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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 713/2025 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 713/2025 promossa da:
, nata in [...]/MG, Brasile, in Controparte_1 data 22/07/1983, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore nato in Persona_1
Juiz de Fora/MG, Brasile, in data 03/08/1977, sui figli minori Persona_2
nato in [...]/MG, Brasile, in data 03/12/2012 e
[...] [...]
nato in [...]/MG, Brasile, in data 27/05/2010, tutti Persona_3 residenti in [...]da Bahia, 1265, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 30160- 017;
, nata in [...]/MG, Brasile, in Controparte_2 data 17/11/1980, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Per_ genitoriale, congiuntamente all'altro genitore e , nato in [...] Persona_4
Janeiro/RJ, Brasile, in data 22/01/1983, sul figlio minore Persona_6
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 07/10/2013, residenti in [...]Per_5
General Benedito da Silveira, 600, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP 21615-000.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F.
; PEC: FAX: 0630361952), C.F._1 Email_1
1 come da procura notarile in atti, tradotta e apostillata, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito in Roma, Via Colleferro, n. 15.
-ricorrenti-
Contro
in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_3 CP_4
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 20.03.2025 e ritualmente notificato,
i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_3 dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a Santo Stefano in [...] il Persona_7
13.02.1870, figlio di e (doc.3) ed emigrato in Persona_8 Persona_9
Brasile, dove si univa in matrimonio con il 02.11.1907 (doc. 5) CP_5
L'originario avo italiano decedeva senza aver mai acquistato la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc.4).
Dall' unione tra e era nato il [...] il figlio Persona_7 CP_5 [...]
il quale si univa in matrimonio con Per_10 Persona_11
l'08/09/1927 (docc. 6 e 7).
Dalla loro unione matrimoniale nasceva in Brasile, il 10.07.1928, la figlia Per_12
(doc.8), la quale convolava a nozze con il
[...] Controparte_6
09.05.1945 (doc.9). I due coniugi divorziavano l'08.05.2003.
Dalla loro precedente unione nasceva in Brasile, il 14.01.1958, il figlio Persona_13
(doc.10), il quale si sposava con il 07.05.1980 (doc.11).
[...] Persona_14
I due coniugi divorziavano il 06.12.2013.
Dalla loro precedente unione nascevano in Brasile le figlie Controparte_2
il 17.11.1980 (doc.12) e il
[...] Controparte_1
22.07.1983 (doc.16), attuali ricorrenti. si sposava con il Controparte_2 Persona_15
07/07/2006 (doc.13). I due coniugi divorziavano il 27.08.2012. Successivamente, la
2 Per_ medesima contraeva matrimonio con e il 18.04.2013 (doc.14). Persona_4
Dalla loro unione nasceva il 07.10.2013 (doc.15), attuale Persona_6
ricorrente.
invece, si sposava con Controparte_1 Persona_1 il 23.11.2007 (doc.17). Dalla loro unione nascevano i figli
[...] [...]
il 27.05.2010, e il 03.12.2012 Persona_3 Persona_2
(docc.18 e 19).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il conseguimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ordinando al , in Controparte_3 persona del Ministro protempore e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 19.09.2025, per il tramite Controparte_3 dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 05.11.2025, assente parte convenuta, il difensore si riportava al ricorso introduttivo e chiedeva l'accoglimento delle richieste ivi formulate. Il Giudice, dunque, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano è nato a Santo Stefano in [...], quindi in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti ( , o Parte_1 Parte_2 Pt_3
3 , figlio di , in luogo di , Per_12 Persona_16 Persona_17 [...]
e di , in luogo di Pt_4 Persona_9 Per_18
, , I) non vi
[...] Persona_9 Parte_5 sono dubbi sul fatto che si tratta della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero;
pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 Controparte_7 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_7
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad 4 oggetto
[...] il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…);
“Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di
4 autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Orbene, in punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_3 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A questo punto si rende necessario accertare se i ricorrenti abbiano adempiuto all'onere probatorio relativo alla trasmissione ininterrotta dello ius civitatis, mediante la
5 ricostruzione completa della linea genealogica.
Dall'analisi approfondita della documentazione prodotta in atti, emerge che la trasmissione dello ius civitatis, in conformità alla normativa vigente all'epoca dei fatti, risulta essersi interrotta a seguito di un passaggio generazionale avvenuto per linea femminile. La linea di discendenza è stata debitamente comprovata attraverso la documentazione depositata, regolarmente tradotta e munita di apostille ai sensi della
Convenzione dell'Aja. In particolare, dall'esame del certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti, si rileva che l'avo italiano non ha acquisito la cittadinanza brasiliana mediante naturalizzazione e, conseguentemente, non ha mai perso la cittadinanza italiana originaria (doc4.).
Per queste ragioni, l'emigrato italiano , nato il [...], ha Parte_1 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio nato il Parte_4
17.07.1903 (doc.6). si era unito in matrimonio con Parte_4 Persona_11
(doc.7), dalla cui unione era nata, il 10.07.1928,
[...] Persona_12
(doc.8). Quest'ultima, a sua volta, aveva contratto matrimonio con Controparte_6 il 09.05.1945 (doc.9) e dalla loro unione era nato
[...] Persona_19 il 14.01.1958 (doc.10).
Da quanto emerso, la cittadinanza italiana è stata trasmessa da , per Persona_12 effetto della linea di discendenza femminile, fino a giungere agli odierni ricorrenti.
Tuttavia, si evidenzia che, benché figlio di e terzo Persona_19 Per_12 discendente dell'avo italiano, sia nato in [...] alla Costituzione, la madre aveva contratto matrimonio con un cittadino brasiliano nel 1945, dunque in un periodo pre-costituzionale.
Sulla scorta della normativa allora vigente se ne è determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, stabiliva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”. La già menzionata legge del 1912, poi, prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro
6 Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”.
La cittadina , alla luce della normativa vigente all'epoca dei fatti, Persona_12 quindi, non era legittimata a trasmettere il proprio status civitatis al figlio
[...]
In base alle disposizioni allora applicabili, infatti, una donna italiana Persona_19 perdeva automaticamente la cittadinanza italiana al momento del matrimonio con un cittadino straniero, assumendo la cittadinanza del coniuge. Nel caso di specie, Per_12 aveva contratto matrimonio con cittadino
[...] Controparte_6 brasiliano, in data 09.05.1945. Tale unione matrimoniale, avvenuta in epoca pre- costituzionale, ha prodotto l'effetto giuridico della perdita della cittadinanza italiana da parte di , conformemente ai principi allora vigenti, che non riconoscevano alle Per_12 donne italiane il diritto di mantenere o trasmettere la cittadinanza in tali circostanze.
Ne consegue, pertanto, che la linea di trasmissione dello ius sanguinis si è interrotta con in quanto ella, avendo acquisito la cittadinanza del Parte_6 marito per effetto del matrimonio, non era più in grado di trasferire lo status civitatis italiano ai propri discendenti, incluso il figlio Persona_19
Tuttavia, tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte
Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronunzia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
7 della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, poi, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza.
Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della
Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
Le Sezioni Unite si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che: “Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli
8 stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Pertanto, il riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giurisdizionale risulta essere un passaggio imprescindibile, poiché la questione della trasmissione della cittadinanza attraverso la linea femminile, in epoca precedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, si fonda su un'interpretazione giurisprudenziale di merito, piuttosto che su una previsione normativa esplicita.
Nel caso di specie, quindi, a seguito del rapporto di filiazione tra Parte_6
nata il [...], e suo figlio nato il [...],
[...] Persona_19 quest'ultimo avrebbe avuto diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana, qualora non vi fosse stata la normativa discriminatoria che, al tempo, impediva tale trasmissione per via materna. Senza tale vincolo, avrebbe potuto trasmettere Per_19 la cittadinanza italiana ai propri discendenti senza interruzioni e senza limitazioni temporali. Alla luce di tale contesto, e al fine di riconoscere il diritto soggettivo attualmente invocato, risulta necessario un intervento giurisdizionale. Infatti, la via
9 amministrativa, considerando le posizioni consolidate dai nel tempo, che non Parte_7 hanno mostrato segni di evoluzione o modifiche, avrebbe inevitabilmente condotto a un rifiuto.
Ne consegue che, indipendentemente dal fatto che i ricorrenti abbiano intrapreso la procedura amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana (docc.22-
23), per le ragioni sopraesposte, sussiste l'interesse dei ricorrenti ad agire in via giudiziaria. Solo l'intervento giurisdizionale, infatti, può garantire ai ricorrenti il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis entro termini certi e congrui, integrando così la condizione dell'interesse ad agire in via giudiziaria.
In conclusione, quindi, si afferma che abbia acquisito la cittadinanza Persona_12 italiana tramite trasmissione paterna e, in quanto madre, l'ha successivamente trasferita al figlio nato il [...]. Questo processo di trasmissione Persona_19
è proseguito senza interruzioni, da generazione in generazione, fino ad arrivare agli attuali ricorrenti.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che
“sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo
10 ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
"ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”). Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario
(come, ad esempio, l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato,
si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato Parte_1 alla cittadinanza italiana.
moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Parte_1 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 10.01.2025, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale è riportato:
“NON RISULTA, fino ad oggi, la registrazione di naturalizzazione a nome di Pt_2
o o , figlio di
[...] Parte_1 Parte_8 Per_9
,
[...] Persona_18 Persona_9 Per_18
11 e di , , Persona_20 Persona_17 Parte_4 Per_16
, nato in [...] il [...]”.
[...]
Orbene, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la Parte_1 cittadinanza al proprio figlio e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Controparte_3 né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
, nata in [...]/MG, Brasile, in data Controparte_1
22/07/1983, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore Persona_1 nato in [...]/MG, Brasile, in data 03/08/1977, sui figli minori
[...]
nato in [...]/MG, Brasile, in data 03/12/2012 Persona_2
12 e , nato in [...]/MG, Brasile, in Persona_3 data 27/05/2010; , nata in [...] Controparte_2 de Fora/MG, Brasile, in data 17/11/1980, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore Per_4
Per_ e , nato in [...]/RJ, Brasile, in data 22/01/1983, sul figlio
[...] minore , nato in [...]/MG, Brasile, in Persona_6 Per_5 data 07/10/2013, il diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_8 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 5.12.25 La giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 713/2025 promossa da:
, nata in [...]/MG, Brasile, in Controparte_1 data 22/07/1983, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore nato in Persona_1
Juiz de Fora/MG, Brasile, in data 03/08/1977, sui figli minori Persona_2
nato in [...]/MG, Brasile, in data 03/12/2012 e
[...] [...]
nato in [...]/MG, Brasile, in data 27/05/2010, tutti Persona_3 residenti in [...]da Bahia, 1265, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 30160- 017;
, nata in [...]/MG, Brasile, in Controparte_2 data 17/11/1980, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Per_ genitoriale, congiuntamente all'altro genitore e , nato in [...] Persona_4
Janeiro/RJ, Brasile, in data 22/01/1983, sul figlio minore Persona_6
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 07/10/2013, residenti in [...]Per_5
General Benedito da Silveira, 600, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP 21615-000.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F.
; PEC: FAX: 0630361952), C.F._1 Email_1
1 come da procura notarile in atti, tradotta e apostillata, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito in Roma, Via Colleferro, n. 15.
-ricorrenti-
Contro
in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_3 CP_4
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 20.03.2025 e ritualmente notificato,
i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_3 dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a Santo Stefano in [...] il Persona_7
13.02.1870, figlio di e (doc.3) ed emigrato in Persona_8 Persona_9
Brasile, dove si univa in matrimonio con il 02.11.1907 (doc. 5) CP_5
L'originario avo italiano decedeva senza aver mai acquistato la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc.4).
Dall' unione tra e era nato il [...] il figlio Persona_7 CP_5 [...]
il quale si univa in matrimonio con Per_10 Persona_11
l'08/09/1927 (docc. 6 e 7).
Dalla loro unione matrimoniale nasceva in Brasile, il 10.07.1928, la figlia Per_12
(doc.8), la quale convolava a nozze con il
[...] Controparte_6
09.05.1945 (doc.9). I due coniugi divorziavano l'08.05.2003.
Dalla loro precedente unione nasceva in Brasile, il 14.01.1958, il figlio Persona_13
(doc.10), il quale si sposava con il 07.05.1980 (doc.11).
[...] Persona_14
I due coniugi divorziavano il 06.12.2013.
Dalla loro precedente unione nascevano in Brasile le figlie Controparte_2
il 17.11.1980 (doc.12) e il
[...] Controparte_1
22.07.1983 (doc.16), attuali ricorrenti. si sposava con il Controparte_2 Persona_15
07/07/2006 (doc.13). I due coniugi divorziavano il 27.08.2012. Successivamente, la
2 Per_ medesima contraeva matrimonio con e il 18.04.2013 (doc.14). Persona_4
Dalla loro unione nasceva il 07.10.2013 (doc.15), attuale Persona_6
ricorrente.
invece, si sposava con Controparte_1 Persona_1 il 23.11.2007 (doc.17). Dalla loro unione nascevano i figli
[...] [...]
il 27.05.2010, e il 03.12.2012 Persona_3 Persona_2
(docc.18 e 19).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il conseguimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ordinando al , in Controparte_3 persona del Ministro protempore e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 19.09.2025, per il tramite Controparte_3 dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 05.11.2025, assente parte convenuta, il difensore si riportava al ricorso introduttivo e chiedeva l'accoglimento delle richieste ivi formulate. Il Giudice, dunque, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano è nato a Santo Stefano in [...], quindi in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti ( , o Parte_1 Parte_2 Pt_3
3 , figlio di , in luogo di , Per_12 Persona_16 Persona_17 [...]
e di , in luogo di Pt_4 Persona_9 Per_18
, , I) non vi
[...] Persona_9 Parte_5 sono dubbi sul fatto che si tratta della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero;
pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 Controparte_7 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_7
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad 4 oggetto
[...] il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…);
“Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di
4 autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Orbene, in punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_3 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A questo punto si rende necessario accertare se i ricorrenti abbiano adempiuto all'onere probatorio relativo alla trasmissione ininterrotta dello ius civitatis, mediante la
5 ricostruzione completa della linea genealogica.
Dall'analisi approfondita della documentazione prodotta in atti, emerge che la trasmissione dello ius civitatis, in conformità alla normativa vigente all'epoca dei fatti, risulta essersi interrotta a seguito di un passaggio generazionale avvenuto per linea femminile. La linea di discendenza è stata debitamente comprovata attraverso la documentazione depositata, regolarmente tradotta e munita di apostille ai sensi della
Convenzione dell'Aja. In particolare, dall'esame del certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti, si rileva che l'avo italiano non ha acquisito la cittadinanza brasiliana mediante naturalizzazione e, conseguentemente, non ha mai perso la cittadinanza italiana originaria (doc4.).
Per queste ragioni, l'emigrato italiano , nato il [...], ha Parte_1 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio nato il Parte_4
17.07.1903 (doc.6). si era unito in matrimonio con Parte_4 Persona_11
(doc.7), dalla cui unione era nata, il 10.07.1928,
[...] Persona_12
(doc.8). Quest'ultima, a sua volta, aveva contratto matrimonio con Controparte_6 il 09.05.1945 (doc.9) e dalla loro unione era nato
[...] Persona_19 il 14.01.1958 (doc.10).
Da quanto emerso, la cittadinanza italiana è stata trasmessa da , per Persona_12 effetto della linea di discendenza femminile, fino a giungere agli odierni ricorrenti.
Tuttavia, si evidenzia che, benché figlio di e terzo Persona_19 Per_12 discendente dell'avo italiano, sia nato in [...] alla Costituzione, la madre aveva contratto matrimonio con un cittadino brasiliano nel 1945, dunque in un periodo pre-costituzionale.
Sulla scorta della normativa allora vigente se ne è determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, stabiliva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”. La già menzionata legge del 1912, poi, prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro
6 Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”.
La cittadina , alla luce della normativa vigente all'epoca dei fatti, Persona_12 quindi, non era legittimata a trasmettere il proprio status civitatis al figlio
[...]
In base alle disposizioni allora applicabili, infatti, una donna italiana Persona_19 perdeva automaticamente la cittadinanza italiana al momento del matrimonio con un cittadino straniero, assumendo la cittadinanza del coniuge. Nel caso di specie, Per_12 aveva contratto matrimonio con cittadino
[...] Controparte_6 brasiliano, in data 09.05.1945. Tale unione matrimoniale, avvenuta in epoca pre- costituzionale, ha prodotto l'effetto giuridico della perdita della cittadinanza italiana da parte di , conformemente ai principi allora vigenti, che non riconoscevano alle Per_12 donne italiane il diritto di mantenere o trasmettere la cittadinanza in tali circostanze.
Ne consegue, pertanto, che la linea di trasmissione dello ius sanguinis si è interrotta con in quanto ella, avendo acquisito la cittadinanza del Parte_6 marito per effetto del matrimonio, non era più in grado di trasferire lo status civitatis italiano ai propri discendenti, incluso il figlio Persona_19
Tuttavia, tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte
Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronunzia, quindi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
7 della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, poi, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza.
Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della
Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
Le Sezioni Unite si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che: “Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli
8 stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Pertanto, il riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giurisdizionale risulta essere un passaggio imprescindibile, poiché la questione della trasmissione della cittadinanza attraverso la linea femminile, in epoca precedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, si fonda su un'interpretazione giurisprudenziale di merito, piuttosto che su una previsione normativa esplicita.
Nel caso di specie, quindi, a seguito del rapporto di filiazione tra Parte_6
nata il [...], e suo figlio nato il [...],
[...] Persona_19 quest'ultimo avrebbe avuto diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana, qualora non vi fosse stata la normativa discriminatoria che, al tempo, impediva tale trasmissione per via materna. Senza tale vincolo, avrebbe potuto trasmettere Per_19 la cittadinanza italiana ai propri discendenti senza interruzioni e senza limitazioni temporali. Alla luce di tale contesto, e al fine di riconoscere il diritto soggettivo attualmente invocato, risulta necessario un intervento giurisdizionale. Infatti, la via
9 amministrativa, considerando le posizioni consolidate dai nel tempo, che non Parte_7 hanno mostrato segni di evoluzione o modifiche, avrebbe inevitabilmente condotto a un rifiuto.
Ne consegue che, indipendentemente dal fatto che i ricorrenti abbiano intrapreso la procedura amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana (docc.22-
23), per le ragioni sopraesposte, sussiste l'interesse dei ricorrenti ad agire in via giudiziaria. Solo l'intervento giurisdizionale, infatti, può garantire ai ricorrenti il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis entro termini certi e congrui, integrando così la condizione dell'interesse ad agire in via giudiziaria.
In conclusione, quindi, si afferma che abbia acquisito la cittadinanza Persona_12 italiana tramite trasmissione paterna e, in quanto madre, l'ha successivamente trasferita al figlio nato il [...]. Questo processo di trasmissione Persona_19
è proseguito senza interruzioni, da generazione in generazione, fino ad arrivare agli attuali ricorrenti.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che
“sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo
10 ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n.
2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
"ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”). Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario
(come, ad esempio, l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato,
si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato Parte_1 alla cittadinanza italiana.
moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Parte_1 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 10.01.2025, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale è riportato:
“NON RISULTA, fino ad oggi, la registrazione di naturalizzazione a nome di Pt_2
o o , figlio di
[...] Parte_1 Parte_8 Per_9
,
[...] Persona_18 Persona_9 Per_18
11 e di , , Persona_20 Persona_17 Parte_4 Per_16
, nato in [...] il [...]”.
[...]
Orbene, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la Parte_1 cittadinanza al proprio figlio e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Controparte_3 né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
, nata in [...]/MG, Brasile, in data Controparte_1
22/07/1983, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore Persona_1 nato in [...]/MG, Brasile, in data 03/08/1977, sui figli minori
[...]
nato in [...]/MG, Brasile, in data 03/12/2012 Persona_2
12 e , nato in [...]/MG, Brasile, in Persona_3 data 27/05/2010; , nata in [...] Controparte_2 de Fora/MG, Brasile, in data 17/11/1980, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore Per_4
Per_ e , nato in [...]/RJ, Brasile, in data 22/01/1983, sul figlio
[...] minore , nato in [...]/MG, Brasile, in Persona_6 Per_5 data 07/10/2013, il diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_8 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 5.12.25 La giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
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