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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/10/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2063/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2063/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale” promossa da
codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7.12.1939, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marco Mancuso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
4.8.1934, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Aglaia Reale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 3 All'udienza del 30.9.2025 la causa veniva posta dinanzi al Collegio per la decisione ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 7.6.2024 premettendo Parte_1 di avere contratto matrimonio con in data 26.7.1958 e che dall'unione Controparte_1 nascevano i figli e , tutti maggiorenni ed indipendenti Per_1 Per_2 Per_3 economicamente, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di versarle mensilmente la somma di euro 650,00 a titolo di mantenimento per sè.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia della separazione, contestava per il resto la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e si dichiarava disponibile a corrisponderle la somma di euro
350,00 al mese a titolo di mantenimento.
All'udienza del 30.9.2025 il Giudice, dopo avere sentito le parti personalmente, proponeva di conciliare la lite con una pronuncia di separazione e la previsione dell'obbligo a carico di di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di euro 450,00 al mese entro giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (il 7.6.2024) e spese di lite compensate.
Orbene, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e chiedevano la pronuncia della separazione in conformità alle condizioni proposte in udienza dal Giudice. Inoltre, la ricorrente si impegnava a munirsi entro 30 giorni di una carta prepagata o Postepay e di comunicare al marito l'IBAN su cui potere effettuare il bonifico del mantenimento mensile.
Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa pagina 2 di 3 nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, le condizioni di separazione concordate dalle parti all'udienza del 30.9.2025 vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, in quanto non contrastano con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2063/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 omologa le condizioni pattuite dalle parti all'udienza del 30.9.2025 e meglio specificate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 30.9.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2063/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale” promossa da
codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7.12.1939, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marco Mancuso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
4.8.1934, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Aglaia Reale, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 3 All'udienza del 30.9.2025 la causa veniva posta dinanzi al Collegio per la decisione ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 7.6.2024 premettendo Parte_1 di avere contratto matrimonio con in data 26.7.1958 e che dall'unione Controparte_1 nascevano i figli e , tutti maggiorenni ed indipendenti Per_1 Per_2 Per_3 economicamente, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di versarle mensilmente la somma di euro 650,00 a titolo di mantenimento per sè.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia della separazione, contestava per il resto la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e si dichiarava disponibile a corrisponderle la somma di euro
350,00 al mese a titolo di mantenimento.
All'udienza del 30.9.2025 il Giudice, dopo avere sentito le parti personalmente, proponeva di conciliare la lite con una pronuncia di separazione e la previsione dell'obbligo a carico di di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di euro 450,00 al mese entro giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (il 7.6.2024) e spese di lite compensate.
Orbene, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e chiedevano la pronuncia della separazione in conformità alle condizioni proposte in udienza dal Giudice. Inoltre, la ricorrente si impegnava a munirsi entro 30 giorni di una carta prepagata o Postepay e di comunicare al marito l'IBAN su cui potere effettuare il bonifico del mantenimento mensile.
Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa pagina 2 di 3 nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, le condizioni di separazione concordate dalle parti all'udienza del 30.9.2025 vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, in quanto non contrastano con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2063/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 omologa le condizioni pattuite dalle parti all'udienza del 30.9.2025 e meglio specificate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 30.9.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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