(( 1-bis. Ai fini della definizione degli indirizzi metodologici volti all'attuazione del comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Comitato composto da un rappresentante del medesimo Ministero, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'ISTAT, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche' da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da universita' ed enti di ricerca.
Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. )) 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, anche tenendo conto delle esperienze gia' maturate nei bilanci degli enti territoriali.
3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalita' di rappresentazione stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell' articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 .
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva.