Ordinanza cautelare 15 maggio 2024
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/03/2026, n. 5440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5440 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05440/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03342/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3342 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Roma, Questura di Roma, non costituiti in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Questura Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. prot. -OMISSIS- del 1/12/2023 del Prefetto della Provincia di Roma di rigetto del ricorso gerarchico, notificato a -OMISSIS- il 29/12/2023, e del presupposto decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio n. -OMISSIS-– P di -OMISSIS-, adottato dal Questore di Roma il 2/10/2023 sulla base del verbale di ritiro cautelare delle armi ai sensi dell''art. 39 TULPS del 28/3/2023,
nonché di ogni altro atto e provvedimento ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Questura Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. SC RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Col ricorso in esame, notificato il 26.02.2024 e depositato il 26.03.2024, il sig. -OMISSIS- chiede l’annullamento del decreto n. prot. -OMISSIS- del 1/12/2023 del Prefetto della Provincia di Roma di rigetto del ricorso gerarchico, notificato a -OMISSIS- il 29/12/2023, e del presupposto decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio n. -OMISSIS-– P di -OMISSIS-, adottato dal Questore di Roma il 2/10/2023.
Occorre premettere in fatto che in data 28/3/2023 -OMISSIS--OMISSIS- – sorella del ricorrente - presentava denuncia-querela contro di lui in relazione a minacce avvenute la mattina stessa presso la camera ardente della madre dei fratelli -OMISSIS-, deceduta il giorno precedente.
La sera stessa una pattuglia del Commissariato di P.S. di Albano Laziale si recava presso l’abitazione del ricorrente e procedeva al ritiro cautelare delle armi e della relativa licenza di porto di fucile da caccia, da lui regolarmente detenute. In data 9/6/2023, dopo due mesi dalla presentazione della querela, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Velletri presentava richiesta di archiviazione per i reati ascritti.
In data 2/8/2023 al sig. -OMISSIS- veniva notificata la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione di provvedimenti inibitori di natura amministrativa. La Questura riteneva la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la detenzione di armi in capo al -OMISSIS-, formulando un giudizio prognostico negativo in ordine alla garanzia di affidabilità sulle armi stesse. In data 17/10/2023 a -OMISSIS- veniva notificato il decreto del Questore di Roma del 2/10/2023 recante la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Il Prefetto di Roma respingeva il ricorso gerarchico, ritenendo legittima l’adozione da parte del Questore del provvedimento di revoca del titolo.
Il sig. -OMISSIS- impugna entrambi i provvedimenti e affida il ricorso ai seguenti motivi:
-difetto di istruttoria ed eccesso di potere per travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione procedente;
-difetto di motivazione, violazione di legge e falsa applicazione della normativa ex T.U.L.P.S.
Si è costituita l’Amministrazione depositando documenti e memoria, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata discussa all’udienza del 3 marzo 2026.
Occorre anzitutto chiarire che non risponde al vero che la Questura non ha considerato l’archiviazione del procedimento penale, atteso che alla data di adozione del decreto prefettizio risultava ancora in corso la relativa richiesta del P.M., peraltro seguita da udienza disposta dal gip sulla opposizione di parte. Peraltro l’archiviazione, disposta il 7.12.2023, è motivata esclusivamente dalla remissione della querela da parte della sorella.
Il ricorso è tuttavia fondato nei limiti della censura di difetto di istruttoria e motivazione, atteso che:
-viene contestato un unico episodio riconducibile a dissidi familiari;
- un semplice dissidio per questioni successorie ed economiche non può incidere in via definitiva sul giudizio di affidabilità della persona del ricorrente nel buon uso delle armi;
- la disputa familiare è stata risolta tra le parti con un accordo e la sorella dell’istante, oltre ad aver rimesso la querela, ha peraltro dichiarato di non opporsi alla restituzione delle armi al fratello;
-non è stato accertato, nel contesto dell’episodio in parola, che le minacce profferite dal ricorrente fossero effettivamente rivolte alla sorella;
-non risultano altri indizi ed elementi oggettivi tali da poter confortare e sostenere il giudizio espresso dal Questore prima e dal Prefetto dopo.
Si rivela quindi inadeguata anche la motivazione posta dall’ufficio a fondamento degli atti impugnati, che non rende conto delle ragioni della revoca del titolo di polizia e del conseguente rigetto in sede giustiziale, nella misura in cui non risulta operata dalle predette autorità alcuna valutazione sulla personalità del ricorrente, sul fatto che detiene armi e titolo da circa 50 anni senza che sia stato registrato alcun altro episodio che possa aver fatto dubitare della sua affidabilità e sulla sua condotta nel tempo che lo ha portato al conseguimento dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica.
Il ricorso, salve le future valutazioni dell’Amministrazione, per quanto esposto, deve essere accolto.
Le spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SC RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RG | EL ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.