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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4542 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13714/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13714/2024 tra Parte_1
Pt_2 Parte_3
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 12.35 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per per presente l'avv. CRIPPA RICCARDO Parte_1 Controparte_2 che oni c duodecies, co. 4, c.p.c. Discute la causa riportandosi agli atti. Si rimette sulla liquidazione dei compensi e chiede il rimborso del contributo unificato e delle spese di mediazione come da nota del 27 maggio 2025.
Per nessuno è presente. CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13714/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRIPPA RICCARDO e con C.F._2
elezione di domicilio in VIA SAN PIETRO, 3 20872 CORNATE D'ADDA presso l'avvocato suddetto
Ricorrenti contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
Resistente
CONCLUSIONI
Il procuratore dei ricorrenti ha concluso come da memoria ex art. 281 quinquies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La dott.ssa e il dott. che hanno agito anche quali ex Parte_1 Controparte_2 soci della con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., seguito da memoria ex Controparte_3 art. 281 duodecies, IV comma, c.p.c., hanno convenuto in giudizio proponendo la CP_1 seguente domanda: pagina 2 di 5 “[I] condannare per i motivi tutti esposti in atti, a restituire ai ricorrenti la CP_1 documentazione societaria, fiscale e contabile, sia relativamente alla società
[...]
(già che alle due persone fisiche Dott.ssa e Dott. CP_3 Parte_1 [...]
relativa al periodo che intercorre tra il 1.1.2019 e il 31.12.2022, indicata in atti e CP_2 qui ripresa;
[II.] per quanto riguarda la società libro giornale, libro degli inventari;
registro Controparte_3 dei beni ammortizzabili;
conti partitari;
dichiarazioni fiscale ires;
dichiarazione fiscale irap;
modelli 770; liquidazione periodiche iva LIPE;
registro iva vendite;
registro iva acquisti;
libro unico dei dipendenti;
autoliquidazione Inail;
quietanze dei modelli f24 pagati dallo studio elaborazione dati;
[III] per quanto riguarda le due persone fisiche dott.ssa e dott. Parte_1 CP_2 dichiarazioni dei redditi;
originali delle fatture delle spese riportate in dichiarazione;
attestati premi assicurativi presenti in dichiarazione;
registrazione del contratto di locazione della sig.ra dell'immobile sito in Cassano d'Adda (MI), via Vittorio Veneto n. 48; quietanze dei Pt_1 modelli f24 pagati dallo studio elaborazione dati;
[IV] con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario DM 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge e successive occorrende tutte, sia della presente causa che della procedura di mediazione obbligatoria;
[V] con riserva di ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni tutti patiti e patendi”.
I ricorrenti hanno proposto domanda di esatto adempimento dell'obbligazione del professionista di restituire i documenti ricevuti ai fini dell'esecuzione della propria prestazione sulla base delle seguenti premesse: 1) ha svolto dall'aprile 2019 al dicembre 2022 il
CP_1 ruolo di commercialista degli della e degli ex soci della stessa, la quale aveva Controparte_3 assunto dapprima la forma di quindi quella di a seguito di trasformazione sociale avvenuta in data 12.10.2022; 2) In data 16.11.2022 ha comunicato alle parti ricorrenti
CP_1 che, preso atto della loro intenzione di rivolgersi ad altro professionista e di cedere le loro quote della società entro la fine dell'anno, avrebbe, tra l'altro, provveduto a predisporre il bilancio della società; 3) nonostante formale diffida ad opera delle parti ricorrenti, si è sempre
CP_1 astenuta dal restituire la documentazione fiscale e contabile della società e delle persone fisiche interessate;
4) I ricorrenti hanno esperito tentativo di mediazione ex D. Lgs n. 28 con esito negativo, stante la mancata adesione da parte di
CP_1
Il convenuto, cui è stato regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza del 4 giungo 2025, con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue. La domanda di adempimento esperita dai ricorrenti deve dirsi fondata.
pagina 3 di 5 Gli attori, che hanno proposto domanda di adempimento contrattuale, hanno assolto all'onere probatorio con la dimostrazione del contratto intercorso tra le parti, mediante la produzione delle fatture, ed hanno compiutamente allegato l'inadempimento contrattuale, consistente nella mancata riconsegna da parte della società convenuta della documentazione contabile e fiscale degli attori. Quest'ultima, onerata della prova del regolare adempimento del contratto, non ha assolto all'onere della probatorio ( Cass. S.U. 13533 del 30.10.2001 ) Risulta provato dalle fatture prodotte dai ricorrenti il conferimento alla società convenuta dell'incarico professionale di commercialista della società e dei due soci Controparte_3 della società signori ed a partire dal 2019 e fino al 2022 ( cfr Pt_1 Controparte_2 fatture prodotte sub doc. 3 e 4 di parte ricorrente ). Il rapporto è cessato nel dicembre 2022 , a seguito della cessione delle quote della farmacia a H2F Farma s.r.l. con atto del Pt_1
16.12.2022 ( doc. 2 ), con la promessa da parte della società resistente di “elaborare la liquidazione Iva del mese di Ottobre. Al professionista dell'acquirente trasferiremo i progressivi Iva in modo che possa provvedere sia alle successive liquidazioni Iva sia alla predisposizione del dichiarazione annuale Iva 2022” ; “sarà nostra cura predisporre il bilancio della Vostra società di persone per il periodo 1/1/2022-12/10/2022. Al fine di evitare l'ulteriore frammentazione di periodi contabili e in relazione a quanto anzidetto riteniamo che dovrà essere dell'acquirente ad elaborare la contabilità dal 13/10/2022” ( cfr doc. 5 ricorrente ) Il rapporto contrattuale intercorrente tra e i ricorrenti è riconducibile ad un contratto CP_1
d'opera intellettuale, trova pertanto applicazione l'art 2235 c.c., a mente del quale al prestatore d'opera è fatto divieto di ritenere le cose e i documenti ricevuti, salvo che ciò non sia necessario alla tutela dei propri diritti. Nel caso di specie, in assenza di ogni attività difensiva da parte del convenuto - onerato dell'allegazione e della prova della necessità di trattenere i documenti ricevuti dal cliente quali prova dell'attività svolta ai soli fini e per il tempo necessario per la liquidazione dei propri compensi - non emerge alcun elemento nel senso che la mancata restituzione della documentazione fiscale e contabile sia dettata da esigenze di tutela dei diritti di parte resistente, sicché questi deve dirsi inadempiente rispetto al disposto dell'art. 2235 c.c. L'obbligazione in esame risulta pertanto inadempiuta, dal momento che che aveva CP_1
l'obbligo di restituire al momento della cessazione del mandato nel dicembre 2022 la documentazione fiscale e contabile di interesse dei ricorrenti, vi ha provveduto solo in parte, trasmettendo in data 16.8.2023 parte della documentazione ( cfr doc. 7 di parte ricorrente ), come anche segnalato in data 10.1.2024 dalla società H2F cessionaria delle quote della ( cfr doc. 9 di parte ricorrente ) Controparte_3
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno poste a carico di CP_1 le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i
[...] compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( cause di valore indeterminabile di complessità bassa ) per le fasi di studio e introduttiva, nonché compensi minimi per quella di trattazione e decisionale in ragione della peculiarità del rito. A ciò vanno aggiunte le spese di mediazione esperita dai ricorrenti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede: in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, condanna la società resistente a restituire ai ricorrenti i documenti fiscali e contabili riferiti sia alla società Controparte_3
e che alle due persone fisiche Dott.ssa e Dott.
[...] Parte_1 Controparte_2 relativi al periodo intercorrente tra il 1.4.2019 e il 31.12.2022., e segnatamente, per quanto riguarda la società il libro giornale, libro degli inventari;
registro dei beni Controparte_3 ammortizzabili;
conti partitari;
dichiarazioni fiscale ires;
dichiarazione fiscale irap;
modelli 770; liquidazione periodiche iva LIPE;
registro iva vendite;
registro iva acquisti;
libro unico dei dipendenti;
autoliquidazione Inail;
quietanze dei modelli f24 pagati dallo studio di elaborazione dati, e, per quanto riguarda le due persone fisiche dott.ssa e dott. Parte_1 CP_2
dichiarazioni dei redditi;
gli originali delle fatture delle spese riportate in dichiarazione;
[...] attestati dei premi assicurativi presenti in dichiarazione;
registrazione del contratto di locazione della sig.ra dell'immobile sito in Cassano d'Adda (MI), via Vittorio Veneto n. 48; Pt_1 quietanze dei modelli f24 pagati dallo studio di elaborazione dati. Condanna il resistente a rifondare ai ricorrenti le spese del giudizio che liquida in euro 3.200,00 per compensi ed euro 518,00 per spese , oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA, ed alle spese di mediazione pari ad euro 285,48.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13714/2024 tra Parte_1
Pt_2 Parte_3
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 12.35 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per per presente l'avv. CRIPPA RICCARDO Parte_1 Controparte_2 che oni c duodecies, co. 4, c.p.c. Discute la causa riportandosi agli atti. Si rimette sulla liquidazione dei compensi e chiede il rimborso del contributo unificato e delle spese di mediazione come da nota del 27 maggio 2025.
Per nessuno è presente. CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13714/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRIPPA RICCARDO e con C.F._2
elezione di domicilio in VIA SAN PIETRO, 3 20872 CORNATE D'ADDA presso l'avvocato suddetto
Ricorrenti contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
Resistente
CONCLUSIONI
Il procuratore dei ricorrenti ha concluso come da memoria ex art. 281 quinquies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La dott.ssa e il dott. che hanno agito anche quali ex Parte_1 Controparte_2 soci della con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., seguito da memoria ex Controparte_3 art. 281 duodecies, IV comma, c.p.c., hanno convenuto in giudizio proponendo la CP_1 seguente domanda: pagina 2 di 5 “[I] condannare per i motivi tutti esposti in atti, a restituire ai ricorrenti la CP_1 documentazione societaria, fiscale e contabile, sia relativamente alla società
[...]
(già che alle due persone fisiche Dott.ssa e Dott. CP_3 Parte_1 [...]
relativa al periodo che intercorre tra il 1.1.2019 e il 31.12.2022, indicata in atti e CP_2 qui ripresa;
[II.] per quanto riguarda la società libro giornale, libro degli inventari;
registro Controparte_3 dei beni ammortizzabili;
conti partitari;
dichiarazioni fiscale ires;
dichiarazione fiscale irap;
modelli 770; liquidazione periodiche iva LIPE;
registro iva vendite;
registro iva acquisti;
libro unico dei dipendenti;
autoliquidazione Inail;
quietanze dei modelli f24 pagati dallo studio elaborazione dati;
[III] per quanto riguarda le due persone fisiche dott.ssa e dott. Parte_1 CP_2 dichiarazioni dei redditi;
originali delle fatture delle spese riportate in dichiarazione;
attestati premi assicurativi presenti in dichiarazione;
registrazione del contratto di locazione della sig.ra dell'immobile sito in Cassano d'Adda (MI), via Vittorio Veneto n. 48; quietanze dei Pt_1 modelli f24 pagati dallo studio elaborazione dati;
[IV] con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario DM 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge e successive occorrende tutte, sia della presente causa che della procedura di mediazione obbligatoria;
[V] con riserva di ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni tutti patiti e patendi”.
I ricorrenti hanno proposto domanda di esatto adempimento dell'obbligazione del professionista di restituire i documenti ricevuti ai fini dell'esecuzione della propria prestazione sulla base delle seguenti premesse: 1) ha svolto dall'aprile 2019 al dicembre 2022 il
CP_1 ruolo di commercialista degli della e degli ex soci della stessa, la quale aveva Controparte_3 assunto dapprima la forma di quindi quella di a seguito di trasformazione sociale avvenuta in data 12.10.2022; 2) In data 16.11.2022 ha comunicato alle parti ricorrenti
CP_1 che, preso atto della loro intenzione di rivolgersi ad altro professionista e di cedere le loro quote della società entro la fine dell'anno, avrebbe, tra l'altro, provveduto a predisporre il bilancio della società; 3) nonostante formale diffida ad opera delle parti ricorrenti, si è sempre
CP_1 astenuta dal restituire la documentazione fiscale e contabile della società e delle persone fisiche interessate;
4) I ricorrenti hanno esperito tentativo di mediazione ex D. Lgs n. 28 con esito negativo, stante la mancata adesione da parte di
CP_1
Il convenuto, cui è stato regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza del 4 giungo 2025, con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue. La domanda di adempimento esperita dai ricorrenti deve dirsi fondata.
pagina 3 di 5 Gli attori, che hanno proposto domanda di adempimento contrattuale, hanno assolto all'onere probatorio con la dimostrazione del contratto intercorso tra le parti, mediante la produzione delle fatture, ed hanno compiutamente allegato l'inadempimento contrattuale, consistente nella mancata riconsegna da parte della società convenuta della documentazione contabile e fiscale degli attori. Quest'ultima, onerata della prova del regolare adempimento del contratto, non ha assolto all'onere della probatorio ( Cass. S.U. 13533 del 30.10.2001 ) Risulta provato dalle fatture prodotte dai ricorrenti il conferimento alla società convenuta dell'incarico professionale di commercialista della società e dei due soci Controparte_3 della società signori ed a partire dal 2019 e fino al 2022 ( cfr Pt_1 Controparte_2 fatture prodotte sub doc. 3 e 4 di parte ricorrente ). Il rapporto è cessato nel dicembre 2022 , a seguito della cessione delle quote della farmacia a H2F Farma s.r.l. con atto del Pt_1
16.12.2022 ( doc. 2 ), con la promessa da parte della società resistente di “elaborare la liquidazione Iva del mese di Ottobre. Al professionista dell'acquirente trasferiremo i progressivi Iva in modo che possa provvedere sia alle successive liquidazioni Iva sia alla predisposizione del dichiarazione annuale Iva 2022” ; “sarà nostra cura predisporre il bilancio della Vostra società di persone per il periodo 1/1/2022-12/10/2022. Al fine di evitare l'ulteriore frammentazione di periodi contabili e in relazione a quanto anzidetto riteniamo che dovrà essere dell'acquirente ad elaborare la contabilità dal 13/10/2022” ( cfr doc. 5 ricorrente ) Il rapporto contrattuale intercorrente tra e i ricorrenti è riconducibile ad un contratto CP_1
d'opera intellettuale, trova pertanto applicazione l'art 2235 c.c., a mente del quale al prestatore d'opera è fatto divieto di ritenere le cose e i documenti ricevuti, salvo che ciò non sia necessario alla tutela dei propri diritti. Nel caso di specie, in assenza di ogni attività difensiva da parte del convenuto - onerato dell'allegazione e della prova della necessità di trattenere i documenti ricevuti dal cliente quali prova dell'attività svolta ai soli fini e per il tempo necessario per la liquidazione dei propri compensi - non emerge alcun elemento nel senso che la mancata restituzione della documentazione fiscale e contabile sia dettata da esigenze di tutela dei diritti di parte resistente, sicché questi deve dirsi inadempiente rispetto al disposto dell'art. 2235 c.c. L'obbligazione in esame risulta pertanto inadempiuta, dal momento che che aveva CP_1
l'obbligo di restituire al momento della cessazione del mandato nel dicembre 2022 la documentazione fiscale e contabile di interesse dei ricorrenti, vi ha provveduto solo in parte, trasmettendo in data 16.8.2023 parte della documentazione ( cfr doc. 7 di parte ricorrente ), come anche segnalato in data 10.1.2024 dalla società H2F cessionaria delle quote della ( cfr doc. 9 di parte ricorrente ) Controparte_3
In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno poste a carico di CP_1 le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i
[...] compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( cause di valore indeterminabile di complessità bassa ) per le fasi di studio e introduttiva, nonché compensi minimi per quella di trattazione e decisionale in ragione della peculiarità del rito. A ciò vanno aggiunte le spese di mediazione esperita dai ricorrenti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede: in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, condanna la società resistente a restituire ai ricorrenti i documenti fiscali e contabili riferiti sia alla società Controparte_3
e che alle due persone fisiche Dott.ssa e Dott.
[...] Parte_1 Controparte_2 relativi al periodo intercorrente tra il 1.4.2019 e il 31.12.2022., e segnatamente, per quanto riguarda la società il libro giornale, libro degli inventari;
registro dei beni Controparte_3 ammortizzabili;
conti partitari;
dichiarazioni fiscale ires;
dichiarazione fiscale irap;
modelli 770; liquidazione periodiche iva LIPE;
registro iva vendite;
registro iva acquisti;
libro unico dei dipendenti;
autoliquidazione Inail;
quietanze dei modelli f24 pagati dallo studio di elaborazione dati, e, per quanto riguarda le due persone fisiche dott.ssa e dott. Parte_1 CP_2
dichiarazioni dei redditi;
gli originali delle fatture delle spese riportate in dichiarazione;
[...] attestati dei premi assicurativi presenti in dichiarazione;
registrazione del contratto di locazione della sig.ra dell'immobile sito in Cassano d'Adda (MI), via Vittorio Veneto n. 48; Pt_1 quietanze dei modelli f24 pagati dallo studio di elaborazione dati. Condanna il resistente a rifondare ai ricorrenti le spese del giudizio che liquida in euro 3.200,00 per compensi ed euro 518,00 per spese , oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA, ed alle spese di mediazione pari ad euro 285,48.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 5 di 5