Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03419/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2025, proposto da
Biagio D'Arrigo, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Magro, Fabio Ganci, Walter Miceli, VA Rinaldi, Nicola Zampieri, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Emilio Magro in Messina, Via La Farina, 91 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 1591/2023 del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/08/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. VA PE NI AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 28 aprile 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il Tribunale di Patti con sentenza n. 1591/2023, nell’accogliere il ricorso proposto dal deducente, ha accertato il diritto dello stesso ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla stessa parte ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, dell’importo nominale di € 2.000,00.
Il titolo in epigrafe non è stato impugnato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione c.p.c..
L’amministrazione scolastica soccombente, tuttavia, non ha eseguito la citata sentenza nonostante la stessa sia stata notificata ai fini dell’esecuzione forzata in data 1 marzo 2024 e sia, dunque, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Peraltro la parte ricorrente, tramite il difensore, ha chiesto l’esecuzione della sentenza con comunicazione PEC del 2 marzo 2024, senza tuttavia ricevere riscontro.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha argomentato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto ad eseguire la sentenza, assegnando, ora per allora, la suddetta “ carta elettronica ” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e accreditando sulla stessa l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale di Patti quale contributo economico da destinare alla formazione professionale.
In conclusione, la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di:
- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 1591/2023 del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 agosto 2023, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla carta l’importo di € 2.000,00, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 quale contributo alla formazione professionale;
- per il caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, di nominare sin d’ora, quale commissario ad acta, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei termini in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario avverso la quale non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (come da certificazione in data 13 febbraio 2025, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (in particolare, agli indirizzi PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it; dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it; urp@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 1 marzo 2024.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante l’accertamento del diritto del ricorrente “ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato ” e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito “ alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 2.000,00 ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 ottobre 2025, n. 1754; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 24 ottobre 2025, n. 2353; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore degli avvocati Emilio Magro, Fabio Ganci, Walter Miceli, VA Rinaldi e Nicola Zampieri, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza – al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Emilio Magro, Fabio Ganci, Walter Miceli, VA Rinaldi e Nicola Zampieri, antistatari.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AR TA, Presidente
VA PE NI AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA PE NI AT | IO AR TA |
IL SEGRETARIO