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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 11352/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza/assistenza sociale promossa da:
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Ricorrente – contro
Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. IA UC DE AL - Convenuto –
OGGETTO: “INVALIDITÀ/INABILITÀ EX L. N° 222/1984 - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 novembre 2024 l' – a seguito dell'esito Pt_1
(parzialmente positivo per l'istante) della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare la infondatezza dell'avversa domanda, sì come formulata nella prima fase del giudizio (R.G. n° 11343/2023): in particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, con le quali era stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni sanitarie relative all'assegno di invalidità ex L. n° 222/84, sia
1
Sentenza R.G. n° 11352/24 pure con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa e del conseguente rigetto.
si è costituito in giudizio chiedendo rigettarsi la Controparte_1 domanda dell' ed insistendo nelle richieste già formulate, chiedendo in Pt_1 particolare di voler dichiarare la sussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione suddetta.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**********************
Il ricorso proposto dall' è infondato e deve essere rigettato, essendo Pt_1 di converso accoglibile la domanda formulata dall'assistibile in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c., almeno limitatamente a quanto di ragione.
Ove occorra, si rileva che la dichiarazione di dissenso (che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa, ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo), e quindi il conseguente giudizio di merito, possono avere ad oggetto sia le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il
C.T.U., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione (poiché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, sarebbe stato emesso il decreto di omologa che, come tale, sarebbe risultato definitivo e non successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.: cfr. 9 NOVEMBRE 2016 N° 22721). Parte_2
E nella specie, invero, l' ha formulato doglianze relative Pt_1 esclusivamente alle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il C.T.U., sicché l'oggetto del presente giudizio risulta limitato ad esse.
********************
2
Sentenza R.G. n° 11352/24 Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da
[...]
N° 6084 e da N° 9876 Parte_3 Parte_4
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità.
Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: Parte_3
«La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)». Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di
3
Sentenza R.G. n° 11352/24 cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc.
(occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
****************************
Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi, nel merito, che anche alla stregua dell'indagine tecnica espletata in questa seconda fase del giudizio (cfr. chiarimenti resi all'udienza del 20 marzo
2025) è emerso che la parte istante in sede amministrativa risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., sono tali da imporre l'erogazione dell'assegno di invalidità ex L. n° 222/84, sia pure con decorrenza successiva alla data della istanza amministrativa e del conseguente rigetto
(essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla finanche con CP_2 riferimento al potere del giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.).
In particolare, il CTU ha precisato che: « … Per quanto riguarda la valutazione del deficit neurologico si tratta di una valutazione clinica ed in relazione ai criteri della EDSS, ritengo che essa possa essere indicata con valutazione 3. Ma il problema principale riguarda il cosiddetto “vizio precostituito”; a tal proposito faccio presente che il comma 2 dell'art. 1 della L.
222/84 precisa che anche in caso di patologie preesistenti al rapporto assicurativo esse possono costituire elemento di valutazione».
Orbene, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo
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Sentenza R.G. n° 11352/24 peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_3
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_3
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
In particolare, appare pertinente e condivisibile il riferimento operato dal CTU al criterio valutativo previsto dal secondo comma dell'art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222, a tenore del quale: «Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità».
Sull'argomento, invero, basti qui richiamare, ex plurimis:
→ CASS. LAV. 21 AGOSTO 2004 N° 16538: «In sede di valutazione della
5
Sentenza R.G. n° 11352/24 capacità di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del
1984, tale diritto può sussistere anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al sorgere del rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento delle condizioni di salute preesistenti o siano sopraggiunte nuove infermità tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionamento, situazioni nelle quali non è configurabile il cosiddetto rischio precostituito, o, in altri termini, l'inesistenza del rischio, che comporta la nullità d'ogni contratto d'assicurazione, ivi comprese quelle assicurazioni sociali, dovendo comunque un'alea essere presente in detti contratti. Né tale disciplina risulta in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, essendo essa funzionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro anche per realizzare lo sviluppo della personalità, e, in particolare il diritto d'inabili e minorati all'educazione e all'avviamento professionale»;
→ CASS. 24 MARZO 2003 N° 4284: «In sede di valutazione della Pt_3 capacità di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del
1984, può sussistere il diritto all'assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al sorgere del rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento delle condizioni di salute preesistenti o siano sopraggiunte nuove infermità tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionamento. In particolare, può sussistere il diritto a pensione di invalidità anche nel caso in cui l'originale condizione patologica già riducesse a meno di un terzo la capacità lavorativa, purché si verifichi un aggravamento delle condizioni psico - fisiche tale da impedire o rendere quanto meno usurante lo svolgimento dell'attività lavorativa effettivamente espletata o di altre equivalenti, da accertare
a mezzo di valutazione globale delle condizioni dell'assistito come in concreto esistenti al momento del controllo, all'interno della quale si
6
Sentenza R.G. n° 11352/24 tenga conto sia della malattia preesistente alla costituzione del rapporto assicurativo, sia delle malattie o degli aggravamenti determinatisi nel corso del rapporto».
Il ricorso proposto dall' deve quindi essere rigettato, dovendosi in Pt_1 questa sede dichiarare la sussistenza, relativamente alla odierna parte convenuta, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. n° 222/84, con decorrenza dalla data precisata infra, in dispositivo, così come già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e confermato in questa sede.
E' stato anche rimarcato, invero, che: “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla
CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (sic
CASS. SEZ. VI-LAV., 5 FEBBRAIO 2019 N° 3377).
°°°°°°°°°°°
Quanto alle spese, opina il TRIBUNALE che quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G.
n° 11343/2023 debbano essere compensate.
Ed infatti, è certamente vero che – di norma – occorre fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. CASS.
SEZ. VI-LAV., 18 MARZO 2014 N° 6259).
Nel caso di specie, tuttavia, va rilevato che la decorrenza del requisito sanitario è comunque successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla COMMISSIONE, nonché alla data di instaurazione del primo giudizio (avvenuta con il deposito dell'originario ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo
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Sentenza R.G. n° 11352/24 dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risultava corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti Pt_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale (nella fase di ATP).
In termini, si veda 1° MARZO 2025 N° 5422, secondo cui - Parte_3 occorrendo conferire un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale
- il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto, bensì reiezione della
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Sentenza R.G. n° 11352/24 domanda iniziale, sicché la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa: pertanto, in casi siffatti deve ravvisarsi una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018), non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità, posto che il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
-------------
Le spese relative al presente giudizio, invece, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' , quale unico titolare Pt_1
(dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - sì è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano Pt_3
3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N.
[...]
1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione:
✓ del criterio del "decisum", dovendosi cioè considerare il contenuto effettivo della decisione (quindi non il c.d. “disputatum”): cfr. CASS.
SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.;
✓ del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13
9
Sentenza R.G. n° 11352/24 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr.
CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 Parte_2
SETTEMBRE 2012 N° 15656).
Il costo dell'indagine peritale (già liquidato) rimane, altresì, a carico dell' , che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) Pt_1 del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto
1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile
1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso proposto dall' e, per l'effetto, in parziale Pt_1 accoglimento del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. depositato da CP_1
in data 20 dicembre 2023 (R.G. n° 11343/2023), dichiara la
[...] sussistenza, in favore del suddetto, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. n° 222/84, con decorrenza dal 1° aprile 2024;
2. dichiara compensate tra le parti le spese relative alla fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G. n° 11343/2023
e condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese Pt_1
e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. IA UC DE AL, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. Pt_1
Taranto, 19 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 11352/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza/assistenza sociale promossa da:
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Ricorrente – contro
Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. IA UC DE AL - Convenuto –
OGGETTO: “INVALIDITÀ/INABILITÀ EX L. N° 222/1984 - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 novembre 2024 l' – a seguito dell'esito Pt_1
(parzialmente positivo per l'istante) della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare la infondatezza dell'avversa domanda, sì come formulata nella prima fase del giudizio (R.G. n° 11343/2023): in particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, con le quali era stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni sanitarie relative all'assegno di invalidità ex L. n° 222/84, sia
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Sentenza R.G. n° 11352/24 pure con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa e del conseguente rigetto.
si è costituito in giudizio chiedendo rigettarsi la Controparte_1 domanda dell' ed insistendo nelle richieste già formulate, chiedendo in Pt_1 particolare di voler dichiarare la sussistenza del requisito sanitario relativo alla prestazione suddetta.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso proposto dall' è infondato e deve essere rigettato, essendo Pt_1 di converso accoglibile la domanda formulata dall'assistibile in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c., almeno limitatamente a quanto di ragione.
Ove occorra, si rileva che la dichiarazione di dissenso (che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa, ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo), e quindi il conseguente giudizio di merito, possono avere ad oggetto sia le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il
C.T.U., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione (poiché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, sarebbe stato emesso il decreto di omologa che, come tale, sarebbe risultato definitivo e non successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.: cfr. 9 NOVEMBRE 2016 N° 22721). Parte_2
E nella specie, invero, l' ha formulato doglianze relative Pt_1 esclusivamente alle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il C.T.U., sicché l'oggetto del presente giudizio risulta limitato ad esse.
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Sentenza R.G. n° 11352/24 Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da
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N° 6084 e da N° 9876 Parte_3 Parte_4
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità.
Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: Parte_3
«La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)». Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di
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Sentenza R.G. n° 11352/24 cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc.
(occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi, nel merito, che anche alla stregua dell'indagine tecnica espletata in questa seconda fase del giudizio (cfr. chiarimenti resi all'udienza del 20 marzo
2025) è emerso che la parte istante in sede amministrativa risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., sono tali da imporre l'erogazione dell'assegno di invalidità ex L. n° 222/84, sia pure con decorrenza successiva alla data della istanza amministrativa e del conseguente rigetto
(essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla finanche con CP_2 riferimento al potere del giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.).
In particolare, il CTU ha precisato che: « … Per quanto riguarda la valutazione del deficit neurologico si tratta di una valutazione clinica ed in relazione ai criteri della EDSS, ritengo che essa possa essere indicata con valutazione 3. Ma il problema principale riguarda il cosiddetto “vizio precostituito”; a tal proposito faccio presente che il comma 2 dell'art. 1 della L.
222/84 precisa che anche in caso di patologie preesistenti al rapporto assicurativo esse possono costituire elemento di valutazione».
Orbene, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo
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Sentenza R.G. n° 11352/24 peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_3
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_3
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
In particolare, appare pertinente e condivisibile il riferimento operato dal CTU al criterio valutativo previsto dal secondo comma dell'art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222, a tenore del quale: «Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità».
Sull'argomento, invero, basti qui richiamare, ex plurimis:
→ CASS. LAV. 21 AGOSTO 2004 N° 16538: «In sede di valutazione della
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Sentenza R.G. n° 11352/24 capacità di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del
1984, tale diritto può sussistere anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al sorgere del rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento delle condizioni di salute preesistenti o siano sopraggiunte nuove infermità tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionamento, situazioni nelle quali non è configurabile il cosiddetto rischio precostituito, o, in altri termini, l'inesistenza del rischio, che comporta la nullità d'ogni contratto d'assicurazione, ivi comprese quelle assicurazioni sociali, dovendo comunque un'alea essere presente in detti contratti. Né tale disciplina risulta in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, essendo essa funzionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro anche per realizzare lo sviluppo della personalità, e, in particolare il diritto d'inabili e minorati all'educazione e all'avviamento professionale»;
→ CASS. 24 MARZO 2003 N° 4284: «In sede di valutazione della Pt_3 capacità di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del
1984, può sussistere il diritto all'assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al sorgere del rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento delle condizioni di salute preesistenti o siano sopraggiunte nuove infermità tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionamento. In particolare, può sussistere il diritto a pensione di invalidità anche nel caso in cui l'originale condizione patologica già riducesse a meno di un terzo la capacità lavorativa, purché si verifichi un aggravamento delle condizioni psico - fisiche tale da impedire o rendere quanto meno usurante lo svolgimento dell'attività lavorativa effettivamente espletata o di altre equivalenti, da accertare
a mezzo di valutazione globale delle condizioni dell'assistito come in concreto esistenti al momento del controllo, all'interno della quale si
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Sentenza R.G. n° 11352/24 tenga conto sia della malattia preesistente alla costituzione del rapporto assicurativo, sia delle malattie o degli aggravamenti determinatisi nel corso del rapporto».
Il ricorso proposto dall' deve quindi essere rigettato, dovendosi in Pt_1 questa sede dichiarare la sussistenza, relativamente alla odierna parte convenuta, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. n° 222/84, con decorrenza dalla data precisata infra, in dispositivo, così come già accertato in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e confermato in questa sede.
E' stato anche rimarcato, invero, che: “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla
CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (sic
CASS. SEZ. VI-LAV., 5 FEBBRAIO 2019 N° 3377).
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Quanto alle spese, opina il TRIBUNALE che quelle relative alla fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G.
n° 11343/2023 debbano essere compensate.
Ed infatti, è certamente vero che – di norma – occorre fare riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. CASS.
SEZ. VI-LAV., 18 MARZO 2014 N° 6259).
Nel caso di specie, tuttavia, va rilevato che la decorrenza del requisito sanitario è comunque successiva sia alla domanda amministrativa sia alla visita effettuata dalla COMMISSIONE, nonché alla data di instaurazione del primo giudizio (avvenuta con il deposito dell'originario ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell'attuale testo
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Sentenza R.G. n° 11352/24 dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
(secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Tale norma, peraltro, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
E nella specie, invero, risultano concretamente configurabili condizioni analoghe alle ipotesi testé rassegnate, essendo evidente che la valutazione operata in sede amministrativa risultava corretta, mentre di certo non è ascrivibile all la mancata conoscenza, all'epoca, dei sopravvenuti Pt_1 aggravamenti accertati in sede giudiziale (nella fase di ATP).
In termini, si veda 1° MARZO 2025 N° 5422, secondo cui - Parte_3 occorrendo conferire un ruolo essenziale anche alla decorrenza del diritto, nella domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale
- il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto, bensì reiezione della
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Sentenza R.G. n° 11352/24 domanda iniziale, sicché la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa: pertanto, in casi siffatti deve ravvisarsi una soccombenza parziale sul piano temporale, idonea a sorreggere la scelta della compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. civ. e alle indicazioni del giudice delle leggi (sentenza n. 77 del 2018), non sulla base della nozione di soccombenza reciproca, ma alla luce del principio di causalità, posto che il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
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Le spese relative al presente giudizio, invece, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' , quale unico titolare Pt_1
(dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - sì è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano Pt_3
3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N.
[...]
1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione:
✓ del criterio del "decisum", dovendosi cioè considerare il contenuto effettivo della decisione (quindi non il c.d. “disputatum”): cfr. CASS.
SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.;
✓ del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13
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Sentenza R.G. n° 11352/24 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr.
CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 Parte_2
SETTEMBRE 2012 N° 15656).
Il costo dell'indagine peritale (già liquidato) rimane, altresì, a carico dell' , che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) Pt_1 del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto
1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile
1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta il ricorso proposto dall' e, per l'effetto, in parziale Pt_1 accoglimento del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. depositato da CP_1
in data 20 dicembre 2023 (R.G. n° 11343/2023), dichiara la
[...] sussistenza, in favore del suddetto, del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. n° 222/84, con decorrenza dal 1° aprile 2024;
2. dichiara compensate tra le parti le spese relative alla fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio espletato nel giudizio R.G. n° 11343/2023
e condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese Pt_1
e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. IA UC DE AL, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. Pt_1
Taranto, 19 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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