Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/1987, n. 6638
CASS
Sentenza 31 luglio 1987

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Qualora nel corso del procedimento divisionale i termini della divisione vengano modificati mediante inclusione nella massa da dividere di beni non compresi al momento della proposizione della domanda, la presunzione legale di adesione dei condividenti al progetto di divisione predisposto dal giudice istruttore non può operare nei confronti di chi, rimasto contumace, non abbia potuto avere conoscenza delle modifiche alla domanda iniziale introdotte nel corso del giudizio. Ne consegue che la domanda di inserzione nella massa da dividere di cespiti ulteriori va notificata al contumace ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., senza di che il giudice istruttore non può dichiarare esecutivo il progetto divisionale con l'ordinanza non impugnabile prevista dall'art.789, terzo comma, cod. proc. pen.. tale ordinanza, se emessa ugualmente, va qualificata come provvedimento anomalo di contenuto decisorio - in quanto impone anche al contumace una divisione non ricollegabile sotto alcun profilo ad una sua presunta accettazione del progetto - ed è, pertanto, soggetta a ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.. ( V 4375/80, mass n 408284; ( V 2067/77, mass n 385786; ( Conf 4984/81, mass n 415769).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/1987, n. 6638
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6638
    Data del deposito : 31 luglio 1987

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