Ordinanza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4181/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4181/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...] e ivi residente a[...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv. Raffaele CodiceFiscale_1 Boccia (c.f. ) e dall'Avv. Francesca Lisa Ferraro (c.f. C.F._2
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in San C.F._3
Giuseppe Vesuviano alla via XX Settembre n.20/4. RICORRENTE/I contro
, in persona dell'Amministratore p.t. sig. con Controparte_1 Controparte_2 sede in Marigliano (NA) al Corso Umberto I n.425 (c.f. ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Alfredo Mercadante del Foro di Nola (cod. fisc. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Vitaliano (NA) alla via Salvo D'Acquisto nr. 4, int. 5
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Sig. , proprietario di un fabbricato confinante con il Parte_1 Controparte_1 in Marigliano, ha adito questo Tribunale con ricorso ex art. 1172 c.c. esponendo di temere un danno grave e prossimo alla sua proprietà a causa del degrado della facciata sud del Condominio e della precaria stabilità di una canna fumaria in eternit insistente sulla stessa facciata. In particolare, il ricorrente ha lamentato il distacco di intonaci con caduta di detriti e calcinacci sulla sua proprietà, causando rottura di tegole e potenziale pericolo per persone e cose. Ha altresì evidenziato l'inerzia del nonostante una sollecitazione tramite PEC del 14/12/2023. Il Sig. CP_1 Parte_1 ha quindi chiesto al Tribunale di ordinare al l'immediata esecuzione delle opere CP_1 necessarie per eliminare la situazione di pericolo, con idonea garanzia per eventuali danni.
Il si è costituito in giudizio contestando fermamente la sussistenza di un Controparte_1 pericolo grave e prossimo. In relazione alla canna fumaria, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che essa è di proprietà esclusiva di un'altra unità immobiliare e quindi non di competenza condominiale. Quanto al degrado della facciata, ha affermato di aver già eseguito interventi di messa in sicurezza nel giugno 2022 e che lavori di manutenzione straordinaria sono stati appaltati nel 2013 e 2018, sebbene non ultimati per inadempimento dell'impresa appaltatrice, con conseguente procedimento giudiziario in corso. Il ha inoltre manifestato la CP_1 disponibilità ad intervenire qualora necessario e ad effettuare un sopralluogo congiunto.
Con ordinanza del 03 ottobre 2024, questo G.I. ha nominato l'Ing. quale Persona_1 Consulente Tecnico d'Ufficio, conferendogli l'incarico di accertare la sussistenza dei fenomeni denunciati, le cause, l'eventuale pericolo di danno grave e prossimo, indicare gli interventi necessari e i relativi costi, nonché accertare la proprietà della canna fumaria.
Pagina 1
[...]
confinante con la proprietà del ricorrente, con distacchi di materiale cementizio e CP_1 ammaloramento dei ferri di armatura. Tali distacchi hanno già causato la rottura delle tegole del manufatto del ricorrente posto al piano terra. Il CTU ha ritenuto che lo stato di degrado della parete condominiale rappresenta un pericolo potenzialmente grave e prossimo per la proprietà del ricorrente.
Quanto alla canna fumaria, il CTU ha verificato che essa non è più in uso e serviva un locale tecnico di proprietà di un soggetto terzo (Banca Monte dei Paschi di Siena). Pertanto, pur rilevando uno stato di instabilità della struttura e dei collari di sostegno, l'ha esclusa dalle indagini in ottemperanza al quesito n. 5.
Il CTU ha indicato gli interventi necessari per eliminare gli ammaloramenti della facciata condominiale, consistenti in spicconatura, risanamento e ricostruzione dell'intonaco, quantificando i relativi costi in € 39.308,93. Ha inoltre indicato gli interventi necessari per il ripristino della porzione di tegole e del solaio di copertura danneggiati nella proprietà del ricorrente, con un costo stimato di € 1.596,36.
Il CTU ha infine dichiarato che non vi erano le condizioni per una bonaria composizione della vertenza in sede di accesso peritale.
L'art. 1172 c.c. attribuisce al proprietario, al titolare di altro diritto reale di godimento o al possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, la facoltà di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
Nel caso di specie, il Sig. ha esperito tale azione, evidenziando il pericolo Parte_1 derivante dallo stato di degrado della facciata del fabbricato confinante. La CP_3 giurisprudenza ha chiarito che la condizione dell'azione di danno temuto non richiede un danno certo o già verificatosi, ma è sufficiente il ragionevole pericolo che il danno si verifichi, anche quando un danno si sia già prodotto ma permanga il pericolo di ulteriori danni futuri. Inoltre,
l'azione di danno temuto mira a prevenire i danni.
Invero, si è affermato che, in tema di azioni di nunciazione, la condizione dell'azione di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo o già verificatosi, bensì anche nel (solo) ragionevole pericolo che il danno si verifichi (Cass. I, n. 10282/2004); ne consegue che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato, ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso (Cass. II, n. 25094/2022).
In tema di danno temuto, il pericolo di danno alla salute, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza cautelare exart. 1172, non assume rilievo caratterizzante ed esclusivo ove tale pericolo costituisca conseguenza della menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo della cosa in proprietà (Cass. II, n. 1778/2007).
È esperibile la denuncia di danno temuto, quando sussista il pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa del denunciante, proveniente da cosa altrui;
non occorre che la causa del danno agisca ininterrottamente, perché basta che essa possa, in qualsiasi momento, produrre il danno minacciato o aggravare quello già prodotto (Cass. II, n. 792/1947).
Ricorre l'ipotesi di danno temuto (art. 1172) quando da parte del ricorrente si assuma che da un'opera eseguita sull'altrui proprietà possa derivare danno al proprio fondo, non in
Pagina 2 considerazione dell'attività in sé posta in essere, bensì per il pericolo di danno cui soggiace il fondo in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento (Cass. II, n. 141/1995).
Ebbene, dalla relazione del CTU, espletata con rigore tecnico e in contraddittorio tra le parti, è emersa chiaramente la sussistenza di un diffuso stato di ammaloramento della facciata condominiale che ha già provocato danni alla proprietà del ricorrente e che, per la sua natura, costituisce un pericolo grave e prossimo di ulteriori e più consistenti danni. Il CTU ha accertato un rapporto di causa-effetto tra il degrado della facciata del e i danni subiti dalla proprietà . CP_1 Pt_1
In applicazione dell'art. 1172 c.c., l'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone gli interventi necessari per ovviare al pericolo. Nel presente caso, le risultanze della CTU hanno individuato con precisione le opere da eseguire sulla facciata per eliminare la fonte del pericolo e i CP_3 lavori necessari per riparare i danni già cagionati alla proprietà del ricorrente, quantificandone i costi.
Quanto alla titolarità passiva, l'azione di danno temuto può essere esperita nei confronti di colui che abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa dalla quale promana la minaccia di danno. Nel caso di specie, la condominialità della facciata in questione deriva dall'applicazione dell'art. 1117c.c. e, pertanto, è correttamente individuato il (recte: i CP_1 condomini) quale soggetto passivo dell'azione.
Le eccezioni sollevate dal in merito all'esecuzione di precedenti interventi di messa in CP_1 sicurezza non superano le attuali risultanze peritali, che hanno evidenziato una situazione di pericolo concreta e attuale. Analogamente, i lavori appaltati e non ultimati non escludono la necessità di intervenire urgentemente per prevenire ulteriori danni.
Pertanto, ritenuto sussistente il pericolo di danno grave e prossimo alla proprietà del ricorrente derivante dallo stato di degrado della facciata condominiale, si ritiene fondato il ricorso ex art. 1172
c.c.
Non può essere assunto alcun provvedimento in relazione alla canna fumaria in quanto il consulente ne ha accertato la destinazione ad esclusivo servizio di un'unità immobiliare in proprietà esclusiva;
si deve inferire pertanto, almeno in sede di accertamento sommario, la proprietà esclusiva anche della predetta canna fumaria, con conseguente mancanza di titolarità passiva del in CP_1 ordine alla specifica pretesa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, ritenendo la causa di valore indeterminabile, di complessità bassa e con le massime riduzioni, stante la non particolare complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Nola, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE il ricorso proposto dal Sig. . Parte_1
2) Per l'effetto, ORDINA al , in persona dell'Amministratore Controparte_1 pro tempore, l'immediata esecuzione delle opere necessarie per eliminare la situazione di pericolo derivante dal degrado della facciata sud confinante con la proprietà del ricorrente, così come individuate e quantificate nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata dall'Ing.
. Persona_1
3) CONDANNA il al pagamento delle spese di CTU, come Controparte_1 liquidate separatamente.
4) CONDANNA il al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_1 favore del Sig. , che si liquidano in € 2540,00 per compensi professionali, Parte_1
Pagina 3 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre ad euro
286,00 per esborsi con attribuzione agli avv. Raffaele Boccia e Francesca Lisa Ferraro dichiaratisi antistatari.
Nola, 16 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
Pagina 4