Articolo 10 della Legge 11 novembre 1986, n. 771
Articolo 9Articolo 11
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25 novembre 1986
Art. 10. Assegnazione di immobili in locazione 1. Il comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche, che debbono utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso.
Le assegnazioni avvengono sulla base di apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel quale debbono essere previsti:
a) requisiti soggettivi dei locatari;
b) la durata della locazione e i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni;
c) le sanzioni a carico dei locatari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione;
d) le opere di manutenzione che fanno capo al locatario.
2. I canoni di locazione degli immobili sono riscossi dal comune ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, con vincolo di spesa per la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dalla presente legge.
Entrata in vigore il 25 novembre 1986
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