Art. 1. Articolo unico.
I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , contenente norme per l'esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sono aumentati di venti volte.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , contenente norme per l'esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sono aumentati di venti volte.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.