Articolo 1 della Legge 13 ottobre 1950, n. 847
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1 novembre 1950
Art. 1. Articolo unico.

I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , contenente norme per l'esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sono aumentati di venti volte.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 1 novembre 1950