Art. 9.
Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell' articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , le amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino a due anni, in base agli atti ed alla relativa liquidazione.
Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione, limitatamente, pero', all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria.
Oltre tale limite non si fara' luogo al recupero; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.
Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli assegni gia' attribuiti, se tale termine sia piu' favorevole, questi per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' deve presentare apposita domanda e gli assegni, eventualmente spettanti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.
In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , la somma dei vari periodi per cui e' accordato l'assegno rinnovabile, non puo' eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermita' di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , e fruenti per la stessa infermita' di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilita' alla categoria inferiore.
Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell' articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , le amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino a due anni, in base agli atti ed alla relativa liquidazione.
Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione, limitatamente, pero', all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria.
Oltre tale limite non si fara' luogo al recupero; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.
Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli assegni gia' attribuiti, se tale termine sia piu' favorevole, questi per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' deve presentare apposita domanda e gli assegni, eventualmente spettanti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.
In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 , la somma dei vari periodi per cui e' accordato l'assegno rinnovabile, non puo' eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermita' di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , e fruenti per la stessa infermita' di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilita' alla categoria inferiore.