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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1637/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARONNO Parte_1 C.F._1
EMANUELA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 C.F._2
DONATELLA e dell'avv. ROSSI ELISABETTA
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio del 6 maggio 2025.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IG.ri e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
NO LL (VA) in data 30/04/1998 ed il relativo atto veniva iscritto nei Registri di Stato
Civile del medesimo Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1998.
Dall'unione nasceva a Milano (MI) in data 29/09/1998 unico figlio della coppia, Persona_1
cittadino italiano, maggiorenne ed oramai economicamente indipendente.
Con ricorso depositato in data 03/05/2024 il adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
La resistente si costituiva in giudizio in data 28/05/2024 aderendo alla richiesta di separazione avanzata dal marito e domandando, inoltre, alle medesime condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Alla prima udienza le parti trovavano un accordo e chiedevano “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), e la IG.ra , nata a [...], il [...], (C.F. C.F._1 Controparte_1
, sposati in NO LL (VA), in data 30/4/1998, autorizzandoli a vivere C.F._2
separatamente nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare l'inesistenza di obblighi reciproci di mantenimento tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti
3) Dichiarare compensate le spese legali”.
Inoltre, contestualmente domandavano di “confermare le seguenti condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in NO LL (VA), in data 30/04/1998, ed iscritto al n. 10, Parte II, Serie Controparte_1
A, Anno 1998 del Registro di Stato Civile del Comune di NO LL;
• ordinare la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO
LL (VA), per la relativa annotazione;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. Dichiarare l'inesistenza di obblighi reciproci di mantenimento tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti.
2. Spese di lite compensate”.
pagina 2 di 3 Con sentenza n. 967/2024 del 22.7.2024 veniva pronunciata la separazione e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia divorzile.
All'udienza del 6 maggio 2025 le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopraindicate.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge (nel caso di specie sei mesi), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
coniugatisi in NO LL (VA) in data 30/04/1998 Controparte_1
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 10, P. II, Serie
A, anno 1998) alle condizioni sopra estese, che qui si intendono recepite;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di NO LL per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1637/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARONNO Parte_1 C.F._1
EMANUELA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 C.F._2
DONATELLA e dell'avv. ROSSI ELISABETTA
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio del 6 maggio 2025.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IG.ri e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
NO LL (VA) in data 30/04/1998 ed il relativo atto veniva iscritto nei Registri di Stato
Civile del medesimo Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1998.
Dall'unione nasceva a Milano (MI) in data 29/09/1998 unico figlio della coppia, Persona_1
cittadino italiano, maggiorenne ed oramai economicamente indipendente.
Con ricorso depositato in data 03/05/2024 il adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
La resistente si costituiva in giudizio in data 28/05/2024 aderendo alla richiesta di separazione avanzata dal marito e domandando, inoltre, alle medesime condizioni, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Alla prima udienza le parti trovavano un accordo e chiedevano “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), e la IG.ra , nata a [...], il [...], (C.F. C.F._1 Controparte_1
, sposati in NO LL (VA), in data 30/4/1998, autorizzandoli a vivere C.F._2
separatamente nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare l'inesistenza di obblighi reciproci di mantenimento tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti
3) Dichiarare compensate le spese legali”.
Inoltre, contestualmente domandavano di “confermare le seguenti condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in NO LL (VA), in data 30/04/1998, ed iscritto al n. 10, Parte II, Serie Controparte_1
A, Anno 1998 del Registro di Stato Civile del Comune di NO LL;
• ordinare la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO
LL (VA), per la relativa annotazione;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. Dichiarare l'inesistenza di obblighi reciproci di mantenimento tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti.
2. Spese di lite compensate”.
pagina 2 di 3 Con sentenza n. 967/2024 del 22.7.2024 veniva pronunciata la separazione e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia divorzile.
All'udienza del 6 maggio 2025 le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopraindicate.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge (nel caso di specie sei mesi), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
coniugatisi in NO LL (VA) in data 30/04/1998 Controparte_1
(matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 10, P. II, Serie
A, anno 1998) alle condizioni sopra estese, che qui si intendono recepite;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di NO LL per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3