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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/11/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 680/2024 R.G. promossa da:
avv. , nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Pt_1 Pt_2 C.F._1 difeso dall'avv. Emilio Sellitti, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Asti, piazza Statuto n. 1
APPELLANTE contro
, nato ad [...] l'[...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Marco
[...] C.F._3
Zappa, in forza di procure allegate alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Asti, via Palazzo di Città n. 6
APPELLATI
e contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._4 difeso dall'avv. Philippe Valle, in forza di procura alle liti allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Asti, via Incisa n.10
APPELLATO
pagina 1 di 15 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 381/2024 emessa dal Tribunale di Asti in data
28/05/2024
- Responsabilità extracontrattuale per danno all'immagine
CONCLUSIONI
Per parte appellante avv. ST TO:
“Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in parziale riforma della sentenza n. 381/2024 pronunciata dal
Tribunale di Asti in data 28.05.2024 nel rito distinto a R.G. 2582/2022, voglia la Ecc.ma Corte distrettuale adita
- dichiarare tenuti e condannare E Controparte_1 CP_2 CP_3
, solidalmente e per l'intero o come altrimenti meglio ritenuto dal Collegio ill.mo, al
[...]
risarcimento del danno non patrimoniale – inteso quale danno reputazionale, all'onore – danno c.d. morale, extrapatrimoniale – per le ragioni e causali sia in fatto che in diritto in atto di citazione esposte, nella misura di euro 30.000,00 ovvero nel diverso importo che la Corte d'Appello adita ill.ma riterrà di determinare secondo equità e giustizia ex art. 1226 c.c., con maggiorazione di interessi legali
e rivalutazione monetaria decorrenti dal fatto illecito al saldo effettivo;
- ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c. a cura e spese dei convenuti, mediante inserzione per estratto, a caratteri doppi del normale, sul quotidiano “La
Stampa” edizione di Asti e su “La Nuova Provincia” di Asti;
- condannarsi le parti appellate alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) sia del primo grado che del secondo grado di giudizio”.
Per parti appellate e : Controparte_1 CP_2
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma, respingere l'appello proposto dall'avv. verso i convenuti e Pt_1 Controparte_1 CP_2 per l'infondatezza dello stesso e nel merito e comunque, relativamente a , per la CP_2 mancata impugnazione della sentenza di primo grado sul punto della responsabilità di quest'ultimo.
Nelle denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, in ordine alla posizione di Controparte_1
limitare ogni eventuale condanna allo stretto provato da controparte a titolo di risarcimento del danno
e comunque ed in ogni caso assolvere dalle avverse domande , o, in subordine, ridurre CP_2
ulteriormente il risarcimento a suo carico proprio per la suddetta minore responsabilità.
Con il favore delle spese ed onorari di causa”.
pagina 2 di 15 Per parte appellata : Controparte_3
“Contrariis rejectis, piaccia all'On.le Collegio d'Appello:
- in via preliminare: per i motivi esposti con la comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dall'avv. TO ST avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 381/2024;
- in principalità: confermare in toto la sentenza del Tribunale di Asti n. 381/2024 e, in ogni caso, rigettare le avverse domande per tutte le ragioni e difese esposte negli atti del presente giudizio e nei precedenti atti di causa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, ridurre le richieste risarcitorie avversarie per le ragioni esposte negli atti di causa e graduare le stesse secondo le rispettive responsabilità dei convenuti;
- in ogni caso: con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ST TO conveniva in giudizio CP_1
, e , affinché fossero condannati al risarcimento dei danni a
[...] CP_2 Controparte_3
lui derivati a seguito della pubblicazione e della condivisione di un video diffamatorio su un social network.
In particolare, aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook un video di tredici CP_2
minuti, in cui il fratello proferiva frasi diffamatorie nei confronti dell'avv. ST TO, CP_1
accusandolo di essere il responsabile dell'incendio di due autovetture, dell'abbattimento di due palazzine e della chiusura dell'impianto di motocross di Valmanera d'Asti gestito dai fratelli CP_2
Il video aveva registrato molteplici visualizzazioni, anche grazie alla condivisione da parte di CP_1
e .
[...] Controparte_3
L'avv. , a causa del danno all'immagine subito, ne chiedeva il risarcimento nell'importo di € Pt_1
30.000,00 e la pubblicazione della sentenza di condanna sui principali quotidiani locali, oltre alla rimozione dal web del video diffamatorio.
Si costituivano in giudizio i fratelli contestando la ricostruzione della controparte, eccependo CP_2
l'operatività della scriminante della “critica politica” e deducendo l'omessa allegazione, da parte dell'attore, di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare il danno subito.
2. Con sentenza pronunciata in data 28/05/2024, il Tribunale di Asti condannava i convenuti alla rimozione, a loro spese, dai loro profili social e da internet del video oggetto di causa, mentre rigettava ogni altra domanda proposta dall'attore.
pagina 3 di 15 In particolare, qualificata come extracontrattuale l'invocata responsabilità dei convenuti, il Giudice considerava raggiunta la prova in ordine agli elementi del danno evento e dell'elemento soggettivo, ritenendo non operante la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, in ragione dell'assenza del requisito della continenza.
Ciononostante, rigettava la domanda di risarcimento del danno all'immagine, ritenendo non assolto da parte dell'avv. l'onere della prova in ordine al danno conseguenza. Pt_1
In merito al danno patrimoniale, il Tribunale rilevava come l'attore non avesse prodotto alcuna documentazione in grado di dimostrare una diminuzione degli incarichi professionali nel periodo successivo alla pubblicazione del video, né prove circa le conseguenze negative sulla sua carriera politica. Con riferimento al danno non patrimoniale, riteneva il mero richiamo ai parametri redatti dal
Tribunale di Milano un elemento non vincolante per la liquidazione del danno, rilevando altresì di non poter ricorrere all'istituto delle presunzioni data la scarsa analiticità delle argomentazioni di parte attrice, dalle quali non poteva trarsi alcun elemento indiziario diverso dal fatto dannoso in sé considerato.
Analoghe considerazioni venivano formulate quanto al danno morale.
Di conseguenza il Tribunale rigettava la domanda di pubblicazione della sentenza, stante l'assenza di prova circa il danno conseguenza, alla cui riparazione tale rimedio è finalizzato, e compensava le spese del giudizio nella misura di un quinto, condannando l'avv. ST TO a rifondere ai convenuti i restanti quattro quinti.
3. Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello l'avv. ST TO con atto di citazione notificato il 04.06.2024, chiedendo, in via preliminare, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, nel merito, la parziale riforma della sentenza impugnata con condanna degli appellati al risarcimento del danno non patrimoniale nell'importo di € 30.000,00, o in altro diverso importo da determinarsi in via equitativa, oltre alla pubblicazione della emananda sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., sui quotidiani locali, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
I motivi d'appello
Con il primo motivo, l'appellante censura i capi della sentenza, con cui è stata respinta la richiesta di risarcimento del danno, sulla base di una motivazione ritenuta illogica e contraddittoria, in quanto, nonostante la riconosciuta capacità diffamatoria del video e le risultanze della perizia informatica di parte, attestante le 21.506 visualizzazioni del video, il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza del danno conseguenza.
pagina 4 di 15 Specifica inoltre l'appellante che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non ha mai chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, né lamentato alcun pregiudizio alla propria carriera politica, ormai cessata da svariati anni.
Deduce, poi, la violazione da parte del primo Giudice delle norme in tema di presunzioni. L'appellante, infatti, ha dimostrato l'avvenuta divulgazione e visualizzazione del video diffamatorio, nonché la sussistenza degli indici presuntivi enucleati dalla giurisprudenza da cui desumere l'esistenza del danno all'immagine, di talché il Giudice, dal fatto noto, ossia la diffamazione a mezzo social network, avrebbe potuto risalire al fatto presunto, cioè l'offesa inflitta alla personalità morale e alla reputazione dell'odierno appellante.
Dal canto loro, e ritengono logica la sentenza di primo grado e Controparte_1 CP_2
osservano come l'attore, nel giudizio di primo grado, non abbia fornito alcuna prova del danno subito, né elementi indiziari idonei a supportare un iter decisionale basato su presunzioni, limitandosi, di fatto, ad affermare la propria notorietà professionale e politica. Contestano, poi, l'assunto secondo cui il video avrebbe registrato migliaia di visualizzazioni, evidenziando che il numero indicato potrebbe non corrispondere a quello dei soggetti che ne hanno effettivamente ascoltato il contenuto.
Ritengono, inoltre, illogica la richiesta di una loro condanna solidale, in quanto la condotta di non è sovrapponibile a quella del fratello: il primo è stato l'autore del video, mentre Controparte_1
il secondo si è limitato a pubblicarlo sulla propria pagina Facebook, nei limiti dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero.
In merito a tale motivo di gravame, sostiene, in via preliminare, la formazione di un Controparte_3
giudicato riguardo all'insussistenza di una sua responsabilità, essendosi il primo Giudice limitato ad accertare la sussistenza del danno evento e dell'elemento soggettivo in capo al solo Controparte_1
e non avendo l'appellante formulato sul punto alcuno specifico motivo d'impugnazione.
Ritiene, poi, l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in ragione dell'insussistenza di una ragionevole previsione di accoglimento del medesimo, avendo l'appellante, di fatto, riproposto le stesse argomentazioni già svolte in primo grado e disattese dal Tribunale con precisa e puntuale motivazione.
In ogni caso, deduce l'infondatezza dell'appello, aderendo a quanto ritenuto dal primo Giudice, che ha escluso la prova del danno conseguenza.
Osserva, infine, come l'avv. non abbia fornito argomentazioni atte a chiarire la responsabilità Pt_1 dell'appellato, la cui condotta risulterebbe comunque priva di rilevanza giuridica, poiché rientrante nell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e, soprattutto, diversa e autonoma rispetto a quella di , sicché, in caso di eventuale condanna, non potrebbe in ogni caso trovare Controparte_1 applicazione l'art. 2055 c.c.
pagina 5 di 15 Il motivo di gravame proposto dall'appellante è fondato, avendo quest'ultimo fornito la prova degli indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza come idonei a dimostrare la sussistenza del danno all'immagine. Tali elementi, valutati nel loro complesso, consentono di ritenere provata la lesione alla reputazione dell'appellante, nonché il conseguente pregiudizio all'immagine, in conformità ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
Come è noto, la sussistenza del danno non patrimoniale non può essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi ne afferma la sussistenza, anche attraverso presunzioni semplici.
In particolare, l'accertamento del danno all'immagine e alla reputazione, inteso come danno conseguenza, deve essere compiuto dal giudice “in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé.” (Cass. civ., sez. III,
10.07.2023, n. 19551).
Nonostante il Tribunale abbia richiamato tali principi giurisprudenziali, non ne ha fatto corretta applicazione, ritenendo insufficiente quanto dedotto da ST TO in primo grado.
Si ritiene, per contro, che l'avv. ST TO abbia fornito adeguata dimostrazione degli elementi da cui desumere la sussistenza del danno lamentato, emergendo dalla documentazione in atti circostanze di fatto significative, idonee ad integrare gli indici presuntivi del pregiudizio, quali:
- la diffusione del video e il mezzo utilizzato per la diffamazione: la perizia informatica depositata dall'avv. ST TO, il cui contenuto non è mai stato contestato dagli appellati, attesta la pubblicazione e diffusione del video, oggetto di 21.506 visualizzazioni sulla piattaforma social
Facebook; mezzo che, per le sue caratteristiche di ampia e rapida accessibilità, ha consentito una diffusione capillare e potenzialmente illimitata del contenuto lesivo. A tale riguardo, è irrilevante quanto dedotto dai fratelli in ordine al fatto che il numero delle CP_2
visualizzazioni non dimostrerebbe che il video sia stato effettivamente visto da tutte le persone che lo hanno visualizzato, trattandosi di circostanza indimostrata e, per sua natura, indimostrabile. Parimenti irrilevante è l'argomento secondo cui la piattaforma Facebook opera secondo il meccanismo dell'“amicizia”, di talché il video avrebbe potuto essere visto soltanto dagli amici dell'autore della pubblicazione. Gli “amici degli amici” di costui, infatti, ben avrebbero potuto a loro volta condividere il contenuto sui rispettivi profili Facebook, determinando una diffusione a catena del video. Ne consegue che la potenzialità diffusiva del pagina 6 di 15 mezzo rimane integra anche nell'ipotesi in cui il video fosse inizialmente visibile soltanto agli amici di , giacché le successive condivisioni – anche da parte degli amici degli CP_2
altri due appellati, e – avrebbero comunque potuto ampliare Controparte_1 Controparte_3
in modo esponenziale la platea dei destinatari, confermando la significativa diffusività del messaggio diffamatorio;
- la notorietà del diffamato: l'avv. ST TO ha dato atto di esercitare l'attività di avvocato penalista da oltre trent'anni, come il padre, l'avv. Guglielmo ST, ben noto nel contesto cittadino di Asti, di cui è stato Sindaco nel 1982 e al quale è intitolata la piazza antistante l'ingresso del Palazzo di Giustizia. L'appellante ha inoltre ricoperto la carica di Vicesindaco nel quinquennio 2002-2007 e quella di assessore al Palio e alla Legalità dal 2012 in poi, ed è stato
Con uno stretto collaboratore di ai tempi dell' , come comprovato da relativa Parte_3 documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- la notorietà del diffamante: è stato gestore dell'Antico Caffè Ligure, noto Controparte_1
bar/ristorante ubicato nel centro cittadino, frequentato da un'ampia clientela, oltre ad essere stato gestore con la sua famiglia del crossodromo di Valmanera d'Asti, che, prima della sua chiusura, ha ospitato competizioni anche di livello internazionale. Il era inoltre noto CP_2
alle cronache astigiane per pregresse vicende giudiziarie, legate allo spaccio di sostanze stupefacenti;
- la rilevanza dell'offesa: l'appellato è stato accusato di essere il responsabile dell'incendio di due autovetture, dell'abbattimento di due palazzine, poste all'interno del crossodromo, “perché
[gli] davano fastidio”, e della chiusura dell'impianto gestito dai fratelli Come CP_2 ampiamente documentato dall'avv. ST TO, trattasi - al di là dell'apodittica accusa di aver incendiato delle autovetture - di accadimenti certamente non riconducibili all'azione dell'odierno appellante e le cui ragioni erano ben note agli odierni appellati, in quanto conseguiti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e amministrativa (v. sentenza TAR
Piemonte n. 600/2013, pronunciata su ricorso del WWF Italia, doc. 18 appellante;
ordinanza n.
161/2015 del Comune di Asti di demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire, doc. 14 appellante). Ciononostante, ha consapevolmente attribuito Controparte_1
quanto verificatosi ad iniziative dell'avv. , insinuando e diffondendo il sospetto che Pt_1 quest'ultimo avesse posto in essere condotte non trasparenti, in contrasto con l'interesse pubblico, che avrebbe dovuto perseguire nei periodi in cui è stato titolare di cariche all'interno dell'amministrazione comunale, ed ispirate a finalità personali o di parte, riconducibili a un diverso schieramento politico.
pagina 7 di 15 Tale aspetto risulta particolarmente significativo se rapportato al momento in cui il video è stato diffuso, e cioè pochi giorni prima dello svolgimento delle elezioni comunali di Asti, svoltesi il
12 giugno 2022, che vedevano contrapposti il – di cui l'avv. ST TO Controparte_5
era stato in passato legale di riferimento - che si era sempre opposto alla riapertura del crossodromo e la coalizione di centrodestra, che, a dire di si sarebbe invece mostrata CP_2 possibilista sulla ripresa dell'attività sportiva nel sito di Valmanera.
La tempistica e il contenuto del messaggio evidenziano, dunque, la particolare lesività dell'offesa, idonea a screditare la reputazione personale e professionale dell'appellante e a minarne pubblicamente la credibilità.
Anche , come da lui espressamente ammesso, aveva un proprio interesse alla Controparte_3
diffusione del video, poiché il padre era titolare di un ristorante ubicato nei pressi della pista di motocross, così risultando anch'egli, in modo più o meno diretto, toccato dalle vicende relative alla riapertura dell'impianto sportivo, per cui con la sua condotta ha consapevolmente contribuito ad amplificare l'impatto e la divulgazione del contenuto diffamatorio del video.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, tutto quanto precede è stato oggetto di puntuale allegazione da parte dell'avv. ST TO, che ha fornito specifici elementi che consentono di ritenere integrata in via presuntiva la lesione della propria immagine, stante l'idoneità della condotta degli appellati ad insinuare in coloro che hanno visualizzato il video dubbi più o meno forti in merito all'integrità personale dell'appellante, compromettendone in peius l'immagine e minandone la credibilità.
Il Tribunale non ha tenuto in debito conto le circostanze allegate, in netto contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte (recentemente ribadito da Cass. civ, sez. III, 27.07.2025, n. 21572), secondo cui, ove venga in rilievo la prova del danno morale inteso quale danno reputazionale o all'immagine, trattandosi per sua natura di danno “impalpabile”, detta prova può essere fornita anche tramite presunzioni e massime di esperienza, dovendo il giudice inferire l'esistenza del pregiudizio dalla gravità dei fatti e dal contesto, procedendo a una liquidazione equitativa anche in assenza di prove dirette su specifiche conseguenze negative.
Nel caso in disamina, tenuto conto del contenuto offensivo del video diffuso a mezzo Facebook, può senz'altro inferirsi per massima di esperienza e presunzione logica che la propagazione sul web abbia arrecato un nocumento all'avv. ST TO, offendendolo in senso soggettivo nel sentimento della sua dignità morale, nonché ledendone l'onore, inteso come reputazione che un soggetto ha costruito di sé nell'ambiente professionale e sociale in cui opera.
pagina 8 di 15 In quest'ottica, non rileva quanto ritenuto in sentenza e ribadito dagli appellati, in merito alla carenza di prova di un danno patrimoniale, in termini di perdita o diminuzione di incarichi professionali o di conseguenze negative sulla carriera politica dell'appellante, per la semplice ragione che non è mai stato domandato il risarcimento di un siffatto danno.
A pag. 6 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'avv. ST TO trattava del
“danno non patrimoniale” e le dedotte conseguenze “sull'attività professionale e sulla vita del diffamato”, indicate a pag. 8 dell'atto di citazione, facevano inequivocabile riferimento “allo sgomento
e turbamento psicofisico per essere stato rappresentato in modo umiliante” e alle ripercussioni negative sulla “reputazione”, dunque ad un danno reputazionale o all'immagine e non ad un danno da perdita o riduzione di guadagni.
Coerentemente il danno, di cui veniva chiesto il ristoro, era quantificato, in via equitativa, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano.
Infine, prive di pregio si appalesano le argomentazioni difensive svolte dagli appellati in ordine all'insussistenza o a una diversa graduazione della loro responsabilità.
Al riguardo è incontrovertibile che l'accertamento in punto responsabilità sia passato in giudicato, atteso che gli appellati non hanno proposto appello incidentale sul punto.
In ogni caso, con particolare riferimento alla posizione di , va osservato come il Controparte_3
medesimo sostenga che il Tribunale non abbia accertato una sua responsabilità, poiché “non è stata spesa una parola per analizzare ed attribuire a quest'ultimo una responsabilità né per l'intero, né in via graduata” (v. pag. 4 comparsa di costituzione in appello), per cui, secondo la tesi sostenuta dal
, ST TO avrebbe dovuto impugnare la sentenza per ottenere l'accertamento anche della CP_3
sua responsabilità.
Tale assunto è infondato, atteso che la sentenza impugnata ha certamente - quanto meno in modo implicito - accertato la responsabilità di tutti e tre gli allora convenuti, accomunando la posizione di a quella degli altri due autori della diffamazione, potendosi al più ravvisare sul punto Controparte_3
un'omessa motivazione, ma non un'omessa decisione.
Il Tribunale ha infatti condannato tutti e tre i convenuti alla rimozione del video dai loro profili social, sull'assunto che la pubblicazione e condivisione di quel video integrasse la condotta di diffamazione, così equiparandone le posizioni nel dispositivo della sentenza, anche quanto alla regolamentazione delle spese di lite, poiché, diversamente - a seguire i criteri utilizzati dal Giudice di primo grado nel provvedere sulle spese - avrebbe dovuto condannare l'avv. ST TO a rifondere integralmente le spese di lite a e non solo parzialmente. Controparte_3
pagina 9 di 15 Per il resto, in ordine alla richiesta del di graduare la sua responsabilità in una misura inferiore CP_3
a quella degli altri due corresponsabili, richiesta questa già formulata in primo grado, non possono che essere richiamate sul punto le considerazioni già in precedenza svolte riguardo sia all'elemento soggettivo, che ha connotato la condotta di , sia al contributo causale da lui dato alla Controparte_3
diffusione del video.
L'iniziativa di di condividere il video non può quindi ritenersi neutra o influente nel Controparte_3
causare il danno alla reputazione dell'avv. . Pt_1
Come già osservato, tanto e , quanto , erano, sia pure Controparte_1 CP_2 Controparte_3
per ragioni diverse, direttamente interessati alle vicende legate alla riapertura del crossodromo.
Tale circostanza conferma la piena consapevolezza e partecipazione di tutti gli odierni appellati alla diffusione del video, diffusione che, considerata la scelta del momento in cui è avvenuta (a ridosso delle elezioni comunali), aveva la finalità di esercitare un'influenza sull'opinione pubblica locale, screditando le ragioni di chi aveva sostenuto la chiusura del crossodromo.
Deve pertanto ritenersi irrilevante la giurisprudenza richiamata dagli appellati in tema di esclusione di responsabilità di chi mediante un post su un social network esprima apprezzamento e condivisione con riferimento ad espressioni diffamatorie da altri utilizzate e condivise via internet, poiché nel caso di specie e hanno effettivamente contribuito alla diffusione del messaggio CP_2 Controparte_3
diffamatorio, realizzato da , rendendolo visibile a un pubblico più ampio tramite la Controparte_1
pubblicazione sulle loro pagine Facebook, così partecipando in modo consapevole e attivo alla propagazione del contenuto offensivo e concorrendo nel realizzare la diffamazione.
Si consideri, inoltre, che il video, dopo essere stato pubblicato da , a brevissima distanza CP_2
temporale (pochi minuti), è stato condiviso da e da , con la Controparte_1 Controparte_3
conseguenza che non è possibile ravvisare in capo ai tre un diverso grado di responsabilità, avendo tutti in egual misura contribuito alla causazione del danno arrecato all'avv. ST TO. La sostanziale contestualità delle condotte impedisce infatti qualsiasi distinzione tra le singole posizioni che devono, pertanto, essere considerate parimenti rilevanti ai fini dell'illecito.
Tanto complessivamente considerato, in accoglimento del primo motivo di appello, deve essere riconosciuto il diritto dell'avv. ST TO a vedere risarcito il danno lamentato.
La giurisprudenza costante riconosce che il danno all'immagine, ancorché non agevolmente suscettibile di prova diretta nel suo preciso ammontare, può essere liquidato in via equitativa, sulla base dei parametri elaborati in materia di diffamazione, avuto riguardo alla gravità dell'offesa, al mezzo di comunicazione utilizzato, alla qualità soggettiva delle parti e alle circostanze del caso concreto.
pagina 10 di 15 Nel caso di specie, l'offesa è stata veicolata mediante la pubblicazione di un video sulla piattaforma
Facebook, oggetto di ulteriori condivisioni e molteplici visualizzazioni, nel quale il diffamante ha espressamente indicato il nome della persona diffamata, consentendone così una chiara e immediata individuazione da parte degli utenti del social network.
L'appellante svolge la professione di avvocato ed è persona piuttosto nota nella città di Asti, anche in ragione della tradizione familiare legata all'esercizio della stessa professione, ed è stato nel tempo attivo nel campo della politica locale. Tale notorietà ha incrementato la potenzialità lesiva dell'offesa, incidendo negativamente sulla considerazione pubblica e professionale dell'interessato. A ciò si aggiunga il carattere circostanziato del contenuto diffamatorio, avente ad oggetto l'attribuzione di fatti determinati e di comportamenti presentati come poco trasparenti.
Cionondimeno, la vicenda si è comunque sviluppata in un contesto di diffusione circoscritto agli utenti delle pagine Facebook e limitato al territorio astigiano, visto che i fatti esposti ed i riferimenti contenuti nel video erano noti e suscettibili di destare interesse esclusivamente in quell'ambito locale.
Pertanto, valutati complessivamente tali elementi, il Collegio ritiene che la diffamazione commessa sia da considerarsi di tenue gravità, in base ai criteri orientativi forniti dalla tabella del 2024 del Tribunale di Milano, dovendosi a tal fine considerare la notorietà a livello unicamente locale del diffamato e del diffamante, la rilevanza della notizia diffamatoria in un ambito circoscritto e l'assenza di risonanza mediatica della comunicazione diffamatoria, per cui, in via equitativa, all'interno della forbice indicata dalla tabella (da € 1.175,00 a € 11.750,00) per questa tipologia di diffamazione, si stima equo, avendo riguardo alle considerazioni in precedenza svolte riguardo all'elemento soggettivo dei diffamanti e all'attribuzione di fatti specifici, quantificare il risarcimento nella misura di € 8.000,00, liquidazione questa che deve intendersi già attualizzata al momento della presente pronuncia.
Pur trattandosi di un debito di valore, in assenza di specifica allegazione e prova del danno da ritardo
(cfr. Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712, così come correttamente riletta ex multis da Cass. 26.10.2004 n.
20742, Cass.
9.2.2005 n. 2654, Cass. 24.10.2007 n. 22347, Cass. 12.2.2008 n. 3268 e Cass. 12.2.2010
n. 3355, Cass. 20.1.2020 n. 1111; Cass. 10.3.2025 n. 6351), non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, dovendo invece essere riconosciuti gli interessi di mora, al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., sulla somma liquidata, dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui, pur disponendo la cessazione della condotta illecita, mediante rimozione dal web del contenuto diffamatorio, ha negato la pubblicazione della sentenza sui quotidiani locali, ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
Tale rimedio, infatti, non rappresenterebbe propriamente un risarcimento, bensì una sanzione autonoma discrezionale, non collegata all'accertamento del danno.
pagina 11 di 15 Si oppongono gli appellati, osservando che la misura di cui all'art. 120 c.p.c. costituisce strumento riparatorio del danno subito, di talché, in assenza di prova del danno conseguenza, la stessa non può essere disposta.
Secondo , l'appello sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., Controparte_3 stante la mancata indicazione dello specifico capo della sentenza impugnato e l'omessa esplicitazione delle ragioni alla base della critica mossa al ragionamento logico giuridico svolto dal Tribunale.
Il motivo di gravame deve essere rigettato nei termini che seguono.
Riguardo al rimedio in questione, è diffuso in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la pubblicazione della sentenza costituisce un provvedimento rimesso al potere discrezionale del giudice, volto non tanto alla riparazione del danno subito dal soggetto leso, quanto piuttosto alla tutela dell'interesse generale a che non circolino rappresentazioni false o distorte della realtà. Ne consegue che tale misura può essere disposta anche indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 21.01.2016, n. 1091).
Ciò premesso, non è condivisibile l'argomentazione sulla base della quale la sentenza impugnata ha negato l'applicabilità del suddetto rimedio, sia perché la pubblicazione della sentenza è astrattamente concedibile anche in assenza di un danno provato, sia perché, in concreto, il danno all'immagine e alla reputazione nel caso di specie doveva ritenersi accertato.
Ciononostante, si ritiene che nel caso in esame la pubblicazione non debba essere disposta, poiché la diffamazione non è avvenuta a mezzo stampa, bensì tramite la pubblicazione di un video su una piattaforma social, mezzo di comunicazione non riconducibile, né sotto il profilo formale, né sotto quello funzionale, al concetto di stampa previsto dalla normativa vigente. Ne consegue, nel rispetto del principio di proporzionalità, che la pubblicazione della sentenza non rappresenta una misura idonea o necessaria rispetto alle modalità con cui è avvenuta la diffusione del messaggio diffamatorio per eliminare le conseguenze dannose o tutelare l'interesse generale a vedere ripristinata una corretta comunicazione.
Le modalità di divulgazione del messaggio diffamatorio, infatti, pur avendo realizzato una visibilità non trascurabile – come dimostrato dalle oltre 21.000 visualizzazioni del video su Facebook – non sono tuttavia assimilabili, per ampiezza e incidenza sul pubblico, a quelle tipiche dei mezzi di informazione tradizionali, quali i quotidiani locali. La platea raggiunta attraverso il social network, infatti, per quanto numericamente significativa, rimane comunque circoscritta e limitata nel tempo, rispetto alla diffusione generalizzata e permanente garantita dalla stampa periodica.
pagina 12 di 15 Pertanto, in un'ottica di equilibrio tra la gravità del pregiudizio arrecato e l'efficacia ripristinatoria del rimedio, la pubblicazione della sentenza non appare misura proporzionata, né adeguata rispetto alle concrete modalità della lesione.
In considerazione dell'accoglimento del primo motivo di appello e della conseguente riforma della sentenza impugnata, che impone una nuova regolamentazione delle spese di lite in base all'esito complessivo del giudizio, deve ritenersi assorbito il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato il capo della sentenza che lo ha condannato al pagamento in favore degli appellati dei quattro quinti delle spese di lite.
4. Tenuto conto della soccombenza assolutamente prevalente degli appellati, questi debbono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere all'avv. ST TO le spese della mediazione obbligatoria, limitatamente alla fase di attivazione, e quindi nell'importo di € 441,00, nonché quelle di entrambi i gradi del giudizio, da determinarsi in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e allo scaglione di valore di riferimento, secondo il decisum (da € 5.200,01 a € 26.000,00), facendo applicazione:
- per il primo grado, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, così pervenendo a complessivi € 5.077,00; importo che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e s.m.i., deve essere aumentato per l'assistenza contro più parti, con un incremento del 10% per ciascuna parte oltre alla prima, così pervenendo ad un aumento complessivo del 20%, che conduce alla liquidazione, a titolo di compensi, in favore dell'appellante, dell'importo di € 6.092,04, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge;
- per il grado d'appello, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione
(nell'importo minimo, in relazione all'autonoma fase della sospensiva, trattata ai sensi dell'art. 351
c.p.c.) e decisionale, così pervenendo a complessivi € 4.888,00 per compensi;
i compensi, così determinati debbono, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e s.m.i., essere aumentati per l'assistenza contro più parti, con un incremento del 10% per ciascuna parte oltre alla prima, così pervenendo ad un aumento complessivo del 20%, che conduce alla liquidazione, a titolo di compensi, in favore dell'appellante, dell'importo di € 5.865,60, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Con il deposito della nota spese parte appellante ha altresì indicato gli esborsi non imponibili sostenuti per la fase di mediazione, pari a € 68,15, per il giudizio di primo grado, pari a € 788,84, ivi compreso il costo di registrazione della sentenza, e per il grado d'appello, pari a € 804,00, esposti che debbono essere posti a carico degli appellati soccombenti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile,
pagina 13 di 15 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ST TO avverso la sentenza n. 381/2024 emessa dal Tribunale di Asti in data 28/05/2024, in parziale accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna , e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
favore dell'avv. ST TO, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €
8.000,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla presente sentenza al saldo;
condanna , e , in solido tra loro, a rifondere all'avv. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
ST TO le spese del giudizio, che si liquidano, per la fase di mediazione, in € 441,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, ed € 68,15 per esposti, per il giudizio di primo grado in € 6.092,04 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, ed €
788,84 per esposti e per il presente grado di giudizio in € 5.865,60 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed € 804,00 per esposti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/10/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal MOT, dott.ssa Ludovica Sarno.
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 680/2024 R.G. promossa da:
avv. , nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Pt_1 Pt_2 C.F._1 difeso dall'avv. Emilio Sellitti, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Asti, piazza Statuto n. 1
APPELLANTE contro
, nato ad [...] l'[...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Marco
[...] C.F._3
Zappa, in forza di procure allegate alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Asti, via Palazzo di Città n. 6
APPELLATI
e contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._4 difeso dall'avv. Philippe Valle, in forza di procura alle liti allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Asti, via Incisa n.10
APPELLATO
pagina 1 di 15 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 381/2024 emessa dal Tribunale di Asti in data
28/05/2024
- Responsabilità extracontrattuale per danno all'immagine
CONCLUSIONI
Per parte appellante avv. ST TO:
“Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in parziale riforma della sentenza n. 381/2024 pronunciata dal
Tribunale di Asti in data 28.05.2024 nel rito distinto a R.G. 2582/2022, voglia la Ecc.ma Corte distrettuale adita
- dichiarare tenuti e condannare E Controparte_1 CP_2 CP_3
, solidalmente e per l'intero o come altrimenti meglio ritenuto dal Collegio ill.mo, al
[...]
risarcimento del danno non patrimoniale – inteso quale danno reputazionale, all'onore – danno c.d. morale, extrapatrimoniale – per le ragioni e causali sia in fatto che in diritto in atto di citazione esposte, nella misura di euro 30.000,00 ovvero nel diverso importo che la Corte d'Appello adita ill.ma riterrà di determinare secondo equità e giustizia ex art. 1226 c.c., con maggiorazione di interessi legali
e rivalutazione monetaria decorrenti dal fatto illecito al saldo effettivo;
- ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c. a cura e spese dei convenuti, mediante inserzione per estratto, a caratteri doppi del normale, sul quotidiano “La
Stampa” edizione di Asti e su “La Nuova Provincia” di Asti;
- condannarsi le parti appellate alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) sia del primo grado che del secondo grado di giudizio”.
Per parti appellate e : Controparte_1 CP_2
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma, respingere l'appello proposto dall'avv. verso i convenuti e Pt_1 Controparte_1 CP_2 per l'infondatezza dello stesso e nel merito e comunque, relativamente a , per la CP_2 mancata impugnazione della sentenza di primo grado sul punto della responsabilità di quest'ultimo.
Nelle denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, in ordine alla posizione di Controparte_1
limitare ogni eventuale condanna allo stretto provato da controparte a titolo di risarcimento del danno
e comunque ed in ogni caso assolvere dalle avverse domande , o, in subordine, ridurre CP_2
ulteriormente il risarcimento a suo carico proprio per la suddetta minore responsabilità.
Con il favore delle spese ed onorari di causa”.
pagina 2 di 15 Per parte appellata : Controparte_3
“Contrariis rejectis, piaccia all'On.le Collegio d'Appello:
- in via preliminare: per i motivi esposti con la comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dall'avv. TO ST avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 381/2024;
- in principalità: confermare in toto la sentenza del Tribunale di Asti n. 381/2024 e, in ogni caso, rigettare le avverse domande per tutte le ragioni e difese esposte negli atti del presente giudizio e nei precedenti atti di causa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, ridurre le richieste risarcitorie avversarie per le ragioni esposte negli atti di causa e graduare le stesse secondo le rispettive responsabilità dei convenuti;
- in ogni caso: con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ST TO conveniva in giudizio CP_1
, e , affinché fossero condannati al risarcimento dei danni a
[...] CP_2 Controparte_3
lui derivati a seguito della pubblicazione e della condivisione di un video diffamatorio su un social network.
In particolare, aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook un video di tredici CP_2
minuti, in cui il fratello proferiva frasi diffamatorie nei confronti dell'avv. ST TO, CP_1
accusandolo di essere il responsabile dell'incendio di due autovetture, dell'abbattimento di due palazzine e della chiusura dell'impianto di motocross di Valmanera d'Asti gestito dai fratelli CP_2
Il video aveva registrato molteplici visualizzazioni, anche grazie alla condivisione da parte di CP_1
e .
[...] Controparte_3
L'avv. , a causa del danno all'immagine subito, ne chiedeva il risarcimento nell'importo di € Pt_1
30.000,00 e la pubblicazione della sentenza di condanna sui principali quotidiani locali, oltre alla rimozione dal web del video diffamatorio.
Si costituivano in giudizio i fratelli contestando la ricostruzione della controparte, eccependo CP_2
l'operatività della scriminante della “critica politica” e deducendo l'omessa allegazione, da parte dell'attore, di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare il danno subito.
2. Con sentenza pronunciata in data 28/05/2024, il Tribunale di Asti condannava i convenuti alla rimozione, a loro spese, dai loro profili social e da internet del video oggetto di causa, mentre rigettava ogni altra domanda proposta dall'attore.
pagina 3 di 15 In particolare, qualificata come extracontrattuale l'invocata responsabilità dei convenuti, il Giudice considerava raggiunta la prova in ordine agli elementi del danno evento e dell'elemento soggettivo, ritenendo non operante la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, in ragione dell'assenza del requisito della continenza.
Ciononostante, rigettava la domanda di risarcimento del danno all'immagine, ritenendo non assolto da parte dell'avv. l'onere della prova in ordine al danno conseguenza. Pt_1
In merito al danno patrimoniale, il Tribunale rilevava come l'attore non avesse prodotto alcuna documentazione in grado di dimostrare una diminuzione degli incarichi professionali nel periodo successivo alla pubblicazione del video, né prove circa le conseguenze negative sulla sua carriera politica. Con riferimento al danno non patrimoniale, riteneva il mero richiamo ai parametri redatti dal
Tribunale di Milano un elemento non vincolante per la liquidazione del danno, rilevando altresì di non poter ricorrere all'istituto delle presunzioni data la scarsa analiticità delle argomentazioni di parte attrice, dalle quali non poteva trarsi alcun elemento indiziario diverso dal fatto dannoso in sé considerato.
Analoghe considerazioni venivano formulate quanto al danno morale.
Di conseguenza il Tribunale rigettava la domanda di pubblicazione della sentenza, stante l'assenza di prova circa il danno conseguenza, alla cui riparazione tale rimedio è finalizzato, e compensava le spese del giudizio nella misura di un quinto, condannando l'avv. ST TO a rifondere ai convenuti i restanti quattro quinti.
3. Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello l'avv. ST TO con atto di citazione notificato il 04.06.2024, chiedendo, in via preliminare, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, nel merito, la parziale riforma della sentenza impugnata con condanna degli appellati al risarcimento del danno non patrimoniale nell'importo di € 30.000,00, o in altro diverso importo da determinarsi in via equitativa, oltre alla pubblicazione della emananda sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., sui quotidiani locali, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
I motivi d'appello
Con il primo motivo, l'appellante censura i capi della sentenza, con cui è stata respinta la richiesta di risarcimento del danno, sulla base di una motivazione ritenuta illogica e contraddittoria, in quanto, nonostante la riconosciuta capacità diffamatoria del video e le risultanze della perizia informatica di parte, attestante le 21.506 visualizzazioni del video, il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza del danno conseguenza.
pagina 4 di 15 Specifica inoltre l'appellante che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non ha mai chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, né lamentato alcun pregiudizio alla propria carriera politica, ormai cessata da svariati anni.
Deduce, poi, la violazione da parte del primo Giudice delle norme in tema di presunzioni. L'appellante, infatti, ha dimostrato l'avvenuta divulgazione e visualizzazione del video diffamatorio, nonché la sussistenza degli indici presuntivi enucleati dalla giurisprudenza da cui desumere l'esistenza del danno all'immagine, di talché il Giudice, dal fatto noto, ossia la diffamazione a mezzo social network, avrebbe potuto risalire al fatto presunto, cioè l'offesa inflitta alla personalità morale e alla reputazione dell'odierno appellante.
Dal canto loro, e ritengono logica la sentenza di primo grado e Controparte_1 CP_2
osservano come l'attore, nel giudizio di primo grado, non abbia fornito alcuna prova del danno subito, né elementi indiziari idonei a supportare un iter decisionale basato su presunzioni, limitandosi, di fatto, ad affermare la propria notorietà professionale e politica. Contestano, poi, l'assunto secondo cui il video avrebbe registrato migliaia di visualizzazioni, evidenziando che il numero indicato potrebbe non corrispondere a quello dei soggetti che ne hanno effettivamente ascoltato il contenuto.
Ritengono, inoltre, illogica la richiesta di una loro condanna solidale, in quanto la condotta di non è sovrapponibile a quella del fratello: il primo è stato l'autore del video, mentre Controparte_1
il secondo si è limitato a pubblicarlo sulla propria pagina Facebook, nei limiti dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero.
In merito a tale motivo di gravame, sostiene, in via preliminare, la formazione di un Controparte_3
giudicato riguardo all'insussistenza di una sua responsabilità, essendosi il primo Giudice limitato ad accertare la sussistenza del danno evento e dell'elemento soggettivo in capo al solo Controparte_1
e non avendo l'appellante formulato sul punto alcuno specifico motivo d'impugnazione.
Ritiene, poi, l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in ragione dell'insussistenza di una ragionevole previsione di accoglimento del medesimo, avendo l'appellante, di fatto, riproposto le stesse argomentazioni già svolte in primo grado e disattese dal Tribunale con precisa e puntuale motivazione.
In ogni caso, deduce l'infondatezza dell'appello, aderendo a quanto ritenuto dal primo Giudice, che ha escluso la prova del danno conseguenza.
Osserva, infine, come l'avv. non abbia fornito argomentazioni atte a chiarire la responsabilità Pt_1 dell'appellato, la cui condotta risulterebbe comunque priva di rilevanza giuridica, poiché rientrante nell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e, soprattutto, diversa e autonoma rispetto a quella di , sicché, in caso di eventuale condanna, non potrebbe in ogni caso trovare Controparte_1 applicazione l'art. 2055 c.c.
pagina 5 di 15 Il motivo di gravame proposto dall'appellante è fondato, avendo quest'ultimo fornito la prova degli indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza come idonei a dimostrare la sussistenza del danno all'immagine. Tali elementi, valutati nel loro complesso, consentono di ritenere provata la lesione alla reputazione dell'appellante, nonché il conseguente pregiudizio all'immagine, in conformità ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
Come è noto, la sussistenza del danno non patrimoniale non può essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi ne afferma la sussistenza, anche attraverso presunzioni semplici.
In particolare, l'accertamento del danno all'immagine e alla reputazione, inteso come danno conseguenza, deve essere compiuto dal giudice “in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé.” (Cass. civ., sez. III,
10.07.2023, n. 19551).
Nonostante il Tribunale abbia richiamato tali principi giurisprudenziali, non ne ha fatto corretta applicazione, ritenendo insufficiente quanto dedotto da ST TO in primo grado.
Si ritiene, per contro, che l'avv. ST TO abbia fornito adeguata dimostrazione degli elementi da cui desumere la sussistenza del danno lamentato, emergendo dalla documentazione in atti circostanze di fatto significative, idonee ad integrare gli indici presuntivi del pregiudizio, quali:
- la diffusione del video e il mezzo utilizzato per la diffamazione: la perizia informatica depositata dall'avv. ST TO, il cui contenuto non è mai stato contestato dagli appellati, attesta la pubblicazione e diffusione del video, oggetto di 21.506 visualizzazioni sulla piattaforma social
Facebook; mezzo che, per le sue caratteristiche di ampia e rapida accessibilità, ha consentito una diffusione capillare e potenzialmente illimitata del contenuto lesivo. A tale riguardo, è irrilevante quanto dedotto dai fratelli in ordine al fatto che il numero delle CP_2
visualizzazioni non dimostrerebbe che il video sia stato effettivamente visto da tutte le persone che lo hanno visualizzato, trattandosi di circostanza indimostrata e, per sua natura, indimostrabile. Parimenti irrilevante è l'argomento secondo cui la piattaforma Facebook opera secondo il meccanismo dell'“amicizia”, di talché il video avrebbe potuto essere visto soltanto dagli amici dell'autore della pubblicazione. Gli “amici degli amici” di costui, infatti, ben avrebbero potuto a loro volta condividere il contenuto sui rispettivi profili Facebook, determinando una diffusione a catena del video. Ne consegue che la potenzialità diffusiva del pagina 6 di 15 mezzo rimane integra anche nell'ipotesi in cui il video fosse inizialmente visibile soltanto agli amici di , giacché le successive condivisioni – anche da parte degli amici degli CP_2
altri due appellati, e – avrebbero comunque potuto ampliare Controparte_1 Controparte_3
in modo esponenziale la platea dei destinatari, confermando la significativa diffusività del messaggio diffamatorio;
- la notorietà del diffamato: l'avv. ST TO ha dato atto di esercitare l'attività di avvocato penalista da oltre trent'anni, come il padre, l'avv. Guglielmo ST, ben noto nel contesto cittadino di Asti, di cui è stato Sindaco nel 1982 e al quale è intitolata la piazza antistante l'ingresso del Palazzo di Giustizia. L'appellante ha inoltre ricoperto la carica di Vicesindaco nel quinquennio 2002-2007 e quella di assessore al Palio e alla Legalità dal 2012 in poi, ed è stato
Con uno stretto collaboratore di ai tempi dell' , come comprovato da relativa Parte_3 documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- la notorietà del diffamante: è stato gestore dell'Antico Caffè Ligure, noto Controparte_1
bar/ristorante ubicato nel centro cittadino, frequentato da un'ampia clientela, oltre ad essere stato gestore con la sua famiglia del crossodromo di Valmanera d'Asti, che, prima della sua chiusura, ha ospitato competizioni anche di livello internazionale. Il era inoltre noto CP_2
alle cronache astigiane per pregresse vicende giudiziarie, legate allo spaccio di sostanze stupefacenti;
- la rilevanza dell'offesa: l'appellato è stato accusato di essere il responsabile dell'incendio di due autovetture, dell'abbattimento di due palazzine, poste all'interno del crossodromo, “perché
[gli] davano fastidio”, e della chiusura dell'impianto gestito dai fratelli Come CP_2 ampiamente documentato dall'avv. ST TO, trattasi - al di là dell'apodittica accusa di aver incendiato delle autovetture - di accadimenti certamente non riconducibili all'azione dell'odierno appellante e le cui ragioni erano ben note agli odierni appellati, in quanto conseguiti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e amministrativa (v. sentenza TAR
Piemonte n. 600/2013, pronunciata su ricorso del WWF Italia, doc. 18 appellante;
ordinanza n.
161/2015 del Comune di Asti di demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire, doc. 14 appellante). Ciononostante, ha consapevolmente attribuito Controparte_1
quanto verificatosi ad iniziative dell'avv. , insinuando e diffondendo il sospetto che Pt_1 quest'ultimo avesse posto in essere condotte non trasparenti, in contrasto con l'interesse pubblico, che avrebbe dovuto perseguire nei periodi in cui è stato titolare di cariche all'interno dell'amministrazione comunale, ed ispirate a finalità personali o di parte, riconducibili a un diverso schieramento politico.
pagina 7 di 15 Tale aspetto risulta particolarmente significativo se rapportato al momento in cui il video è stato diffuso, e cioè pochi giorni prima dello svolgimento delle elezioni comunali di Asti, svoltesi il
12 giugno 2022, che vedevano contrapposti il – di cui l'avv. ST TO Controparte_5
era stato in passato legale di riferimento - che si era sempre opposto alla riapertura del crossodromo e la coalizione di centrodestra, che, a dire di si sarebbe invece mostrata CP_2 possibilista sulla ripresa dell'attività sportiva nel sito di Valmanera.
La tempistica e il contenuto del messaggio evidenziano, dunque, la particolare lesività dell'offesa, idonea a screditare la reputazione personale e professionale dell'appellante e a minarne pubblicamente la credibilità.
Anche , come da lui espressamente ammesso, aveva un proprio interesse alla Controparte_3
diffusione del video, poiché il padre era titolare di un ristorante ubicato nei pressi della pista di motocross, così risultando anch'egli, in modo più o meno diretto, toccato dalle vicende relative alla riapertura dell'impianto sportivo, per cui con la sua condotta ha consapevolmente contribuito ad amplificare l'impatto e la divulgazione del contenuto diffamatorio del video.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, tutto quanto precede è stato oggetto di puntuale allegazione da parte dell'avv. ST TO, che ha fornito specifici elementi che consentono di ritenere integrata in via presuntiva la lesione della propria immagine, stante l'idoneità della condotta degli appellati ad insinuare in coloro che hanno visualizzato il video dubbi più o meno forti in merito all'integrità personale dell'appellante, compromettendone in peius l'immagine e minandone la credibilità.
Il Tribunale non ha tenuto in debito conto le circostanze allegate, in netto contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte (recentemente ribadito da Cass. civ, sez. III, 27.07.2025, n. 21572), secondo cui, ove venga in rilievo la prova del danno morale inteso quale danno reputazionale o all'immagine, trattandosi per sua natura di danno “impalpabile”, detta prova può essere fornita anche tramite presunzioni e massime di esperienza, dovendo il giudice inferire l'esistenza del pregiudizio dalla gravità dei fatti e dal contesto, procedendo a una liquidazione equitativa anche in assenza di prove dirette su specifiche conseguenze negative.
Nel caso in disamina, tenuto conto del contenuto offensivo del video diffuso a mezzo Facebook, può senz'altro inferirsi per massima di esperienza e presunzione logica che la propagazione sul web abbia arrecato un nocumento all'avv. ST TO, offendendolo in senso soggettivo nel sentimento della sua dignità morale, nonché ledendone l'onore, inteso come reputazione che un soggetto ha costruito di sé nell'ambiente professionale e sociale in cui opera.
pagina 8 di 15 In quest'ottica, non rileva quanto ritenuto in sentenza e ribadito dagli appellati, in merito alla carenza di prova di un danno patrimoniale, in termini di perdita o diminuzione di incarichi professionali o di conseguenze negative sulla carriera politica dell'appellante, per la semplice ragione che non è mai stato domandato il risarcimento di un siffatto danno.
A pag. 6 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'avv. ST TO trattava del
“danno non patrimoniale” e le dedotte conseguenze “sull'attività professionale e sulla vita del diffamato”, indicate a pag. 8 dell'atto di citazione, facevano inequivocabile riferimento “allo sgomento
e turbamento psicofisico per essere stato rappresentato in modo umiliante” e alle ripercussioni negative sulla “reputazione”, dunque ad un danno reputazionale o all'immagine e non ad un danno da perdita o riduzione di guadagni.
Coerentemente il danno, di cui veniva chiesto il ristoro, era quantificato, in via equitativa, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano.
Infine, prive di pregio si appalesano le argomentazioni difensive svolte dagli appellati in ordine all'insussistenza o a una diversa graduazione della loro responsabilità.
Al riguardo è incontrovertibile che l'accertamento in punto responsabilità sia passato in giudicato, atteso che gli appellati non hanno proposto appello incidentale sul punto.
In ogni caso, con particolare riferimento alla posizione di , va osservato come il Controparte_3
medesimo sostenga che il Tribunale non abbia accertato una sua responsabilità, poiché “non è stata spesa una parola per analizzare ed attribuire a quest'ultimo una responsabilità né per l'intero, né in via graduata” (v. pag. 4 comparsa di costituzione in appello), per cui, secondo la tesi sostenuta dal
, ST TO avrebbe dovuto impugnare la sentenza per ottenere l'accertamento anche della CP_3
sua responsabilità.
Tale assunto è infondato, atteso che la sentenza impugnata ha certamente - quanto meno in modo implicito - accertato la responsabilità di tutti e tre gli allora convenuti, accomunando la posizione di a quella degli altri due autori della diffamazione, potendosi al più ravvisare sul punto Controparte_3
un'omessa motivazione, ma non un'omessa decisione.
Il Tribunale ha infatti condannato tutti e tre i convenuti alla rimozione del video dai loro profili social, sull'assunto che la pubblicazione e condivisione di quel video integrasse la condotta di diffamazione, così equiparandone le posizioni nel dispositivo della sentenza, anche quanto alla regolamentazione delle spese di lite, poiché, diversamente - a seguire i criteri utilizzati dal Giudice di primo grado nel provvedere sulle spese - avrebbe dovuto condannare l'avv. ST TO a rifondere integralmente le spese di lite a e non solo parzialmente. Controparte_3
pagina 9 di 15 Per il resto, in ordine alla richiesta del di graduare la sua responsabilità in una misura inferiore CP_3
a quella degli altri due corresponsabili, richiesta questa già formulata in primo grado, non possono che essere richiamate sul punto le considerazioni già in precedenza svolte riguardo sia all'elemento soggettivo, che ha connotato la condotta di , sia al contributo causale da lui dato alla Controparte_3
diffusione del video.
L'iniziativa di di condividere il video non può quindi ritenersi neutra o influente nel Controparte_3
causare il danno alla reputazione dell'avv. . Pt_1
Come già osservato, tanto e , quanto , erano, sia pure Controparte_1 CP_2 Controparte_3
per ragioni diverse, direttamente interessati alle vicende legate alla riapertura del crossodromo.
Tale circostanza conferma la piena consapevolezza e partecipazione di tutti gli odierni appellati alla diffusione del video, diffusione che, considerata la scelta del momento in cui è avvenuta (a ridosso delle elezioni comunali), aveva la finalità di esercitare un'influenza sull'opinione pubblica locale, screditando le ragioni di chi aveva sostenuto la chiusura del crossodromo.
Deve pertanto ritenersi irrilevante la giurisprudenza richiamata dagli appellati in tema di esclusione di responsabilità di chi mediante un post su un social network esprima apprezzamento e condivisione con riferimento ad espressioni diffamatorie da altri utilizzate e condivise via internet, poiché nel caso di specie e hanno effettivamente contribuito alla diffusione del messaggio CP_2 Controparte_3
diffamatorio, realizzato da , rendendolo visibile a un pubblico più ampio tramite la Controparte_1
pubblicazione sulle loro pagine Facebook, così partecipando in modo consapevole e attivo alla propagazione del contenuto offensivo e concorrendo nel realizzare la diffamazione.
Si consideri, inoltre, che il video, dopo essere stato pubblicato da , a brevissima distanza CP_2
temporale (pochi minuti), è stato condiviso da e da , con la Controparte_1 Controparte_3
conseguenza che non è possibile ravvisare in capo ai tre un diverso grado di responsabilità, avendo tutti in egual misura contribuito alla causazione del danno arrecato all'avv. ST TO. La sostanziale contestualità delle condotte impedisce infatti qualsiasi distinzione tra le singole posizioni che devono, pertanto, essere considerate parimenti rilevanti ai fini dell'illecito.
Tanto complessivamente considerato, in accoglimento del primo motivo di appello, deve essere riconosciuto il diritto dell'avv. ST TO a vedere risarcito il danno lamentato.
La giurisprudenza costante riconosce che il danno all'immagine, ancorché non agevolmente suscettibile di prova diretta nel suo preciso ammontare, può essere liquidato in via equitativa, sulla base dei parametri elaborati in materia di diffamazione, avuto riguardo alla gravità dell'offesa, al mezzo di comunicazione utilizzato, alla qualità soggettiva delle parti e alle circostanze del caso concreto.
pagina 10 di 15 Nel caso di specie, l'offesa è stata veicolata mediante la pubblicazione di un video sulla piattaforma
Facebook, oggetto di ulteriori condivisioni e molteplici visualizzazioni, nel quale il diffamante ha espressamente indicato il nome della persona diffamata, consentendone così una chiara e immediata individuazione da parte degli utenti del social network.
L'appellante svolge la professione di avvocato ed è persona piuttosto nota nella città di Asti, anche in ragione della tradizione familiare legata all'esercizio della stessa professione, ed è stato nel tempo attivo nel campo della politica locale. Tale notorietà ha incrementato la potenzialità lesiva dell'offesa, incidendo negativamente sulla considerazione pubblica e professionale dell'interessato. A ciò si aggiunga il carattere circostanziato del contenuto diffamatorio, avente ad oggetto l'attribuzione di fatti determinati e di comportamenti presentati come poco trasparenti.
Cionondimeno, la vicenda si è comunque sviluppata in un contesto di diffusione circoscritto agli utenti delle pagine Facebook e limitato al territorio astigiano, visto che i fatti esposti ed i riferimenti contenuti nel video erano noti e suscettibili di destare interesse esclusivamente in quell'ambito locale.
Pertanto, valutati complessivamente tali elementi, il Collegio ritiene che la diffamazione commessa sia da considerarsi di tenue gravità, in base ai criteri orientativi forniti dalla tabella del 2024 del Tribunale di Milano, dovendosi a tal fine considerare la notorietà a livello unicamente locale del diffamato e del diffamante, la rilevanza della notizia diffamatoria in un ambito circoscritto e l'assenza di risonanza mediatica della comunicazione diffamatoria, per cui, in via equitativa, all'interno della forbice indicata dalla tabella (da € 1.175,00 a € 11.750,00) per questa tipologia di diffamazione, si stima equo, avendo riguardo alle considerazioni in precedenza svolte riguardo all'elemento soggettivo dei diffamanti e all'attribuzione di fatti specifici, quantificare il risarcimento nella misura di € 8.000,00, liquidazione questa che deve intendersi già attualizzata al momento della presente pronuncia.
Pur trattandosi di un debito di valore, in assenza di specifica allegazione e prova del danno da ritardo
(cfr. Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712, così come correttamente riletta ex multis da Cass. 26.10.2004 n.
20742, Cass.
9.2.2005 n. 2654, Cass. 24.10.2007 n. 22347, Cass. 12.2.2008 n. 3268 e Cass. 12.2.2010
n. 3355, Cass. 20.1.2020 n. 1111; Cass. 10.3.2025 n. 6351), non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, dovendo invece essere riconosciuti gli interessi di mora, al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., sulla somma liquidata, dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui, pur disponendo la cessazione della condotta illecita, mediante rimozione dal web del contenuto diffamatorio, ha negato la pubblicazione della sentenza sui quotidiani locali, ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
Tale rimedio, infatti, non rappresenterebbe propriamente un risarcimento, bensì una sanzione autonoma discrezionale, non collegata all'accertamento del danno.
pagina 11 di 15 Si oppongono gli appellati, osservando che la misura di cui all'art. 120 c.p.c. costituisce strumento riparatorio del danno subito, di talché, in assenza di prova del danno conseguenza, la stessa non può essere disposta.
Secondo , l'appello sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., Controparte_3 stante la mancata indicazione dello specifico capo della sentenza impugnato e l'omessa esplicitazione delle ragioni alla base della critica mossa al ragionamento logico giuridico svolto dal Tribunale.
Il motivo di gravame deve essere rigettato nei termini che seguono.
Riguardo al rimedio in questione, è diffuso in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la pubblicazione della sentenza costituisce un provvedimento rimesso al potere discrezionale del giudice, volto non tanto alla riparazione del danno subito dal soggetto leso, quanto piuttosto alla tutela dell'interesse generale a che non circolino rappresentazioni false o distorte della realtà. Ne consegue che tale misura può essere disposta anche indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 21.01.2016, n. 1091).
Ciò premesso, non è condivisibile l'argomentazione sulla base della quale la sentenza impugnata ha negato l'applicabilità del suddetto rimedio, sia perché la pubblicazione della sentenza è astrattamente concedibile anche in assenza di un danno provato, sia perché, in concreto, il danno all'immagine e alla reputazione nel caso di specie doveva ritenersi accertato.
Ciononostante, si ritiene che nel caso in esame la pubblicazione non debba essere disposta, poiché la diffamazione non è avvenuta a mezzo stampa, bensì tramite la pubblicazione di un video su una piattaforma social, mezzo di comunicazione non riconducibile, né sotto il profilo formale, né sotto quello funzionale, al concetto di stampa previsto dalla normativa vigente. Ne consegue, nel rispetto del principio di proporzionalità, che la pubblicazione della sentenza non rappresenta una misura idonea o necessaria rispetto alle modalità con cui è avvenuta la diffusione del messaggio diffamatorio per eliminare le conseguenze dannose o tutelare l'interesse generale a vedere ripristinata una corretta comunicazione.
Le modalità di divulgazione del messaggio diffamatorio, infatti, pur avendo realizzato una visibilità non trascurabile – come dimostrato dalle oltre 21.000 visualizzazioni del video su Facebook – non sono tuttavia assimilabili, per ampiezza e incidenza sul pubblico, a quelle tipiche dei mezzi di informazione tradizionali, quali i quotidiani locali. La platea raggiunta attraverso il social network, infatti, per quanto numericamente significativa, rimane comunque circoscritta e limitata nel tempo, rispetto alla diffusione generalizzata e permanente garantita dalla stampa periodica.
pagina 12 di 15 Pertanto, in un'ottica di equilibrio tra la gravità del pregiudizio arrecato e l'efficacia ripristinatoria del rimedio, la pubblicazione della sentenza non appare misura proporzionata, né adeguata rispetto alle concrete modalità della lesione.
In considerazione dell'accoglimento del primo motivo di appello e della conseguente riforma della sentenza impugnata, che impone una nuova regolamentazione delle spese di lite in base all'esito complessivo del giudizio, deve ritenersi assorbito il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato il capo della sentenza che lo ha condannato al pagamento in favore degli appellati dei quattro quinti delle spese di lite.
4. Tenuto conto della soccombenza assolutamente prevalente degli appellati, questi debbono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere all'avv. ST TO le spese della mediazione obbligatoria, limitatamente alla fase di attivazione, e quindi nell'importo di € 441,00, nonché quelle di entrambi i gradi del giudizio, da determinarsi in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 e allo scaglione di valore di riferimento, secondo il decisum (da € 5.200,01 a € 26.000,00), facendo applicazione:
- per il primo grado, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, così pervenendo a complessivi € 5.077,00; importo che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e s.m.i., deve essere aumentato per l'assistenza contro più parti, con un incremento del 10% per ciascuna parte oltre alla prima, così pervenendo ad un aumento complessivo del 20%, che conduce alla liquidazione, a titolo di compensi, in favore dell'appellante, dell'importo di € 6.092,04, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge;
- per il grado d'appello, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione
(nell'importo minimo, in relazione all'autonoma fase della sospensiva, trattata ai sensi dell'art. 351
c.p.c.) e decisionale, così pervenendo a complessivi € 4.888,00 per compensi;
i compensi, così determinati debbono, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 e s.m.i., essere aumentati per l'assistenza contro più parti, con un incremento del 10% per ciascuna parte oltre alla prima, così pervenendo ad un aumento complessivo del 20%, che conduce alla liquidazione, a titolo di compensi, in favore dell'appellante, dell'importo di € 5.865,60, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Con il deposito della nota spese parte appellante ha altresì indicato gli esborsi non imponibili sostenuti per la fase di mediazione, pari a € 68,15, per il giudizio di primo grado, pari a € 788,84, ivi compreso il costo di registrazione della sentenza, e per il grado d'appello, pari a € 804,00, esposti che debbono essere posti a carico degli appellati soccombenti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile,
pagina 13 di 15 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ST TO avverso la sentenza n. 381/2024 emessa dal Tribunale di Asti in data 28/05/2024, in parziale accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna , e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
favore dell'avv. ST TO, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €
8.000,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla presente sentenza al saldo;
condanna , e , in solido tra loro, a rifondere all'avv. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
ST TO le spese del giudizio, che si liquidano, per la fase di mediazione, in € 441,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, ed € 68,15 per esposti, per il giudizio di primo grado in € 6.092,04 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, ed €
788,84 per esposti e per il presente grado di giudizio in € 5.865,60 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, ed € 804,00 per esposti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/10/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
La minuta della presente sentenza è stata redatta dal MOT, dott.ssa Ludovica Sarno.
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