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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 762/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto
PROMOSSA DA
nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], C.F.: , tutti Parte_3 CodiceFiscale_3 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
Pasquale DE LUCA ed elettivamente domiciliai come in atti
opponenti
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
giusta delibera assembleare di variazione della denominazione
[...]
sociale, atto per notaio del 19.07.2019 rep. 59590/30481), con sede in Parte_4
Napoli alla Via Santa Brigida n. 39, CF rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Spirito ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 all'atto di precetto con il quale la opposta intimava di pagare ai coniugi Parte_5
e la complessiva somma di €.288.071,79, oltre interessi di legge
[...] Parte_1
a decorrere dal 19.03.2013 (data della pubblicazione della sentenza n. 129/2013), precisando che, tale credito, deriva dal (titolo) decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di
Lagonegro in data 18 giugno 1996, in danno dei predetti coniugi, mentre Parte_2
e proponevano opposizione allo stesso atto di precetto notificatogli Parte_3 quali donatari degli immobili descritti nell'atto di precetto stesso. A sostegno dell'opposizione eccepivano in via preliminare la litispendenza con altri due giudizi di opposizione a precetto già pendenti innanzi il Tribunale di Lagonegro.
Eccepivamo, altresì, la prescrizione del credito essendo il titolo azionato risalente all'anno
1996 senza che la opposta avesse provato attività interruttive. Inoltre, sottolineavano come il richiamato decreto ingiuntivo fosse stato “sostanzialmente travolto dalla sentenza n.
129/2013 resa dal Tribunale di Lagonegro in data 19.03.2013 che, ancorché solo indicata nell'atto di precetto, non è stata però notificata unitamente al precetto”. Specificavano, pertanto, come tale sentenza, e non già il decreto ingiuntivo, costituisse il titolo esecutivo, avendo la stessa rideterminato definitivamente il presunto credito dell'intimante.
I donatari, inoltre, eccepivano l'intervenuto spirare del termine di prescrizione in ordine alla eventuale azione revocatoria da esercitarsi rispetto alle donazioni stesse.
Gli opponenti chiedevano, pertanto, dichiararsi la litispendenza e, comunque, la nullità e/o inefficacia del precetto.
Si costituiva in giudizio la opposta che contestava tutti i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice, con ordinanza del 7 marzo 2024, non riteneva sussistere i presupposti per dichiarare la invocata litispendenza e disporre la riunione, né quelli per la sospensione ex art. 295 c.p.c.. Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la remissione della causa in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025.
In detta ultima udienza, lette le note di trattazione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare va confermata l'ordinanza del 7 marzo 2024 in ordine alla insussistenza di litispendenza, di continenza e di riunione per i motivi ivi esposti e che qui si abbiano per integralmente recepiti per relationem.
Quanto al titolo azionato, occorre sottolineare che esso risulta essere, correttamente, il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lagonegro in data 18 giugno 1996.
In ordine a detto decreto ingiuntivo e al credito dallo stesso portato, parte opponente ne ha eccepito l'intervenuta prescrizione essendo lo stesso credito risalente all'anno 1996 e non risultando agli atti, pur in pendenza della procedura esecutiva Tribunale di Lagonegro
R.G.E. n. 23/2018 (dichiarata estinta in data 03.02.2022 per rinuncia del creditore procedente), validi atti interruttivi.
Parte opposta, invece, ritiene che sussistano tutti i presupposti per non ritenere prescritto il credito ed evidenzia, a sostegno di tale tesi, che “gli atti interruttivi della prescrizione sono stati tutti a cadenza inferiore al termine decennale: - 28/06/1996 notifica del decreto ingiuntivo;
- 09/06/2006 primo atto di precetto;
- 14/06/2006 notifica prima opposizione a precetto RG 464/2006; - 19/03/2013 pubblicazione della sentenza n. 129/2013 nel giudizio
RG 464/2006; - 20/12/2017 opposizione a precetto, giudizio RG 13/2018 ; - 24/11/2022 notifica della sentenza n. 129/2013; - 2023 opposizione giudizio RG 12/2022 (rectius
12/2023) - 2023 presente opposizione RG 762/2023”.
Al fine della decisione, occorre innanzitutto qualificare la domanda avanzata da parte opponete con l'opposizione che ci occupa. Nello specifico, l'azione incardinata dagli opponenti va qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., atteso che la contestazione tocca l'an della pretesa esercitata, essendo disconosciuto il diritto stesso di procedere ad esecuzione forzata, in particolare modo a mezzo della eccezione di prescrizione.
Riguardo alla invocata prescrizione occorre sottolineare che gli opponenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui al titolo esecutivo azionato (decreto ingiuntivo del 18.06.1996), poiché già in precedenza, nell'anno 2018 era stata incardinata una procedura esecutiva (n. 23/2018 R.G.E.) presso lo stesso Ufficio Giudiziario, dichiarata estinta in data 03.02.2022, con ordinanza del G.E. dott.ssa Giuliana Santa Trotta, per rinuncia del creditore procedente.
Orbene, posto che appare incontestata l'intervenuta estinzione della procedura n. 23/2018
R.G.E. per rinuncia del creditore procedente, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass.,9 maggio 2019, n. 12239) sottolinea che “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del provvedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., l'effetto stesso resterà istantaneo”.
Ne deriva che se il processo esecutivo si estingue, come nel caso del procedimento R.G.E.
n. 23/2018, per una condotta ascrivibile ad una inerzia “consapevole” del creditore procedente, deve ritenersi che la prescrizione del diritto di credito azionato sia stata interrotta con effetto istantaneo alla data di notificazione del precetto e poi del pignoramento, atteso che questi ultimi atti, escluso l'effetto di interruzione permanente collegato alla utile celebrazione e conclusione del processo di esecuzione forzata, degradano ad atti idonei a costituire in mora il debitore con valenza istantanea alla data del loro compimento.
Nel caso di specie, a fronte della intervenuta estinzione della procedura instaurata nel 2018, il nuovo termine di prescrizione va considerato operante a decorrere dalla notifica del precetto posto alla base del procedimento R.G.E. 23/2018, ovverosia a partire dal
20/12/2017.
Pertanto, la pretesa creditoria derivante dal decreto ingiuntivo del 18.06.1996 alla data di notifica del precetto del 2017 (20/12/2017) deve ritenersi inevitabilmente prescritta.
Alcuna efficacia interruttiva della prescrizione può, invece, essere riconosciuta, come invece invocato da parte opposta, alla notifica prima opposizione a precetto RG 464/2006
(14/06/2006), alla pubblicazione della sentenza n. 129/2013 nel giudizio RG 464/2006
(19/03/2013), alla opposizione a precetto, giudizio RG 13/2018 (20/12/2017), alla notifica della sentenza n. 129/2013 (24/11/2022), alla opposizione giudizio RG 12/2022 (rectius
12/2023), alla opposizione di cui al giudizio che ci occupa.
In particolare, l'opposizione a precetto non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all'esecuzione (ex multis, Cass., n. 17126 del 11/07/2017), salvo che sia disposta la sospensione dell'esecuzione (non presente nel caso che ci occupa), così che alcun effetto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione può essere invocato relativamente ai giudizi di opposizione a precetto e alle relative sentenze che li hanno decisi.
L'unico effetto interruttivo della prescrizione è dato dalla notifica dell'atto di precetto. In particolare, l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore
(con conseguente messa in mora di quest'ultimo), produce un effetto interruttivo a carattere istantaneo della prescrizione del relativo diritto di credito, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (art. 2943 c.c., comma 4 e art. 2945 c.c., comma 1).
L'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti deve, pertanto, ritenersi fondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio pari ad €.288.071,79 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta nonché con la riduzione della metà, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 762/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa: - accoglie l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto della creditrice opposta ad agire
[...]
esecutivamente nei confronti degli opponenti;
- condanna, altresì, la società opposta, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di parte opponente le spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.607,00 per esborsi ed in €.6.023,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 21 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 762/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto
PROMOSSA DA
nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], C.F.: , tutti Parte_3 CodiceFiscale_3 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
Pasquale DE LUCA ed elettivamente domiciliai come in atti
opponenti
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
giusta delibera assembleare di variazione della denominazione
[...]
sociale, atto per notaio del 19.07.2019 rep. 59590/30481), con sede in Parte_4
Napoli alla Via Santa Brigida n. 39, CF rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Spirito ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 all'atto di precetto con il quale la opposta intimava di pagare ai coniugi Parte_5
e la complessiva somma di €.288.071,79, oltre interessi di legge
[...] Parte_1
a decorrere dal 19.03.2013 (data della pubblicazione della sentenza n. 129/2013), precisando che, tale credito, deriva dal (titolo) decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di
Lagonegro in data 18 giugno 1996, in danno dei predetti coniugi, mentre Parte_2
e proponevano opposizione allo stesso atto di precetto notificatogli Parte_3 quali donatari degli immobili descritti nell'atto di precetto stesso. A sostegno dell'opposizione eccepivano in via preliminare la litispendenza con altri due giudizi di opposizione a precetto già pendenti innanzi il Tribunale di Lagonegro.
Eccepivamo, altresì, la prescrizione del credito essendo il titolo azionato risalente all'anno
1996 senza che la opposta avesse provato attività interruttive. Inoltre, sottolineavano come il richiamato decreto ingiuntivo fosse stato “sostanzialmente travolto dalla sentenza n.
129/2013 resa dal Tribunale di Lagonegro in data 19.03.2013 che, ancorché solo indicata nell'atto di precetto, non è stata però notificata unitamente al precetto”. Specificavano, pertanto, come tale sentenza, e non già il decreto ingiuntivo, costituisse il titolo esecutivo, avendo la stessa rideterminato definitivamente il presunto credito dell'intimante.
I donatari, inoltre, eccepivano l'intervenuto spirare del termine di prescrizione in ordine alla eventuale azione revocatoria da esercitarsi rispetto alle donazioni stesse.
Gli opponenti chiedevano, pertanto, dichiararsi la litispendenza e, comunque, la nullità e/o inefficacia del precetto.
Si costituiva in giudizio la opposta che contestava tutti i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice, con ordinanza del 7 marzo 2024, non riteneva sussistere i presupposti per dichiarare la invocata litispendenza e disporre la riunione, né quelli per la sospensione ex art. 295 c.p.c.. Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la remissione della causa in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025.
In detta ultima udienza, lette le note di trattazione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare va confermata l'ordinanza del 7 marzo 2024 in ordine alla insussistenza di litispendenza, di continenza e di riunione per i motivi ivi esposti e che qui si abbiano per integralmente recepiti per relationem.
Quanto al titolo azionato, occorre sottolineare che esso risulta essere, correttamente, il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lagonegro in data 18 giugno 1996.
In ordine a detto decreto ingiuntivo e al credito dallo stesso portato, parte opponente ne ha eccepito l'intervenuta prescrizione essendo lo stesso credito risalente all'anno 1996 e non risultando agli atti, pur in pendenza della procedura esecutiva Tribunale di Lagonegro
R.G.E. n. 23/2018 (dichiarata estinta in data 03.02.2022 per rinuncia del creditore procedente), validi atti interruttivi.
Parte opposta, invece, ritiene che sussistano tutti i presupposti per non ritenere prescritto il credito ed evidenzia, a sostegno di tale tesi, che “gli atti interruttivi della prescrizione sono stati tutti a cadenza inferiore al termine decennale: - 28/06/1996 notifica del decreto ingiuntivo;
- 09/06/2006 primo atto di precetto;
- 14/06/2006 notifica prima opposizione a precetto RG 464/2006; - 19/03/2013 pubblicazione della sentenza n. 129/2013 nel giudizio
RG 464/2006; - 20/12/2017 opposizione a precetto, giudizio RG 13/2018 ; - 24/11/2022 notifica della sentenza n. 129/2013; - 2023 opposizione giudizio RG 12/2022 (rectius
12/2023) - 2023 presente opposizione RG 762/2023”.
Al fine della decisione, occorre innanzitutto qualificare la domanda avanzata da parte opponete con l'opposizione che ci occupa. Nello specifico, l'azione incardinata dagli opponenti va qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c., atteso che la contestazione tocca l'an della pretesa esercitata, essendo disconosciuto il diritto stesso di procedere ad esecuzione forzata, in particolare modo a mezzo della eccezione di prescrizione.
Riguardo alla invocata prescrizione occorre sottolineare che gli opponenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui al titolo esecutivo azionato (decreto ingiuntivo del 18.06.1996), poiché già in precedenza, nell'anno 2018 era stata incardinata una procedura esecutiva (n. 23/2018 R.G.E.) presso lo stesso Ufficio Giudiziario, dichiarata estinta in data 03.02.2022, con ordinanza del G.E. dott.ssa Giuliana Santa Trotta, per rinuncia del creditore procedente.
Orbene, posto che appare incontestata l'intervenuta estinzione della procedura n. 23/2018
R.G.E. per rinuncia del creditore procedente, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass.,9 maggio 2019, n. 12239) sottolinea che “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del provvedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., l'effetto stesso resterà istantaneo”.
Ne deriva che se il processo esecutivo si estingue, come nel caso del procedimento R.G.E.
n. 23/2018, per una condotta ascrivibile ad una inerzia “consapevole” del creditore procedente, deve ritenersi che la prescrizione del diritto di credito azionato sia stata interrotta con effetto istantaneo alla data di notificazione del precetto e poi del pignoramento, atteso che questi ultimi atti, escluso l'effetto di interruzione permanente collegato alla utile celebrazione e conclusione del processo di esecuzione forzata, degradano ad atti idonei a costituire in mora il debitore con valenza istantanea alla data del loro compimento.
Nel caso di specie, a fronte della intervenuta estinzione della procedura instaurata nel 2018, il nuovo termine di prescrizione va considerato operante a decorrere dalla notifica del precetto posto alla base del procedimento R.G.E. 23/2018, ovverosia a partire dal
20/12/2017.
Pertanto, la pretesa creditoria derivante dal decreto ingiuntivo del 18.06.1996 alla data di notifica del precetto del 2017 (20/12/2017) deve ritenersi inevitabilmente prescritta.
Alcuna efficacia interruttiva della prescrizione può, invece, essere riconosciuta, come invece invocato da parte opposta, alla notifica prima opposizione a precetto RG 464/2006
(14/06/2006), alla pubblicazione della sentenza n. 129/2013 nel giudizio RG 464/2006
(19/03/2013), alla opposizione a precetto, giudizio RG 13/2018 (20/12/2017), alla notifica della sentenza n. 129/2013 (24/11/2022), alla opposizione giudizio RG 12/2022 (rectius
12/2023), alla opposizione di cui al giudizio che ci occupa.
In particolare, l'opposizione a precetto non impedisce di per sé al creditore di dare inizio all'esecuzione (ex multis, Cass., n. 17126 del 11/07/2017), salvo che sia disposta la sospensione dell'esecuzione (non presente nel caso che ci occupa), così che alcun effetto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione può essere invocato relativamente ai giudizi di opposizione a precetto e alle relative sentenze che li hanno decisi.
L'unico effetto interruttivo della prescrizione è dato dalla notifica dell'atto di precetto. In particolare, l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore
(con conseguente messa in mora di quest'ultimo), produce un effetto interruttivo a carattere istantaneo della prescrizione del relativo diritto di credito, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (art. 2943 c.c., comma 4 e art. 2945 c.c., comma 1).
L'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti deve, pertanto, ritenersi fondata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio pari ad €.288.071,79 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta nonché con la riduzione della metà, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 762/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa: - accoglie l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto della creditrice opposta ad agire
[...]
esecutivamente nei confronti degli opponenti;
- condanna, altresì, la società opposta, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di parte opponente le spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in €.607,00 per esborsi ed in €.6.023,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 21 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara