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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8425/2025 RG, introdotta da
(ACQUASANTA TERME (AP), 12/07/1950), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. ND CA;
(ETIOPIA, 18/08/1945), con il patrocinio dell'avv. Parte_2
ND CA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/03/1983 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, con l'obbligo del
reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato
Civile ai fini delle annotazioni di rito.
2. Ciascun coniuge, economicamente autosufficiente, provvederà al
proprio mantenimento e alle proprie esigenze.
3. Il sig. si è già da anni allontanato dalla casa familiare, Pt_2
asportando i propri beni ed effetti personali.
4. I coniugi si danno reciprocamente atto che non esistono beni mobili
e/o beni immobili in comune e dichiarano di non aver null'altro a che
pretendere, l'uno dall'altro, avendo definito ogni loro rapporto economico.
5. Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad
oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse
connesse.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8425/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
12/07/1950) e Parte_3 Parte_2
(ETIOPIA, 18/08/1945) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 26/03/1983, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 169, Parte II, Serie A04, Anno 1983, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8425/2025 RG, introdotta da
(ACQUASANTA TERME (AP), 12/07/1950), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. ND CA;
(ETIOPIA, 18/08/1945), con il patrocinio dell'avv. Parte_2
ND CA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/03/1983 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, con l'obbligo del
reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato
Civile ai fini delle annotazioni di rito.
2. Ciascun coniuge, economicamente autosufficiente, provvederà al
proprio mantenimento e alle proprie esigenze.
3. Il sig. si è già da anni allontanato dalla casa familiare, Pt_2
asportando i propri beni ed effetti personali.
4. I coniugi si danno reciprocamente atto che non esistono beni mobili
e/o beni immobili in comune e dichiarano di non aver null'altro a che
pretendere, l'uno dall'altro, avendo definito ogni loro rapporto economico.
5. Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad
oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse
connesse.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8425/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
12/07/1950) e Parte_3 Parte_2
(ETIOPIA, 18/08/1945) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 26/03/1983, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 169, Parte II, Serie A04, Anno 1983, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi