Ordinanza collegiale 17 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/09/2025, n. 16755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16755 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16755/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12404/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12404 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di revoca delle misure di accoglienza presso il CAS di Anzio “Portofino”, emesso dal Prefetto di Roma il 4.7.2024 e notificato in data 20.9.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto di revoca delle misure di accoglienza presso il CAS di Anzio “Portofino”, emesso dal Prefetto di Roma il 4.7.2024 e notificato in data 20.9.2024: provvedimento motivato dalla “ protratta assenza ingiustificata dal Centro ”, a causa della quale l’Amministrazione ha concluso che “ le assenze ingiustificate segnalate dai Gestori si sono protratte per oltre 48 ore, tempo ritenuto sufficiente a far presumere l'intenzione di non avvalersi oltre del beneficio dell'ospitalità governativa ”.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1, lett. a), 2-bis e 3 del D. Lgs. nr. 142/15, in relazione all’art. 20 della direttiva 2013/33/UE del 26/06/2013, nonché dei paragrafi 7), 8), 11), 12), 24), 25) e 28) del relativo Preambolo. Difetto di istruttoria, travisamento del presupposto storico della domanda e dell’antefatto giuridico. Vizio di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta ”.
In prima battuta, il ricorrente ha lamentato che “ la violazione dei doveri e degli obblighi connessi allo status di richiedente la protezione internazionale può comportare la riduzione delle misure materiali di accoglienza e, soltanto nei casi più gravi e del tutto eccezionalmente, la revoca; per non parlare della fattispecie avente ad oggetto la grave violazione delle regole dei centri di accoglienza che non può, in alcun modo, comportare la riduzione o la revoca delle misure di accoglienza ma unicamente l’applicazione di sanzioni, evidentemente diverse dalla riduzione e/o revoca, avendo il legislatore comunitario delineato un’ipotesi sanzionatoria a parte per la violazione delle regole dei Centri di accoglienza ” (cfr. pag. 6); ed ha rimarcato che la propria assenza sarebbe stata “ causata da una manifestazioni acuta e temporalmente circoscritta della prefata patologia, oltre che dalla circostanza di non aver assunto correttamente i medicinali prescritti ” (cfr. pag. 10).
2°) “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 23, comma 1, lett. a) del D. Lgs.nr. 142/15 e 3 della Legge 241/90. Difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea e falsa interpretazione, nonché valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto ”.
Con tale motivo il ricorrente ha soggiunto che la revoca delle misure di accoglienza sarebbe stata disposta senza “ alcuna ulteriore istruttoria ovvero acquisire le necessarie informazioni anche documentali del caso, né informare preventivamente l’odierno ricorrente al fine di consentire allo stesso di partecipare formalmente ed attivamente al procedimento di revoca e, dunque, di far valere le proprie ragioni in merito ai reali motivi dell’allontanamento, temporaneo, dal Centro, in definitiva in assenza di qualsivoglia, puntuale valutazione di tutte le peculiarità del caso concreto, costituisce palese violazione dei principi di idonea e sufficiente istruttoria ed adeguata motivazione ” (cfr. pag. 11).
3°) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/05. Contestuale violazione e/o mancata applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 140/05 e dell’art. 20, comma 4, della direttiva 2013/33/UE. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea e falsa interpretazione, nonché valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto ”.
Da ultimo, il ricorrente ha dedotto che “ vi è stata una grave elisione delle garanzie partecipative dell’odierno ricorrente, al quale non è stato consentito di far valere, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, le proprie ragioni in merito ai reali e gravi motivi alla base del suo inconsapevole allontanamento, senza preavviso, dal Centro presso cui era ospitato; garanzie partecipative che, giova sottolinearlo, l’Amministrazione resistente avrebbe potuto assicurare anche in occasione della richiesta di riammissione in accoglienza presentata oralmente dall’odierno ricorrente allorquando è riuscito a raggiungere il CAS “Portofino”, dopo l’assenza protrattasi per oltre 48 ore” (cfr. pagg. 17 - 18).
Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma ed il Ministero dell'Interno (13.12.2024).
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2025 è stata accolta la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ rilevato: che ai fini della revoca non discrezionale da parte della Prefettura dell’accoglienza di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione contenuta nell’art. 23, comma 1, lett. a) del d.lgs. 142/2015 fa riferimento alla nozione di “abbandono” in cui è insito il riferimento a un coefficiente di tipo soggettivo che implica l’intenzionalità della scelta di fare a meno in modo definitivo dell’accoglienza che non ricorre, invece, in caso di condotte brevi e/o occasionali di allontanamento; e che, pertanto, un’interpretazione sistematica dell’art. 13 e dell’art. 23, comma 1, lett. a) del d.lgs. 142/2015 impone di ritenere che un solo allontanamento ingiustificato non comporti la revoca, ma che quest’ultima sia possibile in presenza di più allontanamenti ingiustificati, da apprezzare caso per caso in termini di abbandono (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 luglio 2024, n. 6663); che, inoltre, a giustificazione della revoca occorre l’accertamento di una condotta connotata da “gravità” o “reiterazione” della violazione delle regole del centro, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. 142/2015, anche congiuntamente ad eventuali altre violazioni che possono entrare nello scrutinio complessivo della p.a., secondo un filtro discrezionale basato sui principî di proporzionalità e ragionevolezza e di una valutazione individuale e complessiva del comportamento dell’interessato (cfr. Corte di giustizia UE, sez. X, 1 agosto 2022, C-422/21); che, nella specie, sebbene le “assenze ingiustificate segnalate dai Gestori si sono protratte per oltre 48 ore”, il ricorrente ha allegato in atti documentazione medica attestante un disagio psichico che – nella più generale ponderazione di interessi – giustifica la necessità di rinnovare la valutazione delle ragioni da porre a fondamento della revoca ”.
Nessuna, ulteriore, memoria è stata depositata in vista della discussione del ricorso nel merito, fissata per l’udienza pubblica del 24 settembre 2025 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso dev’essere accolto, con rinvio alle statuizioni espresse in sede cautelare e, peraltro, risultando incontestato tra le parti, ai sensi dell’art 64, commi 2 e 4, che l’Amministrazione non ha dato seguito al riesame disposto in sede cautelare dal Collegio e che, tantomeno, ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS-/2025.
Si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.