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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
IU NI Presidente
IA RG Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1981/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Paolo Guagliardo, presso il cui studio, sito ad Altavilla Milicia, in via San IU n. 60/a, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
4.6.1933, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. IU Virga, presso il cui studio, sito ad Altavilla Milicia, Piazza G. Leopardi n. 15, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come verbale di udienza del 28.10.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.9.2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
l'11.10.2009 ad Altavilla Milicia matrimonio civile con - trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte I, Ufficio 1, dell'anno
2009 - e che dalla loro unione non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito, di porre a carico dello stesso l'obbligo di versarle la somma mensile di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento nonché l'assegnazione della casa coniugale, sita ad Altavilla Milicia, in via
San Francesco Di Sales n. 16, in comproprietà tra i coniugi, in suo favore.
A fondamento del ricorso deduceva che la crisi coniugale fosse riconducibile al marito, i cui comportamenti sempre più iracondi ed aggressivi avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nella memoria di costituzione depositata il 10.12.2024, , contestava le Controparte_1 deduzioni avversarie, si associava alla domanda di separazione personale, ma con addebito a carico della moglie, invocando le gravi inadempienze ai doveri coniugali poste in essere dalla stessa e negando il diritto della moglie all'assegno di mantenimento.
Quanto alla casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita ad Altavilla Milicia in via
San Francesco di Sales n.16, domandava, l'assegnazione in proprio favore del piano terra e del primo piano (dell'immobile), e del secondo e terzo piano al coniuge.
Con ordinanza del 3.2.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del 10.1.2025, il Giudice designato, in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha autorizzato le parti a continuare a vivere separatamente, ponendo “a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di €
800,00, a titolo di assegno di mantenimento”; nulla è stato disposto sull'assegnazione della casa coniugale, vista l'assenza di figli minori.
Il contenuto della predetta ordinanza è stato di fatto trasfuso nella proposta conciliativa formulata dal Giudice nei seguenti termini: “pronuncia della separazione personale;
obbligo del resistente di versare alla moglie la somma mensile di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento; rinuncia alle reciproche domande di addebito;
compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 28.10.2025, i difensori delle parti hanno dato atto del decesso del resistente, comprovato dal certificato di morte depositato in data 26.9.2025, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
la causa è stata assunta in decisione.
***********
Così ricostruiti i fatti di causa, è utile osservare che secondo la Corte di Cassazione:
“La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato” (cfr. Cassazione civile, n. 26489/2017).
Costante è, invero, nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui “il decesso di uno dei coniugi sopravvenuto nel corso del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa” (cfr., tra le altre, Cass., nn. 18130/2013, 27556/2008, 8786/1987).
Ebbene, entrambe le parti hanno domandato la cessazione della materia del contendere, non essendo state proposte domande autonome che non presuppongono la separazione.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di separazione personale ed alle ulteriori domande proposte dalle parti.
L'esito della controversia fa sì che le spese di lite vadano lasciate interamente a carico delle parti che le hanno anticipate, anche in considerazione dell'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione in relazione alla domanda di separazione personale e alle ulteriori domande rispettivamente proposte da
[...]
e ; Pt_1 Controparte_1 dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IA RG IU NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
IU NI Presidente
IA RG Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1981/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Paolo Guagliardo, presso il cui studio, sito ad Altavilla Milicia, in via San IU n. 60/a, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
4.6.1933, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. IU Virga, presso il cui studio, sito ad Altavilla Milicia, Piazza G. Leopardi n. 15, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come verbale di udienza del 28.10.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.9.2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
l'11.10.2009 ad Altavilla Milicia matrimonio civile con - trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte I, Ufficio 1, dell'anno
2009 - e che dalla loro unione non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito, di porre a carico dello stesso l'obbligo di versarle la somma mensile di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento nonché l'assegnazione della casa coniugale, sita ad Altavilla Milicia, in via
San Francesco Di Sales n. 16, in comproprietà tra i coniugi, in suo favore.
A fondamento del ricorso deduceva che la crisi coniugale fosse riconducibile al marito, i cui comportamenti sempre più iracondi ed aggressivi avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nella memoria di costituzione depositata il 10.12.2024, , contestava le Controparte_1 deduzioni avversarie, si associava alla domanda di separazione personale, ma con addebito a carico della moglie, invocando le gravi inadempienze ai doveri coniugali poste in essere dalla stessa e negando il diritto della moglie all'assegno di mantenimento.
Quanto alla casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita ad Altavilla Milicia in via
San Francesco di Sales n.16, domandava, l'assegnazione in proprio favore del piano terra e del primo piano (dell'immobile), e del secondo e terzo piano al coniuge.
Con ordinanza del 3.2.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del 10.1.2025, il Giudice designato, in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha autorizzato le parti a continuare a vivere separatamente, ponendo “a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di €
800,00, a titolo di assegno di mantenimento”; nulla è stato disposto sull'assegnazione della casa coniugale, vista l'assenza di figli minori.
Il contenuto della predetta ordinanza è stato di fatto trasfuso nella proposta conciliativa formulata dal Giudice nei seguenti termini: “pronuncia della separazione personale;
obbligo del resistente di versare alla moglie la somma mensile di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento; rinuncia alle reciproche domande di addebito;
compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 28.10.2025, i difensori delle parti hanno dato atto del decesso del resistente, comprovato dal certificato di morte depositato in data 26.9.2025, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
la causa è stata assunta in decisione.
***********
Così ricostruiti i fatti di causa, è utile osservare che secondo la Corte di Cassazione:
“La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte ha l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato” (cfr. Cassazione civile, n. 26489/2017).
Costante è, invero, nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui “il decesso di uno dei coniugi sopravvenuto nel corso del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa” (cfr., tra le altre, Cass., nn. 18130/2013, 27556/2008, 8786/1987).
Ebbene, entrambe le parti hanno domandato la cessazione della materia del contendere, non essendo state proposte domande autonome che non presuppongono la separazione.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di separazione personale ed alle ulteriori domande proposte dalle parti.
L'esito della controversia fa sì che le spese di lite vadano lasciate interamente a carico delle parti che le hanno anticipate, anche in considerazione dell'ammissione di al Parte_1 patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione in relazione alla domanda di separazione personale e alle ulteriori domande rispettivamente proposte da
[...]
e ; Pt_1 Controparte_1 dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IA RG IU NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.