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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale nella causa RG. n. 4269/2021 al quale sono riuniti i ricorsi n. RG. 4632/2021 ed RG. n. 4797/2021 e vertente tra:
, nata a [...] M.llo il 03.02.1977 e residente a [...]in c/da Piano S. Cono n° 24 c.f.: Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. C.F._1
ME ON, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA- ANNULLAMENTO INDEBITI PREVIDENZIALI.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso RG. n. 4269/2021, depositato in Cancelleria in data 30.11.2021, la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2018 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola IA Società cooperativa Agricola, per 102 giornate;
- Che l' con due note datate 23.11.2021, le aveva richiesto la restituzione di somme erogate per CP_2 indennità di malattia per periodi relativi all'anno 2019;
- Stante l'illegittimità degli stessi ne chiedeva l'annullamento;
- Con ricorso RG. n. 4632/2021, depositato in Cancelleria il 16.12.2021, chiedeva l'annullamento della nota datata dal 31.7.2020, con la quale l' richiedeva la restituzione della somma di euro 2.319,88 erogata CP_2
a titolo di disoccupazione agricola anno 2018;
- Con ricorso RG. n. 4797/2021, depositato in cancelleria il 30.12.2021, la ricorrente rilevava che, con provvedimento del giugno 2021, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale CP_2 anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
- Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 per 102 giornate, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Previa riunione dei giudizi, sussistendo motivi di connessione, ed espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti, sono fondati e vanno accolti.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente, come emerge dai giudizi riuniti, tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop. agricola VI e all'annullamento degli atti con i quali l' gli richiede la restituzione di somme ritenute indebite. CP_2
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi escussi, disinteressati nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice che li ha interrogati personalmente e valutati durante l'esposizione, è emerso che la ricorrente, nell'anno 2018, ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il IA, per 102 giornate annue.
Detti testi hanno specificato, sia l'attività svolta con riferimento anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo, prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società IA ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato.
E' evidente che la ricorrente ha lavorato nell'anno 2018 per 102 giornate e che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua. Consegue che l in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici l'anno 2018 per 102 giornate annue.
Ne consegue che, la ricorrente aveva diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 (ricorso RG. n. 4632/2021) e all'indennità di malattia relativa all'anno 2019, oggetto del ricorso
RG. n. 4269/2021 e, pertanto, vanno annullate le richieste di pagamento oggetto dei predetti giudizi riuniti, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della CP_2 ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sui ricorsi riuniti RG. n. 4269/2021, RG. n. 4632/2021 ed RG. n. 4797/2021, così provvede:
-dichiara che, nell'anno 2018 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle Parte_1 dipendenze della ditta IA OO. , per 102 giornate annue e, per l'effetto, ordina all' CP_3
in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici CP_2 dell'agricoltura in favore della stessa;
-annulla i provvedimenti di indebito oggetto dei ricorsi riuniti RG. n. 4797/20211 e n. RG. CP_2
4268/2021, così come in parte motiva;
-conseguentemente, condanna l' in persona del Presidente pro-tempore, alla restituzione delle CP_2 somme eventualmente trattenute in virtù dei predetti provvedimenti, oltre interessi e spese;
-condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 4.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ME ON, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12.12.2025
il giudice del lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale nella causa RG. n. 4269/2021 al quale sono riuniti i ricorsi n. RG. 4632/2021 ed RG. n. 4797/2021 e vertente tra:
, nata a [...] M.llo il 03.02.1977 e residente a [...]in c/da Piano S. Cono n° 24 c.f.: Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. C.F._1
ME ON, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA- ANNULLAMENTO INDEBITI PREVIDENZIALI.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso RG. n. 4269/2021, depositato in Cancelleria in data 30.11.2021, la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2018 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola IA Società cooperativa Agricola, per 102 giornate;
- Che l' con due note datate 23.11.2021, le aveva richiesto la restituzione di somme erogate per CP_2 indennità di malattia per periodi relativi all'anno 2019;
- Stante l'illegittimità degli stessi ne chiedeva l'annullamento;
- Con ricorso RG. n. 4632/2021, depositato in Cancelleria il 16.12.2021, chiedeva l'annullamento della nota datata dal 31.7.2020, con la quale l' richiedeva la restituzione della somma di euro 2.319,88 erogata CP_2
a titolo di disoccupazione agricola anno 2018;
- Con ricorso RG. n. 4797/2021, depositato in cancelleria il 30.12.2021, la ricorrente rilevava che, con provvedimento del giugno 2021, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale CP_2 anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
- Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 per 102 giornate, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Previa riunione dei giudizi, sussistendo motivi di connessione, ed espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti, sono fondati e vanno accolti.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente, come emerge dai giudizi riuniti, tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop. agricola VI e all'annullamento degli atti con i quali l' gli richiede la restituzione di somme ritenute indebite. CP_2
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame dei testi escussi, disinteressati nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice che li ha interrogati personalmente e valutati durante l'esposizione, è emerso che la ricorrente, nell'anno 2018, ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta il IA, per 102 giornate annue.
Detti testi hanno specificato, sia l'attività svolta con riferimento anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché hanno specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo, prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società IA ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato.
E' evidente che la ricorrente ha lavorato nell'anno 2018 per 102 giornate e che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua. Consegue che l in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici l'anno 2018 per 102 giornate annue.
Ne consegue che, la ricorrente aveva diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 (ricorso RG. n. 4632/2021) e all'indennità di malattia relativa all'anno 2019, oggetto del ricorso
RG. n. 4269/2021 e, pertanto, vanno annullate le richieste di pagamento oggetto dei predetti giudizi riuniti, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della CP_2 ricorrente delle somme eventualmente trattenute in virtù dei citati provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sui ricorsi riuniti RG. n. 4269/2021, RG. n. 4632/2021 ed RG. n. 4797/2021, così provvede:
-dichiara che, nell'anno 2018 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle Parte_1 dipendenze della ditta IA OO. , per 102 giornate annue e, per l'effetto, ordina all' CP_3
in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici CP_2 dell'agricoltura in favore della stessa;
-annulla i provvedimenti di indebito oggetto dei ricorsi riuniti RG. n. 4797/20211 e n. RG. CP_2
4268/2021, così come in parte motiva;
-conseguentemente, condanna l' in persona del Presidente pro-tempore, alla restituzione delle CP_2 somme eventualmente trattenute in virtù dei predetti provvedimenti, oltre interessi e spese;
-condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 4.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ME ON, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 12.12.2025
il giudice del lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena