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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 2666/2023 R.G. promossa da:
con sede in Rovereto (TN), Piazza Manifattura n° 1, in Parte_1 persona del presidente del consiglio di amministrazione rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Cristante del foro di Padova
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
, domiciliata in Lerici (SP), via D. Carro n° 12 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Dall'Ara
PARTE OPPOSTA
OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare
-dichiarare l'inammissibilità della domanda svolta in comparsa di costituzione e risposta
- peraltro in modo contraddittorio - dalla SI.ra in quanto trattasi di mutatio P_ libelli rispetto alla domanda svolta con il ricorso monitorio, giusta quanto già evidenziato dallo scrivente patrocinio nelle note per trattazione scritta depositate il 20 maggio 2022 per l'udienza del 25.05.2022 nonché nella prima, nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.;
pagina 1 di 10 -dichiarare inammissibili in quanto tardive le circostanze nuove riportate dalla ricorrente-opposta nella propria seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. e contestate dallo scrivente patrocinio alla lettera d) della terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.;
In via principale
-per i motivi esposti in atti e a verbale dallo scrivente patrocinio, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto nonché rigettare ogni pretesa della SI.ra ; P_
-nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse per assurdo ammissibile la domanda formulata in comparsa di costituzione e risposta dalla ricorrente-opposta-peraltro in modo contraddittorio, rigettare comunque la stessa in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte dallo scrivente patrocinio nelle note per trattazione scritta depositate il 20 maggio 2022 per l'udienza del 25.05.2022 nonché nella prima, nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.;
In via riconvenzionale
-per i motivi esposti in atti dallo scrivente patrocinio e, quindi, accertati gli inadempimenti e le mancanze della SI.ra rispetto agli impegni assunti con P_
l'accordo di joint venture, condannare la stessa alla restituzione a favore di Parte_1 dei compensi ricevuti da settembre a aprile 2020 pari a Euro 20.000,00 (oltre
[...] spese ed interessi ex art. 1284 c.c.) e al risarcimento dei danni da quest'ultima subiti, qui quantificati in Euro 5.000,00 o nella diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata all'esito del presente giudizio;
-nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della pretesa avversaria, compensare i suddetti importi chiesti in via riconvenzionale con quanto dovesse essere riconosciuto a favore della SI.ra all'esito del presente giudizio, Controparte_1 condannando quest'ultima a versare la differenza;
In via istruttoria
-si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c., con i medesimi testi ivi indicati, capitoli non ammessi dall'Ecc.mo Giudice con l'ordinanza del 24.04.2022;
-si insiste, per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. per
l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dalla ricorrente-opposta, già respinti dall'Ecc.mo Giudice con l'ordinanza del 24.04.2022; nella denegata ipotesi di loro ammissione a seguito di riapertura dell'istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale contraria sugli stessi, con i medesimi testi indicati a prova diretta nella seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.;
Con vittoria di compenso professionale, spese e anticipazioni”
Parte opposta così conclude:
pagina 2 di 10 “L' Ill.mo Tribunale di Trento, Sezione Civile, adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- respingere la spiegata opposizione poiché totalmente infondata;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto avente n.882/2021-R.G.2914/2021 emesso dal
Tribunale di Trento il 24.11.2021 notificato il 10.12.2021;
- condannare, pertanto, corrente in Rovereto (TN), piazza Manifattura Parte_1
n.
1- Rovereto (TN) p.IVA a pagare a , la somma di Euro P.IVA_1 Controparte_1
17.868,00, o diversa somma, meglio ritenuta in corso di causa, anche determinata in via equitativa, oltre interessi moratori maturati dalle singole fatture sino al saldo effettivo, oltre le spese e le competenze dovute per la fase monitoria, quantificate in Euro 118,50 e
Euro 27,00 per esborsi ed Euro 540,00 per onorari, oltre spese gen.15%, c.p.a. e IVA sugli onorari.
Relativamente alle domande riconvenzionali proposte da parte avversa,
- Dichiararle inammissibili in quanto assolutamente nulle ai sensi degli artt 163 c.p.c. con l'art. 164 c.p.c., poiché causa petendi e petitum risultano generici ed indeterminati.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che le domande azionate in via riconvenzionale da Controparte nel presente giudizio non siano affette dal vizio insanabile della nullità
- respingerle nel merito in quanto totalmente prive di fondamento
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite del presente giudizio di opposizione
In via istruttoria, parte attrice insiste per l'ammissione della prova per testi anche sui seguenti capitoli di prova, non ammessi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la con sede in Parte_1
Rovereto, Piazza Manifattura n° 1, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 882/2021, emesso da quest'ufficio il 25.11.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di € 17.868,00 (oltre interessi e oneri di procedura) a saldo Controparte_1 delle fatture n° 6 dd.
3.6.2020 e n° 4 dd. 14.10.2021, emesse, rispettivamente, per l'importo di € 2.868,00, quale compenso per le attività svolte in virtù dell'“accordo di joint venture del 15 gennaio 2018”, sì come integrato dall'“Addendum” dd. 1.10.2018, e per l'importo di € 15.000,00 per le attività espletate, in relazione a tale accordo, nel periodo giugno-novembre 2020.
A sostegno della spiegata opposizione, in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
pagina 3 di 10 ➢ con il contratto di joint venture stipulato tra le parti il 5.1.2018 era stato pattuito in favore dell'ingiungente “un compenso a percentuale sulle commesse raccolte - e finanziate - all'esito delle attività di partnership previste”;
➢ con scrittura dd. 1.10.2018 (denominata Addendum) era stato riconosciuto a un compenso mensile di € 2.500,00 dal 1° ottobre 2018 al 31 Controparte_1 marzo 019 “in attesa che iniziassero a maturare i frutti del sodalizio imprenditoriale”;
➢ dall'autunno 2019 i rapporti tra le parti avevano iniziato a deteriorarsi sia per l'omesso espletamento delle attività previste in contratto, sia per la mancanza di competenze della , sia per l'assunzione, da parte della stessa, di P_ iniziative non concordate con la controparte;
➢ a fine aprile 2020 la società si era determinata a cessare la Parte_1 collaborazione con la , di talché a quest'ultima nulla poteva essere P_ versato per il periodo successivo;
➢ stante le gravi inadempienze dell'ingiungente, la aveva maturato il Parte_1 diritto di conseguire la restituzione delle somme (pari complessivamente a €
20.000,00) erogatele da settembre 2019 fino alla cessazione del rapporto, risalente al mese di aprile dell'anno successivo, nonché il diritto al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in misura non inferiore a €
5.000,00.
Parte opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di a restituirle la somma di € Controparte_1
20.000,00 e a versarle la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
In via subordinata chiedeva, per l'ipotesi in cui fosse stata accolta in tutto o in parte la pretesa di controparte, di compensare i contrapposti crediti fino alla reciproca concorrenza e di condannare la a pagare la differenza. P_
Costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione e chiedeva di Controparte_1 rigettarla e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, nonché comunque di condannare l'opponente a versarle la somma di € 17.868,00 o la diversa somma ritenuta in corso di causa;
chiedeva altresì di dichiarare la nullità delle domande riconvenzionali di controparte per genericità e indeterminatezza di causa petendi e petitum e comunque di rigettarle perché infondate.
Premesso, fra l'altro, che il compenso mensile di € 2.500,00 pattuito con l'Addendum si aggiungeva a quello previsto nel primo contratto e che il 30 aprile essa opponente era divenuta socia di , , rappresentava, per Parte_1 Controparte_1 quanto qui rileva, che:
➢ la sua attività lavorativa si era protratta sino al 4 giugno 2020 e, quindi, ella aveva diritto anche al compenso relativo al mese di maggio 2020, oggetto della fattura n° 6/2020;
pagina 4 di 10 ➢ con la successiva fattura n° 4 dd. 14.10.2021 aveva addebitato il mancato guadagno da lei subito a causa del repentino recesso di controparte, che peraltro non le era stato neppure comunicato;
➢ nel caso di specie trattavasi di contratto d'opera senza termine di durata, che la controparte aveva “risolto repentinamente”, ragion per cui le spettava “il diritto di percepire il mancato guadagno per un periodo di tempo ritenuto congruo di almeno sei mesi”;
➢ la quantificazione dell'indennità poteva essere effettuata in via equitativa dal tribunale;
➢ non le erano imputabili inadempienze e negligenze, che peraltro la società opponente non aveva neppure esattamente individuato.
Sulle domande proposte da Controparte_1
Premesso che la pregiudiziale eccezione di nullità sollevata da parte opponente è stata già disattesa con il provvedimento dd. 27.5.2022, nel merito l'opposizione appare soltanto in parte fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione nei termini di seguito precisati.
Risulta per tabulas che:
➢ con “accordo di joint venture” dd. 15.1.2018 e , Parte_1 Controparte_1
“al fine di sviluppare una o più proposte, aventi a oggetto la concessione per i servizi di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, calore e altre tecnologie per le amministrazioni comunali, enti pubblici o altri privati del territorio italiano” e, quindi, al fine di “presentare alle amministrazioni comunali e altri soggetti interessati…la relativa proposta”, si impegnavano “a collaborare…e a porre in essere tutte le attività e prestazioni di rispettiva competenza, al fine, da un lato, di presentare congiuntamente, in partenariato tra loro, la proposta volta ad ottenere l'aggiudicazione degli interventi…e dall'altro, in caso di aggiudicazione, di dare puntuale esecuzione agli obblighi derivanti dalla legge e dallo stipulando contratto con parti committenti”;
➢ oltre a concordare un reciproco obbligo di esclusiva, le parti, fra l'altro, individuavano le modalità operative da seguire nell'espletamento dell'attività concordata e la relativa remunerazione, quantificandola, in favore dell'odierna ingiungente, in misura del 2% del valore dell'investimento per le fasi preliminari e stabilendo che “per il singolo progetto” la stessa avrebbe potuto “sottoscrivere quote di capitale sociale della società di scopo”;
➢ con scrittura denominata “Addendum (alla joint venture)” dd. 1.10.2018, premesso che l'“accordo finalizzato a sviluppare proposte per la realizzazione di servizi di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, calore e altre tecnologie per le amministrazioni comunali, Enti Pubblici o altri enti privati del territorio italiano” si era “dimostrato efficace per entrambe le parti” e che “per favorire il pagina 5 di 10 dinamico sviluppo di e delle sue applicazioni si è [era] reso Parte_1 necessario e sempre più si rende [rendeva] necessario espletare attività non correlabili esclusivamente a un singolo progetto/partner, viceversa utili e necessarie per accelerare la maturazione di ”, le parti stabilivano “di Parte_1 integrare la già citata Joint Venture riconoscendo a un Controparte_1 compenso mensile di € 2.500,00…al netto di iva oltre al rimborso delle spese sostenute per viaggi e trasferte…con decorrenza 1 ottobre 2018 e fino al marzo
2019”.
Ciò detto, mette conto rilevare che:
➢ nel ricorso monitorio , premesso che la controparte non le aveva Controparte_1 versato il compenso di € 2.500,00 (oltre Iva e spese vive) per il mese di maggio
2020 e quello relativo ai sei mesi successivi sino al novembre, per un totale di €
17.868,00 in violazione dell'accordo oggetto dell'Addendum dd. 1.10.2018, chiedeva di ingiungere alla controparte il pagamento del detto importo, preteso, dunque, a titolo di corrispettivo dell'attività svolta;
➢ nel primo scritto difensivo depositato in questa sede l'ingiungente, invece, da un lato, ribadiva che la fattura n° 6/2020 aveva a oggetto il compenso per l'attività da lei espletata sino a maggio 2020 e, dall'altro, assumeva che il residuo importo ingiunto, oggetto della fattura n° 4/2021, corrispondeva al “mancato guadagno derivato dal repentino recesso neppure comunicato ma di fatto attuato”, assumendo, in particolare, di essere stata “sostanzialmente esautorata da ogni ruolo” e di aver diritto all'importo in questione ex art. 2227 c.c., con ciò, di fatto, modificando la causa petendi.
Tale modifica non appare inammissibile atteso che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (così Cass., n° 32933/2023).
In adesione a tale principio di diritto, si può, dunque, riconoscere all'odierna opposta la facoltà di modificare la ragione giustificativa dell'azionata pretesa pecuniaria, rinvenendosi nel caso di specie i presupposti indicati dalla citata giurisprudenza.
pagina 6 di 10 Non rileva poi significativamente in senso contrario il riferimento a un “danno da mancato guadagno” effettuato dall'ingiungente nella memoria depositata ai sensi della detta disposizione codicistica, potendosi ritenere, in base a una complessiva valutazione del contenuto di tale scritto difensivo, che al riguardo venga in rilievo una prospettazione svolta essenzialmente a sostegno della pretesa pecuniaria azionata ex art. 2227 c.c., più che a modificare il relativo fatto costitutivo.
Ciò nondimeno la pretesa dell'ingiungente relativamente all'importo portato dalla fattura n° 4/2021 non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Sul presupposto che il rapporto intercorso con la controparte sia qualificabile in termini di contratto d'opera e, quindi, riconducibile nel campo applicativo degli artt. 2222
e ss c.c., rileva che, ove receda dal contratto dopo l'inizio Controparte_1 dell'esecuzione dell'opera, il committente è tenuto, in virtù dell'art. 2227 c.c., a tenere
“indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno”.
Nella prospettazione dell'opposta la somma di € 15.000,00 (oltre Iva) portata dalla detta fattura corrisponde, dunque, al “mancato guadagno per un periodo ritenuto congruo di sei mesi”, quantificato nel detto ammontare in ragione dell'assunzione, come base di calcolo, del pattuito compenso mensile di € 2.500,00.
Tale prospettazione non appare condivisibile.
Al riguardo devesi considerare che:
➢ non conferì all'ingiungente l'incarico di eseguire una specifica Parte_1 opera o di prestare un servizio determinato dietro corrispettivo;
➢ stando al primo regolamento negoziale le parti erano, infatti, tenute “a porre in essere tutte le attività e prestazioni di rispettiva competenza” funzionali al conseguimento di commesse nell'ambito dei servizi di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica e adeguamento normativo di impianti di soggetti pubblici o privati;
➢ a tal fine concordarono di espletare “congiuntamente” una serie di incombenze, che risultano analiticamente indicate al punto f) delle premesse e nel successivo art. 5 del primo regolamento negoziale;
➢ tali attività, per quanto riguarda la , dovevano essere remunerate con un P_ importo calcolato a percentuale sul complessivo valore della commessa e versato soltanto in caso di effettiva aggiudicazione della stessa.
Il che, complessivamente valutato, induce a ritenere che nel caso di specie non viene in rilievo un rapporto qualificabile in termini di contratto d'opera, sì come definito nell'art. 2222 c.c. (che disciplina i contratti aventi a oggetto un'opera, intesa come una qualsiasi modificazione dello stato di una cosa esistente, effettuata in tutto o in parte con l'attività, prevalentemente materiale, del prestatore, oppure un servizio, nozione riferibile a qualunque attività economicamente rilevante, ma parimenti di carattere prevalentemente materiale), quanto piuttosto un contratto sostanzialmente atipico, con cui e Parte_1
lungi dall'assumere, rispettivamente, le vesti di committente e Controparte_1 pagina 7 di 10 prestatore d'opera, si sono, di fatto, impegnate a mettersi reciprocamente a disposizione le rispettive risorse, competenze e capacità per perseguire e sviluppare insieme un progetto comune.
Trattandosi, dunque, di un accordo non riconducibile nell'ambito applicativo degli artt. 2222 e ss c.c., la pretesa pecuniaria in esame non può trovare accoglimento ai sensi dell'art. 2227 c.c..
Aggiungasi a ciò, da un lato, che nelle scritture dd. 15.1.2018 e 1.10.2018
e non ebbero a concordare alcun corrispettivo per il recesso, Parte_1 Controparte_1 né un termine di preavviso;
e dall'altro che il compenso mensile oggetto dell'Addendum venne pattuito per un limitato periodo di tempo (sei mesi), poi evidentemente in seguito prorogato per facta concludentia, e non a tempo indeterminato, e comunque, come detto, in relazione a una serie di attività in parte comuni anche all'ingiunta, e, quindi, non con riguardo al compimento di una specifica opera o alla prestazione di un determinato servizio (che, di fatto, costituisce il presupposto applicativo dell'art. 2227 c.c., apparendo questo riferibile all'utile che il prestatore avrebbe conseguito in caso di ultimazione dell'opera e, quindi, a un elemento non compatibile con un rapporto, come quello in esame, a esecuzione prolungata e senza fissazione di un termine di durata, nonché avente un oggetto diverso da quello tipico di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c., come sopra individuato), il che appare ex se ostativo a riconoscere il compenso in questione anche dopo la cessazione dell'attività, risalente al maggio 2020 (non constando che da allora in poi la abbia svolto per un intero mese ulteriori attività in ordine al detto accordo) P_
e per un lasso temporale pari a quello dell'iniziale pattuita durata del compenso mensile.
Peraltro, ove pure si volesse ritenere che, come, di fatto, ipotizzato dall'ingiungente, in realtà le parti non intesero realizzare un vero e proprio partneriato e che, quindi, l'ingiunta assunse la veste di committente, la domanda de qua non sarebbe ugualmente meritevole di accoglimento.
In tale prospettiva il contratto in esame - avendo, come causa, lo scambio tra il compimento, da parte della , di una serie di attività connotate da un carattere P_ marcatamente intellettuale e richiestele in ragione delle sue conoscenze ed esperienze, e il compenso stabilito per tali prestazioni, dirette a un risultato (il conseguimento di commesse) da intendere fuori del rapporto obbligatorio, e non avendo, dunque, a oggetto un effettivo diretto soddisfacimento degli interessi di , essendo l'ingiungente Parte_1 soltanto tenuta a un'attività funzionale a conseguirlo - sarebbe riconducibile nell'ambito operativo dell'art. 2230 c.c. (del resto nella categoria generale delle professioni intellettuali non vi sono solo quelle assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi, ma anche quelle relative a prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che però ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo, come precisato da Cass., n° 26264/2018).
Tale qualificazione giuridica comporterebbe l'applicazione dell'art. 2237 c.c., che, a differenza dell'art. 2227 c.c., in caso di recesso pone a carico del cliente l'obbligo pagina 8 di 10 di versare al prestatore soltanto le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta, ma non anche un'indennità per il mancato guadagno.
Per tutto quanto esposto la domanda di pagamento dell'importo oggetto della fattura n° 4/2021 non può essere accolta.
La pretesa dell'ingiungente appare, invece, fondata con riguardo al compenso di € 2.500,00 preteso per il mese di maggio 2020.
Nel deporre in udienza, il teste ha dichiarato, Testimone_1 per quanto qui rileva, che ha prestato la propria opera in ordine al Controparte_1 progetto di riqualificazione energetica di immobili della affidato alla Parte_2
“sino alla redazione finale delle diagnosi energetiche” risalenti alla Parte_1
“primavera-estate 2020”, partecipando a riunioni e sopralluoghi quantomeno sino alla
“seconda metà di maggio 2020”.
Tale deposizione, della cui veridicità non vi è ragione di dubitare, tanto più che non è stata smentita da emergenze istruttorie di segno contrario, consente di ritenere provato che ebbe a prestare la propria attività in relazione all'accordo Controparte_1 intercorso con la controparte, sì come disciplinato dalle menzionate scritture dd.
15.1.2018 e 1.10.2018, anche nel corso del mese di maggio 2020, con ciò maturando il diritto a conseguire il corrispettivo mensile di € 2.500,00 pattuito nell'Addendum, da maggiorare con la somma di € 368,00 a titolo di rimborso spese, la cui effettiva debenza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'ingiunta.
Quest'ultima va, dunque, condannata a pagare la somma di € 2.868,00, oltre interessi legali dalla domanda.
Trattasi di importo inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, che va, pertanto, revocato.
Sulle domande proposte da Parte_1
Come già esposto nella sintetica narrativa iniziale ha chiesto, in Parte_1 via riconvenzionale, di condannare a restituirle le somme mensili Controparte_1 incassate da settembre 2019 ad aprile 2020, per un totale di € 20.000,00 “per le gravi inadempienze e mancanze nelle quali la stessa è incorsa rispetto agli impegni che si era assunta” (v. pag. 6 della citazione).
Stando alla prospettazione dell'ingiunta la , oltre a non avere le P_ competenze necessarie, non avrebbe eseguito le attività oggetto del contratto dd.
15.1.2018 e inoltre avrebbe assunto iniziative “non previamente discusse e concertate in seno alla joint venture”.
Tali assunti non hanno trovato alcun riscontro probatorio all'esito del giudizio.
non ha, infatti, provato, né ha richiesto di farlo articolando adeguate Parte_1 istanze istruttorie, l'eccepita inadeguatezza della . P_
pagina 9 di 10 Lo stesso dicasi per quanto attiene agli altri due addebiti, che risultano parimenti indimostrati.
In corso di causa non è stato acquisito alcun elemento probatorio neppure a sostegno del pregiudizio patrimoniale, rappresentato dai costi che l'opponente assume di aver sostenuto “per supplire alle mancanze e alle inadempienze della ricorrente- opposta”.
Tale carenza probatoria, che non appare superabile con le prove orali richieste nella memoria istruttoria per le ragioni indicate nel provvedimento dd. 24.4.2022, da intendersi qui richiamato, non ravvisandosi valide ragioni per modificarne le statuizioni, impone il rigetto delle domande riconvenzionali in questione.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con sede in Rovereto, Piazza Manifattura Parte_1
n° 1, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, nei confronti di P_
, avverso il decreto ingiuntivo n° 882/2021, emesso da quest'ufficio il 25.11.2021,
[...] disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a la somma di € 2.868,00, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla notificazione del provvedimento monitorio al saldo;
- rigetta le domande di Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 21.1.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 2666/2023 R.G. promossa da:
con sede in Rovereto (TN), Piazza Manifattura n° 1, in Parte_1 persona del presidente del consiglio di amministrazione rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Cristante del foro di Padova
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
, domiciliata in Lerici (SP), via D. Carro n° 12 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Dall'Ara
PARTE OPPOSTA
OGGETTO:
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare
-dichiarare l'inammissibilità della domanda svolta in comparsa di costituzione e risposta
- peraltro in modo contraddittorio - dalla SI.ra in quanto trattasi di mutatio P_ libelli rispetto alla domanda svolta con il ricorso monitorio, giusta quanto già evidenziato dallo scrivente patrocinio nelle note per trattazione scritta depositate il 20 maggio 2022 per l'udienza del 25.05.2022 nonché nella prima, nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.;
pagina 1 di 10 -dichiarare inammissibili in quanto tardive le circostanze nuove riportate dalla ricorrente-opposta nella propria seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. e contestate dallo scrivente patrocinio alla lettera d) della terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.;
In via principale
-per i motivi esposti in atti e a verbale dallo scrivente patrocinio, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto nonché rigettare ogni pretesa della SI.ra ; P_
-nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse per assurdo ammissibile la domanda formulata in comparsa di costituzione e risposta dalla ricorrente-opposta-peraltro in modo contraddittorio, rigettare comunque la stessa in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte dallo scrivente patrocinio nelle note per trattazione scritta depositate il 20 maggio 2022 per l'udienza del 25.05.2022 nonché nella prima, nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.;
In via riconvenzionale
-per i motivi esposti in atti dallo scrivente patrocinio e, quindi, accertati gli inadempimenti e le mancanze della SI.ra rispetto agli impegni assunti con P_
l'accordo di joint venture, condannare la stessa alla restituzione a favore di Parte_1 dei compensi ricevuti da settembre a aprile 2020 pari a Euro 20.000,00 (oltre
[...] spese ed interessi ex art. 1284 c.c.) e al risarcimento dei danni da quest'ultima subiti, qui quantificati in Euro 5.000,00 o nella diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata all'esito del presente giudizio;
-nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della pretesa avversaria, compensare i suddetti importi chiesti in via riconvenzionale con quanto dovesse essere riconosciuto a favore della SI.ra all'esito del presente giudizio, Controparte_1 condannando quest'ultima a versare la differenza;
In via istruttoria
-si insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c., con i medesimi testi ivi indicati, capitoli non ammessi dall'Ecc.mo Giudice con l'ordinanza del 24.04.2022;
-si insiste, per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. per
l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati dalla ricorrente-opposta, già respinti dall'Ecc.mo Giudice con l'ordinanza del 24.04.2022; nella denegata ipotesi di loro ammissione a seguito di riapertura dell'istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale contraria sugli stessi, con i medesimi testi indicati a prova diretta nella seconda memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.;
Con vittoria di compenso professionale, spese e anticipazioni”
Parte opposta così conclude:
pagina 2 di 10 “L' Ill.mo Tribunale di Trento, Sezione Civile, adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- respingere la spiegata opposizione poiché totalmente infondata;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto avente n.882/2021-R.G.2914/2021 emesso dal
Tribunale di Trento il 24.11.2021 notificato il 10.12.2021;
- condannare, pertanto, corrente in Rovereto (TN), piazza Manifattura Parte_1
n.
1- Rovereto (TN) p.IVA a pagare a , la somma di Euro P.IVA_1 Controparte_1
17.868,00, o diversa somma, meglio ritenuta in corso di causa, anche determinata in via equitativa, oltre interessi moratori maturati dalle singole fatture sino al saldo effettivo, oltre le spese e le competenze dovute per la fase monitoria, quantificate in Euro 118,50 e
Euro 27,00 per esborsi ed Euro 540,00 per onorari, oltre spese gen.15%, c.p.a. e IVA sugli onorari.
Relativamente alle domande riconvenzionali proposte da parte avversa,
- Dichiararle inammissibili in quanto assolutamente nulle ai sensi degli artt 163 c.p.c. con l'art. 164 c.p.c., poiché causa petendi e petitum risultano generici ed indeterminati.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che le domande azionate in via riconvenzionale da Controparte nel presente giudizio non siano affette dal vizio insanabile della nullità
- respingerle nel merito in quanto totalmente prive di fondamento
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite del presente giudizio di opposizione
In via istruttoria, parte attrice insiste per l'ammissione della prova per testi anche sui seguenti capitoli di prova, non ammessi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la con sede in Parte_1
Rovereto, Piazza Manifattura n° 1, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 882/2021, emesso da quest'ufficio il 25.11.2021, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di € 17.868,00 (oltre interessi e oneri di procedura) a saldo Controparte_1 delle fatture n° 6 dd.
3.6.2020 e n° 4 dd. 14.10.2021, emesse, rispettivamente, per l'importo di € 2.868,00, quale compenso per le attività svolte in virtù dell'“accordo di joint venture del 15 gennaio 2018”, sì come integrato dall'“Addendum” dd. 1.10.2018, e per l'importo di € 15.000,00 per le attività espletate, in relazione a tale accordo, nel periodo giugno-novembre 2020.
A sostegno della spiegata opposizione, in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
pagina 3 di 10 ➢ con il contratto di joint venture stipulato tra le parti il 5.1.2018 era stato pattuito in favore dell'ingiungente “un compenso a percentuale sulle commesse raccolte - e finanziate - all'esito delle attività di partnership previste”;
➢ con scrittura dd. 1.10.2018 (denominata Addendum) era stato riconosciuto a un compenso mensile di € 2.500,00 dal 1° ottobre 2018 al 31 Controparte_1 marzo 019 “in attesa che iniziassero a maturare i frutti del sodalizio imprenditoriale”;
➢ dall'autunno 2019 i rapporti tra le parti avevano iniziato a deteriorarsi sia per l'omesso espletamento delle attività previste in contratto, sia per la mancanza di competenze della , sia per l'assunzione, da parte della stessa, di P_ iniziative non concordate con la controparte;
➢ a fine aprile 2020 la società si era determinata a cessare la Parte_1 collaborazione con la , di talché a quest'ultima nulla poteva essere P_ versato per il periodo successivo;
➢ stante le gravi inadempienze dell'ingiungente, la aveva maturato il Parte_1 diritto di conseguire la restituzione delle somme (pari complessivamente a €
20.000,00) erogatele da settembre 2019 fino alla cessazione del rapporto, risalente al mese di aprile dell'anno successivo, nonché il diritto al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in misura non inferiore a €
5.000,00.
Parte opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di a restituirle la somma di € Controparte_1
20.000,00 e a versarle la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
In via subordinata chiedeva, per l'ipotesi in cui fosse stata accolta in tutto o in parte la pretesa di controparte, di compensare i contrapposti crediti fino alla reciproca concorrenza e di condannare la a pagare la differenza. P_
Costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione e chiedeva di Controparte_1 rigettarla e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, nonché comunque di condannare l'opponente a versarle la somma di € 17.868,00 o la diversa somma ritenuta in corso di causa;
chiedeva altresì di dichiarare la nullità delle domande riconvenzionali di controparte per genericità e indeterminatezza di causa petendi e petitum e comunque di rigettarle perché infondate.
Premesso, fra l'altro, che il compenso mensile di € 2.500,00 pattuito con l'Addendum si aggiungeva a quello previsto nel primo contratto e che il 30 aprile essa opponente era divenuta socia di , , rappresentava, per Parte_1 Controparte_1 quanto qui rileva, che:
➢ la sua attività lavorativa si era protratta sino al 4 giugno 2020 e, quindi, ella aveva diritto anche al compenso relativo al mese di maggio 2020, oggetto della fattura n° 6/2020;
pagina 4 di 10 ➢ con la successiva fattura n° 4 dd. 14.10.2021 aveva addebitato il mancato guadagno da lei subito a causa del repentino recesso di controparte, che peraltro non le era stato neppure comunicato;
➢ nel caso di specie trattavasi di contratto d'opera senza termine di durata, che la controparte aveva “risolto repentinamente”, ragion per cui le spettava “il diritto di percepire il mancato guadagno per un periodo di tempo ritenuto congruo di almeno sei mesi”;
➢ la quantificazione dell'indennità poteva essere effettuata in via equitativa dal tribunale;
➢ non le erano imputabili inadempienze e negligenze, che peraltro la società opponente non aveva neppure esattamente individuato.
Sulle domande proposte da Controparte_1
Premesso che la pregiudiziale eccezione di nullità sollevata da parte opponente è stata già disattesa con il provvedimento dd. 27.5.2022, nel merito l'opposizione appare soltanto in parte fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione nei termini di seguito precisati.
Risulta per tabulas che:
➢ con “accordo di joint venture” dd. 15.1.2018 e , Parte_1 Controparte_1
“al fine di sviluppare una o più proposte, aventi a oggetto la concessione per i servizi di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, calore e altre tecnologie per le amministrazioni comunali, enti pubblici o altri privati del territorio italiano” e, quindi, al fine di “presentare alle amministrazioni comunali e altri soggetti interessati…la relativa proposta”, si impegnavano “a collaborare…e a porre in essere tutte le attività e prestazioni di rispettiva competenza, al fine, da un lato, di presentare congiuntamente, in partenariato tra loro, la proposta volta ad ottenere l'aggiudicazione degli interventi…e dall'altro, in caso di aggiudicazione, di dare puntuale esecuzione agli obblighi derivanti dalla legge e dallo stipulando contratto con parti committenti”;
➢ oltre a concordare un reciproco obbligo di esclusiva, le parti, fra l'altro, individuavano le modalità operative da seguire nell'espletamento dell'attività concordata e la relativa remunerazione, quantificandola, in favore dell'odierna ingiungente, in misura del 2% del valore dell'investimento per le fasi preliminari e stabilendo che “per il singolo progetto” la stessa avrebbe potuto “sottoscrivere quote di capitale sociale della società di scopo”;
➢ con scrittura denominata “Addendum (alla joint venture)” dd. 1.10.2018, premesso che l'“accordo finalizzato a sviluppare proposte per la realizzazione di servizi di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, calore e altre tecnologie per le amministrazioni comunali, Enti Pubblici o altri enti privati del territorio italiano” si era “dimostrato efficace per entrambe le parti” e che “per favorire il pagina 5 di 10 dinamico sviluppo di e delle sue applicazioni si è [era] reso Parte_1 necessario e sempre più si rende [rendeva] necessario espletare attività non correlabili esclusivamente a un singolo progetto/partner, viceversa utili e necessarie per accelerare la maturazione di ”, le parti stabilivano “di Parte_1 integrare la già citata Joint Venture riconoscendo a un Controparte_1 compenso mensile di € 2.500,00…al netto di iva oltre al rimborso delle spese sostenute per viaggi e trasferte…con decorrenza 1 ottobre 2018 e fino al marzo
2019”.
Ciò detto, mette conto rilevare che:
➢ nel ricorso monitorio , premesso che la controparte non le aveva Controparte_1 versato il compenso di € 2.500,00 (oltre Iva e spese vive) per il mese di maggio
2020 e quello relativo ai sei mesi successivi sino al novembre, per un totale di €
17.868,00 in violazione dell'accordo oggetto dell'Addendum dd. 1.10.2018, chiedeva di ingiungere alla controparte il pagamento del detto importo, preteso, dunque, a titolo di corrispettivo dell'attività svolta;
➢ nel primo scritto difensivo depositato in questa sede l'ingiungente, invece, da un lato, ribadiva che la fattura n° 6/2020 aveva a oggetto il compenso per l'attività da lei espletata sino a maggio 2020 e, dall'altro, assumeva che il residuo importo ingiunto, oggetto della fattura n° 4/2021, corrispondeva al “mancato guadagno derivato dal repentino recesso neppure comunicato ma di fatto attuato”, assumendo, in particolare, di essere stata “sostanzialmente esautorata da ogni ruolo” e di aver diritto all'importo in questione ex art. 2227 c.c., con ciò, di fatto, modificando la causa petendi.
Tale modifica non appare inammissibile atteso che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (così Cass., n° 32933/2023).
In adesione a tale principio di diritto, si può, dunque, riconoscere all'odierna opposta la facoltà di modificare la ragione giustificativa dell'azionata pretesa pecuniaria, rinvenendosi nel caso di specie i presupposti indicati dalla citata giurisprudenza.
pagina 6 di 10 Non rileva poi significativamente in senso contrario il riferimento a un “danno da mancato guadagno” effettuato dall'ingiungente nella memoria depositata ai sensi della detta disposizione codicistica, potendosi ritenere, in base a una complessiva valutazione del contenuto di tale scritto difensivo, che al riguardo venga in rilievo una prospettazione svolta essenzialmente a sostegno della pretesa pecuniaria azionata ex art. 2227 c.c., più che a modificare il relativo fatto costitutivo.
Ciò nondimeno la pretesa dell'ingiungente relativamente all'importo portato dalla fattura n° 4/2021 non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Sul presupposto che il rapporto intercorso con la controparte sia qualificabile in termini di contratto d'opera e, quindi, riconducibile nel campo applicativo degli artt. 2222
e ss c.c., rileva che, ove receda dal contratto dopo l'inizio Controparte_1 dell'esecuzione dell'opera, il committente è tenuto, in virtù dell'art. 2227 c.c., a tenere
“indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno”.
Nella prospettazione dell'opposta la somma di € 15.000,00 (oltre Iva) portata dalla detta fattura corrisponde, dunque, al “mancato guadagno per un periodo ritenuto congruo di sei mesi”, quantificato nel detto ammontare in ragione dell'assunzione, come base di calcolo, del pattuito compenso mensile di € 2.500,00.
Tale prospettazione non appare condivisibile.
Al riguardo devesi considerare che:
➢ non conferì all'ingiungente l'incarico di eseguire una specifica Parte_1 opera o di prestare un servizio determinato dietro corrispettivo;
➢ stando al primo regolamento negoziale le parti erano, infatti, tenute “a porre in essere tutte le attività e prestazioni di rispettiva competenza” funzionali al conseguimento di commesse nell'ambito dei servizi di gestione, manutenzione, riqualificazione energetica e adeguamento normativo di impianti di soggetti pubblici o privati;
➢ a tal fine concordarono di espletare “congiuntamente” una serie di incombenze, che risultano analiticamente indicate al punto f) delle premesse e nel successivo art. 5 del primo regolamento negoziale;
➢ tali attività, per quanto riguarda la , dovevano essere remunerate con un P_ importo calcolato a percentuale sul complessivo valore della commessa e versato soltanto in caso di effettiva aggiudicazione della stessa.
Il che, complessivamente valutato, induce a ritenere che nel caso di specie non viene in rilievo un rapporto qualificabile in termini di contratto d'opera, sì come definito nell'art. 2222 c.c. (che disciplina i contratti aventi a oggetto un'opera, intesa come una qualsiasi modificazione dello stato di una cosa esistente, effettuata in tutto o in parte con l'attività, prevalentemente materiale, del prestatore, oppure un servizio, nozione riferibile a qualunque attività economicamente rilevante, ma parimenti di carattere prevalentemente materiale), quanto piuttosto un contratto sostanzialmente atipico, con cui e Parte_1
lungi dall'assumere, rispettivamente, le vesti di committente e Controparte_1 pagina 7 di 10 prestatore d'opera, si sono, di fatto, impegnate a mettersi reciprocamente a disposizione le rispettive risorse, competenze e capacità per perseguire e sviluppare insieme un progetto comune.
Trattandosi, dunque, di un accordo non riconducibile nell'ambito applicativo degli artt. 2222 e ss c.c., la pretesa pecuniaria in esame non può trovare accoglimento ai sensi dell'art. 2227 c.c..
Aggiungasi a ciò, da un lato, che nelle scritture dd. 15.1.2018 e 1.10.2018
e non ebbero a concordare alcun corrispettivo per il recesso, Parte_1 Controparte_1 né un termine di preavviso;
e dall'altro che il compenso mensile oggetto dell'Addendum venne pattuito per un limitato periodo di tempo (sei mesi), poi evidentemente in seguito prorogato per facta concludentia, e non a tempo indeterminato, e comunque, come detto, in relazione a una serie di attività in parte comuni anche all'ingiunta, e, quindi, non con riguardo al compimento di una specifica opera o alla prestazione di un determinato servizio (che, di fatto, costituisce il presupposto applicativo dell'art. 2227 c.c., apparendo questo riferibile all'utile che il prestatore avrebbe conseguito in caso di ultimazione dell'opera e, quindi, a un elemento non compatibile con un rapporto, come quello in esame, a esecuzione prolungata e senza fissazione di un termine di durata, nonché avente un oggetto diverso da quello tipico di un contratto d'opera ex art. 2222 c.c., come sopra individuato), il che appare ex se ostativo a riconoscere il compenso in questione anche dopo la cessazione dell'attività, risalente al maggio 2020 (non constando che da allora in poi la abbia svolto per un intero mese ulteriori attività in ordine al detto accordo) P_
e per un lasso temporale pari a quello dell'iniziale pattuita durata del compenso mensile.
Peraltro, ove pure si volesse ritenere che, come, di fatto, ipotizzato dall'ingiungente, in realtà le parti non intesero realizzare un vero e proprio partneriato e che, quindi, l'ingiunta assunse la veste di committente, la domanda de qua non sarebbe ugualmente meritevole di accoglimento.
In tale prospettiva il contratto in esame - avendo, come causa, lo scambio tra il compimento, da parte della , di una serie di attività connotate da un carattere P_ marcatamente intellettuale e richiestele in ragione delle sue conoscenze ed esperienze, e il compenso stabilito per tali prestazioni, dirette a un risultato (il conseguimento di commesse) da intendere fuori del rapporto obbligatorio, e non avendo, dunque, a oggetto un effettivo diretto soddisfacimento degli interessi di , essendo l'ingiungente Parte_1 soltanto tenuta a un'attività funzionale a conseguirlo - sarebbe riconducibile nell'ambito operativo dell'art. 2230 c.c. (del resto nella categoria generale delle professioni intellettuali non vi sono solo quelle assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi, ma anche quelle relative a prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che però ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo, come precisato da Cass., n° 26264/2018).
Tale qualificazione giuridica comporterebbe l'applicazione dell'art. 2237 c.c., che, a differenza dell'art. 2227 c.c., in caso di recesso pone a carico del cliente l'obbligo pagina 8 di 10 di versare al prestatore soltanto le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta, ma non anche un'indennità per il mancato guadagno.
Per tutto quanto esposto la domanda di pagamento dell'importo oggetto della fattura n° 4/2021 non può essere accolta.
La pretesa dell'ingiungente appare, invece, fondata con riguardo al compenso di € 2.500,00 preteso per il mese di maggio 2020.
Nel deporre in udienza, il teste ha dichiarato, Testimone_1 per quanto qui rileva, che ha prestato la propria opera in ordine al Controparte_1 progetto di riqualificazione energetica di immobili della affidato alla Parte_2
“sino alla redazione finale delle diagnosi energetiche” risalenti alla Parte_1
“primavera-estate 2020”, partecipando a riunioni e sopralluoghi quantomeno sino alla
“seconda metà di maggio 2020”.
Tale deposizione, della cui veridicità non vi è ragione di dubitare, tanto più che non è stata smentita da emergenze istruttorie di segno contrario, consente di ritenere provato che ebbe a prestare la propria attività in relazione all'accordo Controparte_1 intercorso con la controparte, sì come disciplinato dalle menzionate scritture dd.
15.1.2018 e 1.10.2018, anche nel corso del mese di maggio 2020, con ciò maturando il diritto a conseguire il corrispettivo mensile di € 2.500,00 pattuito nell'Addendum, da maggiorare con la somma di € 368,00 a titolo di rimborso spese, la cui effettiva debenza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'ingiunta.
Quest'ultima va, dunque, condannata a pagare la somma di € 2.868,00, oltre interessi legali dalla domanda.
Trattasi di importo inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, che va, pertanto, revocato.
Sulle domande proposte da Parte_1
Come già esposto nella sintetica narrativa iniziale ha chiesto, in Parte_1 via riconvenzionale, di condannare a restituirle le somme mensili Controparte_1 incassate da settembre 2019 ad aprile 2020, per un totale di € 20.000,00 “per le gravi inadempienze e mancanze nelle quali la stessa è incorsa rispetto agli impegni che si era assunta” (v. pag. 6 della citazione).
Stando alla prospettazione dell'ingiunta la , oltre a non avere le P_ competenze necessarie, non avrebbe eseguito le attività oggetto del contratto dd.
15.1.2018 e inoltre avrebbe assunto iniziative “non previamente discusse e concertate in seno alla joint venture”.
Tali assunti non hanno trovato alcun riscontro probatorio all'esito del giudizio.
non ha, infatti, provato, né ha richiesto di farlo articolando adeguate Parte_1 istanze istruttorie, l'eccepita inadeguatezza della . P_
pagina 9 di 10 Lo stesso dicasi per quanto attiene agli altri due addebiti, che risultano parimenti indimostrati.
In corso di causa non è stato acquisito alcun elemento probatorio neppure a sostegno del pregiudizio patrimoniale, rappresentato dai costi che l'opponente assume di aver sostenuto “per supplire alle mancanze e alle inadempienze della ricorrente- opposta”.
Tale carenza probatoria, che non appare superabile con le prove orali richieste nella memoria istruttoria per le ragioni indicate nel provvedimento dd. 24.4.2022, da intendersi qui richiamato, non ravvisandosi valide ragioni per modificarne le statuizioni, impone il rigetto delle domande riconvenzionali in questione.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con sede in Rovereto, Piazza Manifattura Parte_1
n° 1, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, nei confronti di P_
, avverso il decreto ingiuntivo n° 882/2021, emesso da quest'ufficio il 25.11.2021,
[...] disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a la somma di € 2.868,00, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalla notificazione del provvedimento monitorio al saldo;
- rigetta le domande di Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 21.1.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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