Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza dell'11/06/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 7358/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. LOREDANA DE RIENZO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui alla L.104/92 art. 3 comma3, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “ Cardiopatia ischemica ipertensiva, vasculopatia cerebrale cronica, artrosi polidistrettuale cronica con discopatie multiple, ipoacusia bilaterale da otite cronica”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non
"ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). All'udienza del 20/11/2024 il Giudice, alla luce della documentazione sanitaria successivamente depositata (cfr. certificato medico del 29-10-2024 attestante un aggravamento delle condizioni delle parte) invitava il CTU già nominato –dott. .E. – sotto il vincolo del già prestato Per_1 giuramento a rendere un supplemento di perizia, al fine di valutare l' eventuale aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente. Con integrazione di perizia depositata in data 31/05/2025 il CTU, alla luce degli ulteriori elementi clinico-documentali, riteneva il ricorrente soggetto incapace di compiere in condizioni di sicurezza alcuni degli atti quotidiani della vita sia in ambiente domestico che extradomestico, senza l'ausilio permanente di altra persona, ritenendolo meritevole del beneficio dell' indennità di accompagnamento e della condizione di cui alla L.104/92 art. 3 comma3, con decorrenza 01.10.2024 (periodo in cui si era verificato l'aggravamento).
Va rilevato come a fronte del deposito della perizia da parte del CTU che ha riconosciuto il diritto invocato da ottobre 2024, parte opponente ha contestato la decorrenza invocando il certificato del
1-8-2022 le cui risultanze in ordine alla compromissione della deambulazione appaiono comunque superate da quelle dell'esame clinico condotto dal ctu;
quanto poi alla pretesa retrodatazione di almeno 6 mesi (29-4-024) rispetto al certificato neurologico del 29-10-24 si rileva come la stessa non sia motivata in relazione al tipo di patologia ed al decorso della stessa in base all'id quod plerumque accidit.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono pertanto essere senz'altro poste a base della decisione. La domanda va conclusivamente accolta con riconoscimento in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento dal 01/10/202 4e alle condizioni di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 dall'1-5-2022.
Atteso l'esito complessivo della lite (parziale accoglimento in fase di atp e accoglimento con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione) le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento dal 01/10/2024e alle condizioni di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 dal 1-5-2022;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Nola, 11/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesca Fucci