europea, quali per esempio lavoro straordinario, festivo o notturno, oltre a quelle dirette a coprire spese occasionali o accessorie. Solo in questi termini la retribuzione per ferie ... non può necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria ...”.
Si è costituita la Società appellata, chiedendo il rigetto dell'appello, confermando l'eccezione subordinata di prescrizione quinquennale e la contestazione dei conteggi dei ricorrenti.
La Società ha comunque dato atto del deposito nel maggio 2024, quindi dopo il ricorso in appello, di tre decisioni della Corte di Cassazione, favorevoli alle tesi degli appellanti, in ogni caso contestandole nel merito.
All'esito della prima udienza di trattazione, questa Corte, con ordinanza in data 11.7.2024, ha disposto CTU contabile sul seguente quesito: “Determini il C.T.U., esaminati gli atti di causa e la documentazione allegata, in particolare i conteggi depositati da entrambe le parti, la differenza tra le
3 somme retributive spettanti ad entrambi gli appellanti per i giorni di ferie goduti dal mese di settembre 2012 al mese di aprile 2022 conteggiando nella loro retribuzione anche le voci “Indennità di Utilizzazione
Professionale” ed “assenza dalla residenza”, come percepite nei giorni di effettivo lavoro, e le somme già percepite da entrambi gli appellanti per i giorni di ferie di cui al predetto periodo”, nominando nell'incarico il dott.
. Persona_1
Quest'ultimo ha depositato il proprio elaborato peritale in data 10.10.2024.
La causa è stata quindi discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
4.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto, anche alla luce della recente sentenza di questa Corte che ha respinto l'appello di confermando la Controparte_1
sentenza di primo grado che aveva accolto analogo ricorso di un collega degli odierni appellanti.
Si riporta quindi, anche quale precedente conforme ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la motivazione di tale sentenza di questa Corte, n. 50/2020.
“L'appello deve essere respinto alla luce dell'orientamento della Corte di
Cassazione che...ha confermato il merito della decisione di primo grado.
Si deve aggiungere che nelle ormai ripetute e consolidate decisioni in materia della Suprema Corte, sono stati presi in considerazione tutti gli argomenti evidenziati dall'appellante anche in questa sede.
Si possono, in questo senso, richiamare le motivazioni di cui alle decisioni, della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, n. 13932 e 13972 del
20.5.2024 e n. 14089 del 21.5.24, aggiungendo che successivamente la stessa Sezione lavoro ha formulato proposte ex art. 380 bis c.p.c., proprio alla luce della “manifesta infondatezza” dei ricorsi di , alla CP_1
luce della consolidata giurisprudenza in materia della stessa Suprema
Corte.
In particolare, con la decisione n. 14.089, in accoglimento di un ricorso di
4 un macchinista di , la Suprema Corte ha così motivato: CP_1
“4. I motivi di ricorso...sono fondati.
5. Questa Corte ... ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione
“ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a
CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, HO ...).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto delle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10,
Williams; CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_3
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_2
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione
5 europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia area, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale ... nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 185/2005
(che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile – Cass. n. 20216/2022).
10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass.
n. 13425/2019, n. 22577/2012).
11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la c.d. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le
6 molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; ... ).
14. La corresponsione, in forma continuativa di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui
è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionale competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla
7 stessa direttiva.
18. E' stato affermato che “le retribuzione delle ferie annuale deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., par. 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuale retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versta a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE Torsten Hein cit., par. 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che
“una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE
Torsten Hein cit., par. 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., par.
23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., par. 41).
19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che
8 l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnate per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
20. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con le finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.”
Questa esaustiva motivazione si riscontra anche nelle altre due già citate decisioni della Suprema Corte, n. 13932 e n. 13972 del 2024, con le quali sono stati respinti i ricorsi di , ricorsi i cui motivi si CP_1 sovrappongono a quelli dell'appello in esame.
Per maggiore completezza, si possono richiamare alcuni passaggi della decisione n. 13972, riferiti all'indennità di assenza dalla residenza:
“11.1 ... la ricorrente assume essenzialmente che essa “costituisca un ristoro forfettizzato delle micro-spese variabili ...”, sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe “natura realmente indennitaria” oppure “natura e funzione risarcitoria”.
11.2. Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi .... Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per “... servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore
...”, e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato.
11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini
9 fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale.
Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”.
Questo Collegio ritiene quindi di doversi uniformare a queste condivisibili e congrue conclusioni della Suprema Corte e di conseguenza di dover respingere l'appello.”
In applicazione dei predetti principi affermati dalla Suprema Corte e richiamati nella predetta sentenza di questa Corte, principi ai quali questo collegio ritiene di dare continuità, l'appello deve quindi essere accolto, trattandosi, come visto, di identica questione.
Si può aggiungere che la Corte di Cassazione, con la decisione n. 14089 del
2024 ha annullato la sentenza della Corte Appello Torino, richiamata dalla sentenza del Tribunale di Genova impugnata dagli attuali appellanti, mentre con le numero 13932 e 13972 del 2024, la stessa Suprema Corte ha confermato le sentenze della Corte Appello Milano favorevoli alle tesi dei macchinisti dipendenti della odierna Società appellata, anche respingendo il motivo di ricorso relativo alla prescrizione, richiamando i noti principi secondo cui la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Sotto quest'ultimo profilo si può richiamare la predetta sentenza 13972:
“16. E' infine infondato anche l'ottavo motivo di ricorso in cui viene riproposta, in subordine, la questione della prescrizione dei crediti vantati dai lavoratori.
16.1. Va precisato che in giudizio sono state chieste differenze retributive maturate nel periodo da settembre 2012 al 31 dicembre 2019. Orbene questa Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a
10 tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass.
06/09/2022 n. 26246, poi seguita da altre conformi).”
Gli appellanti hanno chiesto le differenze retributive dal settembre 2012, quindi i loro relativi diritti di credito non erano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012; posto che gli stessi non hanno ancora cessato il loro rapporto di lavoro con non può essere Controparte_1
decorsa alcuna prescrizione.
Per la quantificazione degli stessi crediti retributivi, è stata disposta, come detto, CTU contabile, le cui conclusioni, sulle quali non è stata formulata alcuna critica dai consulenti di entrambe le parti, hanno individuato un credito per il signor di euro 10.980,97 e per il signor un Pt_1 Parte_2
credito di euro 10.522,72.
L'appello deve quindi essere accolto e la Società appellata deve essere condannata a corrispondere agli appellanti le suddette somme, oltre gli accessori di legge.
Infine, le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle della CTU, devono essere poste a carico della Società appellata, per la integrale soccombenza della stessa e si liquidano come da dispositivo, considerato il valore della causa e la presenza della fase istruttoria solo in questo secondo grado di giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 10.980,97 ed in favore di
[...] Parte_2
della somma di euro 10.522,72, oltre gli interessi sulle somme
[...]
11 annualmente rivalutate dalle maturazioni dei crediti al saldo, per entrambi.
Condanna alla rifusione, in favore degli appellanti, Controparte_1
delle spese di lite del primo grado, che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA e delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Spese della CTU a definitivo carico di Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
12