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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/11/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 13.11.25, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 510 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1 DIFENSORE: avv. DI CANOSA PAOLA
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, Controparte_1
DIFENSORE: avv. FRANCIA GIAN LUCA
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE RICORRENTE Parte_1
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 22.09.1996 tra i IGg.ri e;
Parte_1 Controparte_1 determinare e disporre che:
1. Il IG. non dovrà corrispondere assegno divorzile alla IG.ra , che Pt_1 Controparte_1
P a g . 1 | 5 non ne ha diritto, per i motivi di cui in narrativa, con riserva di più ampiamente dedurre e produrre;
2. Immutate le modalità di affidamento e visita della figlia , come così come da Persona_1 separazione, cui ci si riporta integralmente, ed in virtù del tipo di affidamento, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni;
3. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia minore nella somma non Per_1 superiore ad € 300,00 mensili che il IG. verserà alla signora tramite bonifico bancario, Pt_1 CP_1 quale contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 20 del mese, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, previo accordo ed esibizione dei relativi giustificativi fiscali, tenuto conto di quanto in narrativa o altra somma ritenuta di giustizia in considerazione del tempo in cui la minore sarà presso il padre;
4. Sui Rapporti tra le parti: I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
5. Ove come in passato la madre intenda “affidare” la figlia al padre per le proprie vacanze estive, tale periodo deve essere comunicato al padre almeno 20 gg prima di modo da permettergli adeguata organizzazione, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso.
6. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, anche nel caso di brevi soggiorni.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, o se ritenuto di giustizia in ragione della materia, spese compensate.
In via istruttoria si rinnova quanto in comparsa di costituzione e risposta, da intendersi qui ritrascritto.”
PER PARTE RESISTENTE : Email_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebratosi il 22.09.1996 tra il sig. Pt_1
e la sig.ra ; 2) confermare le modalità di affidamento condiviso nonché di
[...] Controparte_1 visita e frequentazione della figlia ancor minore da parte del padre, così come già Persona_1 concordate in sede di separazione;
3) confermare gli assegni di mantenimento ordinario che la partecipazione alle spese di natura straordinaria, per la figlia ancor minore , nella misura e Per_1 con le scadenze già concordate in sede di separazione e comunque attuali;
4) porre a carico del ricorrente sig. , trattandosi di procedimento instaurato ante novella (ex art. 35, comma 1, Parte_1 come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197) - a decorrere dalla domanda qui spiegata in comparsa di risposta e costituzione (a data 26/04/2022) ex art. 4, comma 13, l. n. 898/1970, come modificato dal d.l. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 80/2005 – ovvero, in subordinata ipotesi dalla Sentenza, un assegno mensile (ex art. 5 L. n° 898/1970) a titolo di contributo per il mantenimento divortile della coniuge qui conchiudente, nella misura che sarà ritenuta equa e giusta, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, altresì disponendo in tema di spese straordinarie;
5) Vinte le spese, il contr. forf., il compenso, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE adiva l'intestato Tribunale affinché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario con , celebrato a Carrara in data 22.9.1996, Controparte_1
P a g . 2 | 5 atto trascritto nel registro di stato civile del Comune di Carrara, al n. 72, parte II, serie A, anno 1996.
Si costituiva la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio e chiedendo condanna del al versamento di assegno divorzile in suo favore, con conferma, quanto alla prole, dei Pt_1 provvedimenti omologati in sede di separazione consensuale.
All'udienza del 18.7.2025, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed erano concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c..
*** Per_ Si precisa che dall'unione nascevano due figlie, (Carrara, 2.10.1998) e (Massa, Per_1 11.9.2007), oggi entrambe maggiorenni.
Con provvedimento del 18.5.2020 il Tribunale omologava le modifiche alle condizioni di separazione congiunte, ove la rinunciava alla corresponsione del proprio assegno di mantenimento. CP_1
In data 2.7.2021 la resistente, con reclamo ex art. 708 c.p.c. (poi respinto), chiedeva il ripristino dell'assegno in proprio favore.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve trovare accoglimento, ricorrendone i presupposti di legge.
È invece inammissibile quella relativa all'affidamento della prole minorenne, atteso il raggiungimento della maggiore età anche da parte di . Per_1
Circa il contributo al mantenimento della stessa, attesa la giovane età – seppur maggiorenne – e preso atto della sovrapponibilità delle richieste delle parti (riconoscimento di € 300 mensili a titolo di contributo ordinario entro il giorno 20 del mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre spese straordinarie al 50%, richiamato il protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, da applicarsi per ragioni di uniformità di trattamento con casi analoghi), deve disporsi in conformità.
Maggiori considerazioni devono, invece, essere svolte in ordine all'assegno divorzile.
Come noto, esso ha sia funzione assistenziale e, in pari misura, compensativo – perequativa, tenuto conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”, laddove la parte richiedente non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, con onere della prova a suo carico. Ne consegue che devono accertarsi “l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
La valutazione del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, poi, non si può concentrare solo sul periodo della separazione, ma deve prendere in esame l'intera storia del rapporto coniugale e l'attualità. La funzione assistenziale deve, inoltre, essere invocata solo nell'ipotesi di non autosufficienza economica del coniuge, tenendo, altresì, conto della formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due (in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto), delle potenzialità reddituali correlate alla loro qualificazione professionale e alle disponibilità immobiliari, della prognosi futura alla luce delle condizioni di salute, dell'età dell'avente diritto all'assegno, della durata del matrimonio e dell'accertamento dello squilibrio economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo, senza tralasciare le ragioni di questo squilibrio, considerando i ruoli endofamiliari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge, ed, eventualmente, della costituzione di una nuova famiglia da parte del richiedente (Sez. 1 Ordinanza n. 16703 del 17.6.2024). P a g . 3 | 5 Ciò posto, la viene a richiedere l'assegno divorzile sul presupposto della sperequazione CP_1 economica con il coniuge, affermando di sostentarsi unicamente grazie all'aiuto della madre e al reddito di cittadinanza di € 125 mensili, di essere disoccupata e, infine, valorizzando l'apporto a proprio dire fornito in costanza di matrimonio (durato 20 anni), essendosi unicamente dedicata alla cura delle figlie.
Di contro, afferma che la svolge attività lavorativa dal 2020 e gode quindi di Pt_1 CP_1 redditi non dichiarati, che la stessa avrebbe un nuovo compagno, tale , e, infine, che Persona_3 nessun apporto avrebbe fornito nel corso della vita coniugale, rispondendo la scelta di dedicarsi ad attività casalinga non a un accordo tra i coniugi, ma alla sola volontà della , che così CP_1 avrebbe deciso per comodità personale, e, anzi, incurante delle esortazioni del a riprendere Pt_1 l'attività lavorativa.
Tanto premesso, non risulta assolto l'onere della prova a carico della richiedente l'assegno.
In primo luogo, ella stessa afferma di aver lavorato nel corso del matrimonio – salvo poi precisare di aver abbandonato ogni attività per dedicarsi alla famiglia -; peraltro, se la madre della CP_1 (teste , escussa all'udienza del 10.10.23) nulla ha saputo riferire in ordine al fatto che Testimone_1 detta scelta fosse il frutto di un accordo tra i coniugi (“Dcv che la su detta attività domestica e familiare svolta dalla sig.ra fin dal matrimonio nell'anno 1996, è stata una scelta Controparte_1 condivisa tra i coniugi” “nulla so”; “Vero è che quando la IG.ra ed il erano sposati, per CP_1 Pt_1 tutta la durata del matrimonio e soprattutto dopo la nascita delle figlie, in più occasioni nascevano discussioni in quanto la IG.ra non si occupava della cura e assistenza del coniuge” “non ho CP_1 mai assistito a dette discussioni.”; “Vero è che quando la IG.ra ed il erano sposati, per CP_1 Pt_1 tutta la durata del matrimonio e soprattutto dopo la nascita delle figlie, in più occasioni nascevano discussioni in quanto il chiedeva alla IG.ra riprendere a lavorare” “non ho mai Pt_1 CP_1 assistito a dette discussioni”), di contro, amico del e frequentatore della Persona_4 Pt_1 coppia, ha confermato di aver più volte assistito a discussioni tra i due in cui il esortava la Pt_1 moglie a riprendere il lavoro e che, per quanto aveva potuto personalmente constatare, la donna tralasciava anche di occuparsi della casa. E ancora, la teste , conoscente della Testimone_2 coppia (udienza del 15.1.24), afferma che la “aveva fatto il corso da sarta per lavorare ed CP_1 era anche brava;
benché avesse trovato da lavorare per alcuni negozi, come dalla stessa riferitomi, non aveva accettato poiché le assegnavano dei termini di consegna”.
Parimenti, non vi è prova dello squilibrio patrimoniale tra e . Costei, invero, Pt_1 CP_1 afferma di non percepire alcun reddito e di essere disoccupata. Nondimeno, dalla testimonianza di risulta che dal 2020 la effettuasse consegne a domicilio. È poi la stessa Tes_2 CP_1
ad allegare screenshot di conversazioni Whatsapp con cui si accorda con terzi per CP_1 svolgere pulizie domestiche, evidentemente “in nero” (cfr. doc. prodotti in pct il 3.10.22). D'altra parte, la neppure ha chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Ella ha poi confermato di avere una relazione sentimentale con il , pur precisando di non Per_3 convivere con lo stesso.
Posto che l'onere della prova della stabile convivenza incombe sul ricorrente, non può sottacersi come sia stato lo stesso a presentarsi in udienza come “compagno” della da cinque Per_3 CP_1 anni, salvo poi precisare di non convivere con lei (udienza del 15.1.24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
P a g . 4 | 5 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Totale variazioni in diminuzione per art. 4 c.1 ult.parte - € 3.808,00
Compenso totale € 3.808,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Si precisa che, in ragione della pressoché totale omogeneità delle conclusioni dispiegate, ricorrono motivi per compensare le spese tra le parti nella misura di 3/4, restando nel resto a carico della
. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 510 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CARRARA il 22/09/1996 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di CARRARA nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1996 Parte 2 Serie A n. 72;
2. DICHIARA inammissibile la domanda di affidamento della prole, atteso il raggiungimento della maggiore età:
3. DISPONE in ordine al contributo al mantenimento della prole come in parte motiva;
4. CONDANNA alla refusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_1
, operata la compensazione per ¾, liquidate in € 3.808,00 a titolo di Parte_1 compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti;
5. MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di CARRARA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata e per quant'altro di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 5 | 5