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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/09/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Michela BE BO Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
07/11/2023, assunto in decisione all'udienza in data 17 settembre 2025
e vertente tra
(CF: ), n. 06/01/1946 FASANO (BR) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(CF: , n. 16/12/1947 Controparte_1 C.F._2 CP_2
(BR)
[...]
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: alla udienza del 10 settembre 2025 le parti hanno precisato conclusioni come segue:
Parte ricorrente: In via principale , dichiararsi non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento a favore della IG.ra per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era Controparte_1
pagina 1 di 3 stato concesso nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla IG.ra
, nella misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia, preso atto dei redditi del CP_1 ricorrente e di quelli della resistente, del deterioramento delle condizioni economiche del IG.
, con effetto a partire dalla data della presente domanda. Pt_1
In caso di opposizione, condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. la parte ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 10.10.2012 poneva a carico di parte ricorrente “l'obbligo di corrispondere alla a decorrere dalla pronuncia della sentenza impugnata, un assegno divorzile CP_1 di euro 1000, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat costo-vita”, in riforma della precedente sentenza del
Tribunale di Monza che in data 9.12.2010 aveva statuito la somma di euro 850,00 mensili.
Il ricorrente allegava che negli anni la sua situazione reddituale si è modificata in peggio, a seguito dell'obbligo di pagamento mensile dell'assegno di divorzio, delle tasse, utente, IMU, TARI relativi alla propria abitazione;
lo stesso evidenziava di percepire una pensione pari a euro 2339,27 lorde;
che il suo debito nei confronti della ammontava a euro 25.299,17 (per il periodo 2016-2023) per il quale ha ricevuto un CP_1 procedimento esecutivo e pertanto subiva un prelievo sulla pensione da parte dell pari a euro 1257,00 CP_3
(ad oggi pari a euro 1335,46). Scomputate le tasse la somma che lo stesso al momento del ricorso percepiva erano 781,13 netti (doc. allegato al ricorso). Risulta agli atti una lettera del difensore della resistente da cui si evince che nel tempo lil IG. non ha pagato integralmente l'assegno dovuto all'ex coniuge, Pt_1 accumulando debiti nei suoi confronti.
All'udienza del 10 settembre 2015 la parte ricorrente, riportandosi alle conclusioni già formulate, esibiva copia dell'estratto conto – 9.2025 (poi prodotto in atti al 15.9.2025), rappresentava che la IGnora CP_3
aveva acquistato un immobile per il corrispettivo di euro 260.000 circa già prima della sentenza di CP_1 divorzio e che dalla sentenza di separazione risulterebbe che la IGnora al momento della separazione aveva prelevato circa 100 milioni di lire dal conto cointestato.
Dall'estratto conto relativo alla IG. non risulta che la stessa percepisca alcuna pensione CP_3 CP_1 sociale, anche in considerazione proprio dell'entità dell'assegno divorzile.
Il ricorso merita accoglimento nella misura indicata in dispositivo.
pagina 2 di 3 Occorre rilevare che, a distanza di quasi tredici anni dalla pronuncia della Corte d'appello di Milano, le condizioni economiche e personali del si sono modificate, in considerazione dell'avanzamento Pt_1 dell'età, delle differenti eIGenze personali e patrimoniali proprio in considerazione dell'età avanzata: si tratta infatti di persona di quasi ottanta anni, che non svolge attività lavorativa da anni, ma risulta percettore di una pensione;
risulta che oltre metà della pensione viene tuttavia trasferita alla resistente, che così non accede a una pensione a sé intestata, a titolo di mantenimento o di arretrato per le somme precedentemente impagate: appare evidente che la differenza che resta nella disponibilità del ricorrente non appare sufficiente a soddisfare le sue eIGenze di vita.
Alla luce di tutti questi elementi, rilevato che sussistono i giustificati motivi di cui all'art. 473.bis 29 c.p.c., che le circostanze di fatto sopra evidenziate hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio patrimoniale realizzato mediante la sentenza stessa” (vd. Cass. 24 gennaio 2022, n. 1984), appare congruo rideterminare l'assegno divorzile in euro 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat costo-vita.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, attesa la peculiare natura della procedura e l'assenza di contestazione della resistente che neppure si è costituita in giudizio e ha reso in tal modo più celere lo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 07/11/2023, così provvede: Controparte_1
I. pone a carico di l'obbligo di corrispondere al , a decorrere dalla Parte_1 Controparte_1 data della presente domanda, un assegno divorzile di euro 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat costo-vita;
III. Dichiara le spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 18 settembre 2025.
Il Presidente
Laura GAGGIOTTI
Il Giudice est.
Michela BE BO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dott.ssa Michela BE BO Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
07/11/2023, assunto in decisione all'udienza in data 17 settembre 2025
e vertente tra
(CF: ), n. 06/01/1946 FASANO (BR) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(CF: , n. 16/12/1947 Controparte_1 C.F._2 CP_2
(BR)
[...]
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: alla udienza del 10 settembre 2025 le parti hanno precisato conclusioni come segue:
Parte ricorrente: In via principale , dichiararsi non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento a favore della IG.ra per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era Controparte_1
pagina 1 di 3 stato concesso nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla IG.ra
, nella misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia, preso atto dei redditi del CP_1 ricorrente e di quelli della resistente, del deterioramento delle condizioni economiche del IG.
, con effetto a partire dalla data della presente domanda. Pt_1
In caso di opposizione, condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. la parte ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 10.10.2012 poneva a carico di parte ricorrente “l'obbligo di corrispondere alla a decorrere dalla pronuncia della sentenza impugnata, un assegno divorzile CP_1 di euro 1000, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat costo-vita”, in riforma della precedente sentenza del
Tribunale di Monza che in data 9.12.2010 aveva statuito la somma di euro 850,00 mensili.
Il ricorrente allegava che negli anni la sua situazione reddituale si è modificata in peggio, a seguito dell'obbligo di pagamento mensile dell'assegno di divorzio, delle tasse, utente, IMU, TARI relativi alla propria abitazione;
lo stesso evidenziava di percepire una pensione pari a euro 2339,27 lorde;
che il suo debito nei confronti della ammontava a euro 25.299,17 (per il periodo 2016-2023) per il quale ha ricevuto un CP_1 procedimento esecutivo e pertanto subiva un prelievo sulla pensione da parte dell pari a euro 1257,00 CP_3
(ad oggi pari a euro 1335,46). Scomputate le tasse la somma che lo stesso al momento del ricorso percepiva erano 781,13 netti (doc. allegato al ricorso). Risulta agli atti una lettera del difensore della resistente da cui si evince che nel tempo lil IG. non ha pagato integralmente l'assegno dovuto all'ex coniuge, Pt_1 accumulando debiti nei suoi confronti.
All'udienza del 10 settembre 2015 la parte ricorrente, riportandosi alle conclusioni già formulate, esibiva copia dell'estratto conto – 9.2025 (poi prodotto in atti al 15.9.2025), rappresentava che la IGnora CP_3
aveva acquistato un immobile per il corrispettivo di euro 260.000 circa già prima della sentenza di CP_1 divorzio e che dalla sentenza di separazione risulterebbe che la IGnora al momento della separazione aveva prelevato circa 100 milioni di lire dal conto cointestato.
Dall'estratto conto relativo alla IG. non risulta che la stessa percepisca alcuna pensione CP_3 CP_1 sociale, anche in considerazione proprio dell'entità dell'assegno divorzile.
Il ricorso merita accoglimento nella misura indicata in dispositivo.
pagina 2 di 3 Occorre rilevare che, a distanza di quasi tredici anni dalla pronuncia della Corte d'appello di Milano, le condizioni economiche e personali del si sono modificate, in considerazione dell'avanzamento Pt_1 dell'età, delle differenti eIGenze personali e patrimoniali proprio in considerazione dell'età avanzata: si tratta infatti di persona di quasi ottanta anni, che non svolge attività lavorativa da anni, ma risulta percettore di una pensione;
risulta che oltre metà della pensione viene tuttavia trasferita alla resistente, che così non accede a una pensione a sé intestata, a titolo di mantenimento o di arretrato per le somme precedentemente impagate: appare evidente che la differenza che resta nella disponibilità del ricorrente non appare sufficiente a soddisfare le sue eIGenze di vita.
Alla luce di tutti questi elementi, rilevato che sussistono i giustificati motivi di cui all'art. 473.bis 29 c.p.c., che le circostanze di fatto sopra evidenziate hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio patrimoniale realizzato mediante la sentenza stessa” (vd. Cass. 24 gennaio 2022, n. 1984), appare congruo rideterminare l'assegno divorzile in euro 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat costo-vita.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, attesa la peculiare natura della procedura e l'assenza di contestazione della resistente che neppure si è costituita in giudizio e ha reso in tal modo più celere lo svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 07/11/2023, così provvede: Controparte_1
I. pone a carico di l'obbligo di corrispondere al , a decorrere dalla Parte_1 Controparte_1 data della presente domanda, un assegno divorzile di euro 500,00, annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat costo-vita;
III. Dichiara le spese irripetibili.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 18 settembre 2025.
Il Presidente
Laura GAGGIOTTI
Il Giudice est.
Michela BE BO
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