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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/10/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3118/2022
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 3118/2022
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 30/06/2023 secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies cpc. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,06/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3118/2022 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GR CA e dell'avv. ADRIANA QUATTROPANI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), quale procuratrice di in persona Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CAMILLERI
VITTORIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 2 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del giugno 2022 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
561/2022 emesso in data 28.04.2022 dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al R.G. n.
449/2022 con il quale le è stato ingiunto il pagamento di €. 18.836,19 in virtù del contratto di finanziamento. In particolare parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione della società
convenuta, la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di data certa e per illeggibilità delle condizioni generali e della informativa privacy, l'applicazione di interessi anatocistici, la difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivo, il superamento del tasso soglia e il difetto di prova circa la propria pretesa creditoria.
Radicatosi il contraddittorio si costituita la società opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Quanto alla dedotta carenza di prova del credito azionato si deve richiamare l'orientamento ormai costante in giurisprudenza secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento.
Il creditore, dunque, ha l'onere di provare, quali fatti costitutivi del diritto al rimborso del finanziamento concesso, soltanto il contratto sottoscritto dal debitore e l'effettiva erogazione della somma mutuata.
pagina 3 di 8 Nel caso in esame, l'opposta ha depositato il contratto di finanziamento n. 22614827 (“prestito personale”) sottoscritto in data 1 luglio 2020 dalla opponente con Parte_1 Controparte_1
Pertanto l'opposta ha fornito prova della fonte del proprio credito.
Quanto alla doglianza relativa al difetto di legittimazione per mancanza di prova della inclusione del credito azionato nel contratto di cessione la stessa è infondata atteso che parte opposta nel fascicolo monitorio ha prodotto i contratti di finanziamento, nonché la documentazione a conforto della domanda di pagamento, ivi inclusi l'estratto conto ex art. 50 TUB e la lettera di diffida, dimostrando, quindi, di aver ricevuto dalla cedente, per effetto della dedotta cessione, la contrattualistica atta a far valer in giudizio i propri diritti. La cessione, infatti, può ritenersi provata dovendosi presumere che il cessionario abbia avuto i suddetti documenti dal cedente proprio in attuazione del disposto dell'art. 1262 c.c. (Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n. 7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata
Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023- si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “alla disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione –
anche contabile e di corrispondenza – relativa al contratto”).
Venendo all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza di data certa e per illeggibilità delle condizioni generali e della informativa privacy, la stessa risulta infondata atteso che il contratto prodotto riporta la data 01.07.2020 (cfr. allegato n. 4 al fascicolo monitorio, pag. 3 di 8 e 4 di
8) ed appare leggibile.
L'opposizione può essere rigettata anche in ordine alla eccepita usurarietà degli interessi per difetto di allegazione.
In particolare, sulle mancate deduzioni da parte dell'opponente si osserva che le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020, hanno affermato che "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia pagina 4 di 8 nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" "" (v. punto 9, ultimo periodo, della citata sentenza).
Peraltro, con altra sentenza a sezioni semplici la Suprema Corte ha ribadito il medesimo principio e,
cioè, che a prescindere dalla produzione dei decreti ministeriali "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. …"" (v. punto 4.3 di Cass., 13.5.2020, n. 8883).
Tali principi sono stati recentemente richiamati e condivisi anche dalla giurisprudenza di merito (v.
Corte d'Appello di Catania sentenza n. 2293/2021).
Tutte deduzioni che, nel caso di specie, sono mancate essendosi l'opponente limitata a dedurre “il superamento del tasso soglia”.
Non coglie nel segno neanche l'eccezione relativa all'applicazione di interessi anatocistici.
Giova ricordare che l'anatocismo ha luogo allorché gli interessi, una volta scaduti, anziché essere corrisposti, vengono capitalizzati costituendo la base per la produzione di ulteriori interessi. Tanto
premesso, nel sistema di ammortamento alla francese la determinazione della rata restitutoria avviene indubbiamente attraverso una formula finanziaria che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari mediante la formula dell'interesse composto, essendo in essa il tempo utilizzato come esponente e non come fattore. Siffatta modalità determinativa non può ritenersi in contrasto con i principi sottesi alla pagina 5 di 8 disciplina giuridica degli interessi emergente dalla legislazione vigente, nell'ambito della quale l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che gli interessi e i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto ma non impone che la progressione giornaliera sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). L'anatocismo, nel sistema di ammortamento alla francese, deve escludersi atteso che, fermo quanto sopra, il calcolo degli interessi corrispettivi risulta sempre effettuato sul solo capitale residuo secondo la formula dell'interesse semplice. Più
precisamente, la quota di interessi di ogni rata restitutoria viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si configurerebbe interesse composto). Alla scadenza di ogni rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma pagati come quota interesse, risultando il pagamento integrale degli interessi elemento caratterizzante dell'ammortamento alla francese in cui la rata è
costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi.
Ribadito ancora una volta che il fenomeno anatocistico ricorre solo allorquando gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, l'insussistenza di esso nella restituzione con ammortamento alla francese emerge tuttavia se si considera che in ciascuna rata la quota interessi è calcolata mediante prodotto tra tasso di interesse e debito capitale residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento, mentre la quota capitale rimborsata è determinata per differenza tra l'entità della rata e gli interessi di periodo;
il computo degli interessi sul capitale residuo fa sì che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione della riduzione del debito capitale, che, rimanendo invariata la rata, viene rimborsato per quote capitali crescenti.
Va inoltre rigettata la doglianza relativa alla difformità tra TAEG/ISC indicato in contratto e
TAEG/ISC applicato. Va innanzitutto rilevato che nel caso di specie non è stato stipulato alcun pagina 6 di 8 contratto di assicurazione, pertanto priva di fondamento risulta l'affermazione di parte opposta secondo cui il calcolo del TAEG indicato in contratto non ha tenuto conto del premio assicurativo.
Sul punto giova rilevare che l'errata o omessa indicazione dell'ISC o TAEG non può determinare alcuna invalidità del contratto, in quanto il richiamato art. 117 comma VI t.u.b. sanziona con la nullità
le “clausole contrattuali...che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di
Par interesse e gli altri oneri a carico del contraente, bensì l' che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo
Par del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell'
non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma VI dell'art. 117 t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma VII del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione (si vedano, ex multis, Corte Appello
Torino 28.01.2020, Tribunale Milano 17.12.2019, Tribunale Roma 11.7.2019, Tribunale Terni
16.5.2019, Tribunale Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017 e Tribunale Salerno 31.1.2017).
L'opposizione pertanto non merita accoglimento.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente quale soccombente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 561/2022 emesso in data 28.04.2022 dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al R.G. n. 449/2022 e per l'effetto lo conferma,
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 08/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 3118/2022
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 30/06/2023 secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies cpc. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,06/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3118/2022 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GR CA e dell'avv. ADRIANA QUATTROPANI che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), quale procuratrice di in persona Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CAMILLERI
VITTORIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 2 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del giugno 2022 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
561/2022 emesso in data 28.04.2022 dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al R.G. n.
449/2022 con il quale le è stato ingiunto il pagamento di €. 18.836,19 in virtù del contratto di finanziamento. In particolare parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione della società
convenuta, la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di data certa e per illeggibilità delle condizioni generali e della informativa privacy, l'applicazione di interessi anatocistici, la difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivo, il superamento del tasso soglia e il difetto di prova circa la propria pretesa creditoria.
Radicatosi il contraddittorio si costituita la società opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Quanto alla dedotta carenza di prova del credito azionato si deve richiamare l'orientamento ormai costante in giurisprudenza secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento.
Il creditore, dunque, ha l'onere di provare, quali fatti costitutivi del diritto al rimborso del finanziamento concesso, soltanto il contratto sottoscritto dal debitore e l'effettiva erogazione della somma mutuata.
pagina 3 di 8 Nel caso in esame, l'opposta ha depositato il contratto di finanziamento n. 22614827 (“prestito personale”) sottoscritto in data 1 luglio 2020 dalla opponente con Parte_1 Controparte_1
Pertanto l'opposta ha fornito prova della fonte del proprio credito.
Quanto alla doglianza relativa al difetto di legittimazione per mancanza di prova della inclusione del credito azionato nel contratto di cessione la stessa è infondata atteso che parte opposta nel fascicolo monitorio ha prodotto i contratti di finanziamento, nonché la documentazione a conforto della domanda di pagamento, ivi inclusi l'estratto conto ex art. 50 TUB e la lettera di diffida, dimostrando, quindi, di aver ricevuto dalla cedente, per effetto della dedotta cessione, la contrattualistica atta a far valer in giudizio i propri diritti. La cessione, infatti, può ritenersi provata dovendosi presumere che il cessionario abbia avuto i suddetti documenti dal cedente proprio in attuazione del disposto dell'art. 1262 c.c. (Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n. 7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata
Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023- si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “alla disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione –
anche contabile e di corrispondenza – relativa al contratto”).
Venendo all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza di data certa e per illeggibilità delle condizioni generali e della informativa privacy, la stessa risulta infondata atteso che il contratto prodotto riporta la data 01.07.2020 (cfr. allegato n. 4 al fascicolo monitorio, pag. 3 di 8 e 4 di
8) ed appare leggibile.
L'opposizione può essere rigettata anche in ordine alla eccepita usurarietà degli interessi per difetto di allegazione.
In particolare, sulle mancate deduzioni da parte dell'opponente si osserva che le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020, hanno affermato che "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia pagina 4 di 8 nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" "" (v. punto 9, ultimo periodo, della citata sentenza).
Peraltro, con altra sentenza a sezioni semplici la Suprema Corte ha ribadito il medesimo principio e,
cioè, che a prescindere dalla produzione dei decreti ministeriali "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. …"" (v. punto 4.3 di Cass., 13.5.2020, n. 8883).
Tali principi sono stati recentemente richiamati e condivisi anche dalla giurisprudenza di merito (v.
Corte d'Appello di Catania sentenza n. 2293/2021).
Tutte deduzioni che, nel caso di specie, sono mancate essendosi l'opponente limitata a dedurre “il superamento del tasso soglia”.
Non coglie nel segno neanche l'eccezione relativa all'applicazione di interessi anatocistici.
Giova ricordare che l'anatocismo ha luogo allorché gli interessi, una volta scaduti, anziché essere corrisposti, vengono capitalizzati costituendo la base per la produzione di ulteriori interessi. Tanto
premesso, nel sistema di ammortamento alla francese la determinazione della rata restitutoria avviene indubbiamente attraverso una formula finanziaria che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari mediante la formula dell'interesse composto, essendo in essa il tempo utilizzato come esponente e non come fattore. Siffatta modalità determinativa non può ritenersi in contrasto con i principi sottesi alla pagina 5 di 8 disciplina giuridica degli interessi emergente dalla legislazione vigente, nell'ambito della quale l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che gli interessi e i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto ma non impone che la progressione giornaliera sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). L'anatocismo, nel sistema di ammortamento alla francese, deve escludersi atteso che, fermo quanto sopra, il calcolo degli interessi corrispettivi risulta sempre effettuato sul solo capitale residuo secondo la formula dell'interesse semplice. Più
precisamente, la quota di interessi di ogni rata restitutoria viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si configurerebbe interesse composto). Alla scadenza di ogni rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma pagati come quota interesse, risultando il pagamento integrale degli interessi elemento caratterizzante dell'ammortamento alla francese in cui la rata è
costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi.
Ribadito ancora una volta che il fenomeno anatocistico ricorre solo allorquando gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, l'insussistenza di esso nella restituzione con ammortamento alla francese emerge tuttavia se si considera che in ciascuna rata la quota interessi è calcolata mediante prodotto tra tasso di interesse e debito capitale residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento, mentre la quota capitale rimborsata è determinata per differenza tra l'entità della rata e gli interessi di periodo;
il computo degli interessi sul capitale residuo fa sì che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione della riduzione del debito capitale, che, rimanendo invariata la rata, viene rimborsato per quote capitali crescenti.
Va inoltre rigettata la doglianza relativa alla difformità tra TAEG/ISC indicato in contratto e
TAEG/ISC applicato. Va innanzitutto rilevato che nel caso di specie non è stato stipulato alcun pagina 6 di 8 contratto di assicurazione, pertanto priva di fondamento risulta l'affermazione di parte opposta secondo cui il calcolo del TAEG indicato in contratto non ha tenuto conto del premio assicurativo.
Sul punto giova rilevare che l'errata o omessa indicazione dell'ISC o TAEG non può determinare alcuna invalidità del contratto, in quanto il richiamato art. 117 comma VI t.u.b. sanziona con la nullità
le “clausole contrattuali...che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di
Par interesse e gli altri oneri a carico del contraente, bensì l' che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo
Par del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell'
non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma VI dell'art. 117 t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma VII del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione (si vedano, ex multis, Corte Appello
Torino 28.01.2020, Tribunale Milano 17.12.2019, Tribunale Roma 11.7.2019, Tribunale Terni
16.5.2019, Tribunale Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017 e Tribunale Salerno 31.1.2017).
L'opposizione pertanto non merita accoglimento.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'opponente quale soccombente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 561/2022 emesso in data 28.04.2022 dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al R.G. n. 449/2022 e per l'effetto lo conferma,
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 08/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8