Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 30 giugno 2023
Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6175 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02017/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2017 del 2023, proposto da
Rdm Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Sanalitro e Benedetta Bindi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Jacopo Sanalitro in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, Estar – Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, parti non costituite in giudizio;
nei confronti
H.S. S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
– del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/07/2022 pubblicato in G.U., serie generale n. 216, il 15/09/2022 e relativi allegati, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici di dispositivi medici per gli stessi anni;
– dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti. n. 181 del 07/11/2019 e relativi allegati, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno regionale standard e le modalità procedurali per l'individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
– del decreto del Ministro della Salute del 06/10/2022, pubblicato in G.U., serie generale n. 251, il 26/10/2022, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
– del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022 pubblicato in banca dati in pari data e relativi allegati, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del d.l. n. 78/2015, nella parte in cui individuano la ricorrente e indicano la somma di € 520.696,38 come dovuta;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti dalla ricorrente tra i quali:
- la nota prot. n. 433658 del 14/11/2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”;
- la “Nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta”, pubblicata sul sito internet della Regione Toscana alla pagina Pay Back sui dispositivi medici a carico delle aziende fornitrici (https://www.regione.toscana.it/-/pay-back-sui-dispositivi-medici);
- il documento “Modelli CE consuntivi 2015” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana;
- il documento “Modelli CE consuntivi 2016” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana;
- il documento “Modelli CE consuntivi 2017” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana;
- il documento “Modelli CE consuntivi 2018” delle Aziende Sanitarie ed Enti del SST pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana;
- il documento contenente i “Dati sintetici” del fatturato per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 delle aziende fornitrici di dispositivi medici pubblicato sul predetto sito internet della Regione Toscana;
- le seguenti delibere in quanto espressamente richiamate nel decreto della Regione Toscana n. 34681/2022: delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 769 del 05/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana n. 623 del 06/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi n. 643 del 13/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 386 del 27/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro n. 1363 del 30/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est n. 1020 del 16/09/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n. 740 del 30/08/2019; delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n. 497 del 09/08/2019;
- l'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 182 del 07/11/2019, richiamato nell'Accordo n. 181/2019 sopra indicato, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno regionale standard e le modalità procedurali per l'individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019;
- gli ulteriori atti e provvedimenti richiamati e presupposti all'Accordo n. 181/2019 sopra indicato, ivi inclusi la nota del 22/10/2019 con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29/10/2019 con la quale lo stesso Coordinamento ha rilasciato il proprio assenso tecnico nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema del medesimo Accordo n. 181/2019;
- l'Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14/09/2022 prot. n. 22/179/CR6/C7 e in data 28/09/2022 prot. n. 22/186/SR13/C7;
- l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/09/2022 Rep. n. 213/CSR;
– nonché, per quanto occorrer possa:
- del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15/06/2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”;
- della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 prot. n. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”;
- della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 prot. n. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”;
- della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08/02/2019 prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute;
- della nota del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/03/2020 prot. n. 0007435 del dell'Economia e delle Finanze
se del caso previa rimessione
alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in ordine alla compatibilità dell'art. 9-ter del d.l. 19/06/2015, n. 78 inserito in sede di conversione dalla l. 06/08/2015, n. 125 e successive modifiche e integrazioni (introdotte, da ultimo, con l'art. 18, comma 1, del d.l. 09/08/2022, n. 115, convertito, con mod., dalla l. 21/09/2022, n. 142 e con l'art. 1 del d.l. 11/01/2023, n. 4) con la normativa rispettivamente costituzionale ed europea meglio precisata nel presente atto
con riserva di agire
per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Toscana e della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Vista la memoria del 9 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. GI TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Preso atto:
che parte ricorrente ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” e, ciò unitamente ai provvedimenti della Regione Toscana con i quali sono stati determinati gli importi dovuti;
che la stessa ricorrente con memoria del 9 febbraio 2026, ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio (avendo aderito al regime premiale di cui all’art. 8, comma 3, D.L. 34/2023, conv. modif. L. 56/2023);
che anche la Regione Toscana ha confermato l’avvenuta esecuzione del pagamento ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
Considerato che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379);
Ritenuto che in applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e che, nel contempo, le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI TO, Presidente FF, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI TO |
IL SEGRETARIO