Sentenza 21 ottobre 1998
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 la realizzazione di una struttura destinata a ristorante a carattere stagionale, in quanto il carattere stagionale non significa assoluta precarietà dell'opera. La precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrare il reato de quo la realizzazione di una struttura formata da pali in legno i quali sorreggevano una copertura destinata a ristorante stagionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/1998, n. 12890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12890 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Udienza pubblica
DR. DAVIDE AVITABILE PRESIDENTE del 21.10.98
DR. ANTONIO ZUMBO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. GUIDO DE MAIO CONSIGLIERE N. 3169
DR. OLINDO SGHETTINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N. 14376/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CO IA N. A SAVA IL 15.11.71 IVI RES. VIA GIOIA 20 LO MARTIRE VITTORIO N. A SAVA IL 16.3.60 IVI RES. VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 33
contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto 26.2.98 la quale, confermando la sentenza del Pretore di Manduria 26.3.96, condannava i predetti alla pena di gg. 10 di arresto e lit. 7 milioni di ammenda ciascuno, pena sospesa, con demolizione del manufatto, per il reato di costruzione abusiva;
in Manduria il 10. 8.94.
udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila.
sentito il Procuratore Generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I due imputati venivano citati a giudizio del Pretore di Taranto, Sezione distaccata di Manduria, per rispondere del reato di cui all'art. 20 lett. -b- della Legge n. 47/85, avendo realizzato una struttura di pali di legno di mq. 158 ed adibito la stessa a ristorante in assenza di concessione edilizia. Il Pretore riteneva che siffatta struttura coperta , non precaria per sua destinazione (ristorante) necessitava di concessione edilizia.
2. Su appello dei prevenuti, la Corte di Appello rigettava una richiesta di rinnovazione del dibattimento, onde procedere a perizia atta ad accertare la consistenza e le caratteristiche dell'opera. Nel merito, confermava la sentenza di primo grado.
3. Hanno proposto ricorso per Cassazione CO e Lo Martire, deducendo due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett. (e). Il giudice del merito, dinanzi all'inequivoco dato oggettivo , ha travisato la natura e la tipologia dell'opera. Un'opera per sua natura precaria, stagionale ed amovibile è stata ritenuta una struttura non contingente con incorporazione al suolo di elementi.
5. Il motivo è infondato. Esso si risolve in una censura in fatto alla sentenza impugnata, il cui accertamento si sottrae al controllo di questa Corte in quanto congruamente motivato, senza lacune logiche o contraddizioni. Nella specie, è stato accertato come la struttura contestata sia formata da pali in legno, con basi cilindriche in materiale cementizio, i quali sorreggono una copertura a mò di ristorante.
Il carattere stagionale del ristorante protetto da frangisole non significa assoluta precarietà della struttura, la quale è destinata ad essere riutilizzata ad ogni sopravvenire della buona stagione. La precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura.
6. Inoltre la struttura in pali, stabilmente infissa al suolo e assicurata da basi cilindriche in cemento, non appare destinata ad essere rimossa in breve tempo.
7. Ineccepibilmente la Corte di Appello ha ritenuto che la struttura in pali con copertura a tenda fosse idonea a trasformare in modo non precario il territorio - finendo per essere utilizzata come ristorante - e quindi necessitasse di concessione.
8. Col secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 20 lett. -b- della Legge n. 47/85, in relazione all'art. 606 CPP lett. (b), per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'opera realizzata necessitasse di concessione edilizia, siccome struttura non prevista da alcuna normativa come struttura edile.
9. Il motivo è infondato.
Esso in parte ripete il primo motivo, a proposito della presunta precarietà del manufatto;
dall'altro, non tiene conto che qualsiasi opera non precaria, destinata a inerire stabilmente al suolo trasformando l'assetto del territorio, necessita di concessione, a prescindere dai materiali utilizzati. Una tenda sorretta da pali infissi nel terreno costituirà opera precaria se destinata ad essere utilizzata per pochi giorni e quindi smontata, ma costituirà opera durevole se destinata a durare una intera stagione ed a essere riutilizzata nelle stagioni successive. Appare frustraneo invocare la facile amovibilità della struttura, se in concreto non avviene la rimozione per un tempo apprezzabile.
10. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1998