TRIB
Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/03/2024, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile
Il Presidente Delegato, dr.ssa Rossana Zappasodi ha pronunciato ex artt. 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21546/2023 iscritta in data 12.12.2023 (a fronte di un deposito telematico effettuato in data 7.12.2023) da
Avv. TIZZANI Victor Felice in proprio, elettivamente domiciliato in Torino, presso il proprio studio.
- PARTE OPPONENTE - contro
, domiciliato ex lege in Torino, presso Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato.
- PARTE OPPOSTA CONTUMACE -
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del
27.3.2024
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voler nuovamente valutare la congruenza e correttezza della proposta di parcella a suo tempo presentata (doc. 5), e/o alternativamente provvedendo a liquidare voci ed importi nella misura che la S.V. Ill.ma riterrà corretta e disponendo, in aggiunta, il riconoscimento delle spese e delle attività sostenute per l'odierna impugnazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. TIZZANI Victor Felice propone opposizione avverso il decreto
1 emesso in data 13-16.10.2023 (comunicato in data 7.11.2023), con il quale il
Tribunale di Torino, Sezione GIP, ha liquidato in € 1.009,00 oltre accessori, i compensi per le prestazioni svolte nel proc. n. 14581/2022 RG GIP (n.
18969/2022 RGNR) a favore di e , Parte_1 Parte_2
persone offese e parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato in data
15.5.2023 a decorrere dal 10.5.2023.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne è Controparte_1
stata dichiarata la contumacia.
2. Parte opponente si duole della non congruità della somma liquidata sull'assunto (ritenuto erroneo) che il procedimento doveva essere considerato di minima complessità, nonché dell'omesso aumento previsto per la presenza di più parti assistite ex art. 12 comma 2 DM n. 55/2014.
3. Come emerge dalla richiesta del 21.9.2023 (e precisato in sede di chiarimenti all'udienza del 21.3.2024), l'Avv. Tizzani aveva chiesto la liquidazione dei compensi relativi all'attività svolta nelle fasi di indagini e udienza preliminare, conclusasi con il decreto di rinvio a giudizio di CP_2
per il reato di cui all'art. 612 bis commi 1 e 2 c.p. ai danni dei suoi
[...]
assistiti (per il quale era stata anche disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa).
In particolare, nel decreto qui opposto sono stati liquidati i compensi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (come richiesto) per un importo prossimo ai minimi assoluti previsti (già operata la riduzione ex art. 106 bis
TUSG) e senza l'aumento richiesto nella misura del 15% ex art. 12 comma 2
DM n. 55/2014 per la presenza di più parti assistite aventi la stessa posizione processuale.
4. Dalla disamina della documentazione prodotta, va innanzitutto precisato che esulano dalla liquidazione le attività svolte prima dell'ammissione al PSS, posto che questa è intervenuta solo a far data dal 10.5.2023 e quindi successivamente alla presentazione della querela, all'assunzione delle sommarie informazioni ed alla richiesta e applicazione della misura cautelare al (del 23.12.2022), ma riguarda solo quella svolta poco prima della CP_2
2 richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM (del 21.6.2023) e il successivo svolgimento dell'udienza preliminare ove i due assistiti si erano costituiti parti civili, così che è limitatamente a questa fase che va valutata la congruità di quanto liquidato;
in proposito, quindi, va considerato il limitato apporto di studio ulteriore effettuato, atteso che l'Avv. Tizzani era già stato nominato difensore di fiducia ed aveva quindi già seguito anche tutte le fasi svolte in precedenza.
Va inoltre preso atto della tipologia del reato contestato e delle circostanze del caso concreto come descritte negli atti di indagine prodotti, nonché il procedimento svolto avanti al GIP, ove la difesa si è limitata a depositare uno scarno atto di costituzione di parte civile e a presenziare all'udienza preliminare del 19.9.2023.
Tutto ciò considerato, il compenso liquidato risulta congruo in quanto:
- ai sensi dell'art. 82 primo comma TUSG l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”;
- tenuto conto dell'impegno in effetti profuso nella fase successiva all'ammissione al PSS, nonché alla modestia del titolo di reato contestato e delle modalità della sua asserita commissione, non è accoglibile la censura circa la non congruità dell'importo minimo liquidato, specie considerando la doverosa ed opportuna proporzione con la liquidazione di attività difensive svolte in relazione a reati ben più gravi e con contesti processuali senz'altro di maggiore complessità;
- va osservato inoltre che, peraltro, lo stesso Protocollo d'Intesa invocato dall'opponente, al di là del suo valore non vincolante, fa salva la valutazione della concreta attività richiesta ed espletata nel procedimento svolto (e rispetto alla quale parte ricorrente ha omesso una trattazione specifica limitandosi a rivalutare la congruità della liquidazione operata con il decreto opposto);
- l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 12 comma 2 DM n. 55/2014 è discrezionale (ferma restando la fissazione della percentuale prevista in caso
3 lo si ritenga applicabile e l'obbligo di motivazione) come più volte statuito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 6005/2020) e nel caso in esame in relazione alle fasi per le quali viene richiesta la liquidazione non si ritiene vi sia stata una difesa distinta per ciascuna delle due persone offese, atteso il limitato compito svolto e avuto riguardo al tenore pressoché identico delle costituzioni di parte civile depositate all'udienza preliminare (cfr. ex multis
Cass. n. 7774/2023).
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Nulla deve essere disposto in punto spese, attesa la contumacia del
. CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione.
Nulla per le spese.
Torino, 29.3.2024
Il Presidente Delegato dr.ssa Rossana Zappasodi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile
Il Presidente Delegato, dr.ssa Rossana Zappasodi ha pronunciato ex artt. 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21546/2023 iscritta in data 12.12.2023 (a fronte di un deposito telematico effettuato in data 7.12.2023) da
Avv. TIZZANI Victor Felice in proprio, elettivamente domiciliato in Torino, presso il proprio studio.
- PARTE OPPONENTE - contro
, domiciliato ex lege in Torino, presso Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato.
- PARTE OPPOSTA CONTUMACE -
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del
27.3.2024
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voler nuovamente valutare la congruenza e correttezza della proposta di parcella a suo tempo presentata (doc. 5), e/o alternativamente provvedendo a liquidare voci ed importi nella misura che la S.V. Ill.ma riterrà corretta e disponendo, in aggiunta, il riconoscimento delle spese e delle attività sostenute per l'odierna impugnazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. TIZZANI Victor Felice propone opposizione avverso il decreto
1 emesso in data 13-16.10.2023 (comunicato in data 7.11.2023), con il quale il
Tribunale di Torino, Sezione GIP, ha liquidato in € 1.009,00 oltre accessori, i compensi per le prestazioni svolte nel proc. n. 14581/2022 RG GIP (n.
18969/2022 RGNR) a favore di e , Parte_1 Parte_2
persone offese e parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato in data
15.5.2023 a decorrere dal 10.5.2023.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne è Controparte_1
stata dichiarata la contumacia.
2. Parte opponente si duole della non congruità della somma liquidata sull'assunto (ritenuto erroneo) che il procedimento doveva essere considerato di minima complessità, nonché dell'omesso aumento previsto per la presenza di più parti assistite ex art. 12 comma 2 DM n. 55/2014.
3. Come emerge dalla richiesta del 21.9.2023 (e precisato in sede di chiarimenti all'udienza del 21.3.2024), l'Avv. Tizzani aveva chiesto la liquidazione dei compensi relativi all'attività svolta nelle fasi di indagini e udienza preliminare, conclusasi con il decreto di rinvio a giudizio di CP_2
per il reato di cui all'art. 612 bis commi 1 e 2 c.p. ai danni dei suoi
[...]
assistiti (per il quale era stata anche disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa).
In particolare, nel decreto qui opposto sono stati liquidati i compensi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (come richiesto) per un importo prossimo ai minimi assoluti previsti (già operata la riduzione ex art. 106 bis
TUSG) e senza l'aumento richiesto nella misura del 15% ex art. 12 comma 2
DM n. 55/2014 per la presenza di più parti assistite aventi la stessa posizione processuale.
4. Dalla disamina della documentazione prodotta, va innanzitutto precisato che esulano dalla liquidazione le attività svolte prima dell'ammissione al PSS, posto che questa è intervenuta solo a far data dal 10.5.2023 e quindi successivamente alla presentazione della querela, all'assunzione delle sommarie informazioni ed alla richiesta e applicazione della misura cautelare al (del 23.12.2022), ma riguarda solo quella svolta poco prima della CP_2
2 richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM (del 21.6.2023) e il successivo svolgimento dell'udienza preliminare ove i due assistiti si erano costituiti parti civili, così che è limitatamente a questa fase che va valutata la congruità di quanto liquidato;
in proposito, quindi, va considerato il limitato apporto di studio ulteriore effettuato, atteso che l'Avv. Tizzani era già stato nominato difensore di fiducia ed aveva quindi già seguito anche tutte le fasi svolte in precedenza.
Va inoltre preso atto della tipologia del reato contestato e delle circostanze del caso concreto come descritte negli atti di indagine prodotti, nonché il procedimento svolto avanti al GIP, ove la difesa si è limitata a depositare uno scarno atto di costituzione di parte civile e a presenziare all'udienza preliminare del 19.9.2023.
Tutto ciò considerato, il compenso liquidato risulta congruo in quanto:
- ai sensi dell'art. 82 primo comma TUSG l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati “in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”;
- tenuto conto dell'impegno in effetti profuso nella fase successiva all'ammissione al PSS, nonché alla modestia del titolo di reato contestato e delle modalità della sua asserita commissione, non è accoglibile la censura circa la non congruità dell'importo minimo liquidato, specie considerando la doverosa ed opportuna proporzione con la liquidazione di attività difensive svolte in relazione a reati ben più gravi e con contesti processuali senz'altro di maggiore complessità;
- va osservato inoltre che, peraltro, lo stesso Protocollo d'Intesa invocato dall'opponente, al di là del suo valore non vincolante, fa salva la valutazione della concreta attività richiesta ed espletata nel procedimento svolto (e rispetto alla quale parte ricorrente ha omesso una trattazione specifica limitandosi a rivalutare la congruità della liquidazione operata con il decreto opposto);
- l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 12 comma 2 DM n. 55/2014 è discrezionale (ferma restando la fissazione della percentuale prevista in caso
3 lo si ritenga applicabile e l'obbligo di motivazione) come più volte statuito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 6005/2020) e nel caso in esame in relazione alle fasi per le quali viene richiesta la liquidazione non si ritiene vi sia stata una difesa distinta per ciascuna delle due persone offese, atteso il limitato compito svolto e avuto riguardo al tenore pressoché identico delle costituzioni di parte civile depositate all'udienza preliminare (cfr. ex multis
Cass. n. 7774/2023).
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Nulla deve essere disposto in punto spese, attesa la contumacia del
. CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione.
Nulla per le spese.
Torino, 29.3.2024
Il Presidente Delegato dr.ssa Rossana Zappasodi
4