Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 30 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2560/2023
Promossa da
(c.f. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avvocato Parte 1
ANNA MARIA BALSAMO, nel cui studio in Paternò ha eletto domicilio, via Ludovico Ariosto, 3
-ricorrente-
Contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
Controparte_2 (c.f. P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIA LEONE, nel cui studio in Siracusa ha eletto domicilio, via Necropoli Grotticelle, 26, sc. A, int. 2
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
riguardo all'intimazione di pagamento impugnata, eccepiva il difetto di motivazione, lamentando la mancata indicazione delle modalità di calcolo delle somme intimate (anche in ordine agli interessi moratori), la mancata allegazione degli atti presupposti e, dunque, la presenza di una motivazione solo per relationem. Rilevava pertanto la nullità e l'illegittimità del suddetto atto in quanto carente di motivazione, prevista per tutti gli atti amministrativi dall'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 e dall'art. 7 della legge 27/7/2000 n. 212, deducendo che ciò avesse arrecato pregiudizio al proprio diritto di difesa.
Sempre con riferimento all'intimazione di pagamento, eccepiva la nullità e l'illegittimità della stessa in quanto emessa in assenza di una valida e regolare notifica dei prodromici avvisi di addebito.
Richiamava sul punto il disposto dell'art. 50, comma 1, del DPR 602/1973, secondo cui il concessionario potesse procedere ad espropriazione forzata decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella e, sulla scorta dello stesso, evidenziava che nella specie la notifica degli avvisi di addebito costituisse presupposto essenziale di legittimità degli atti successivi e dunque dell'intimazione di pagamento e che, in assenza della stessa, dovesse ritenersi illegittimo l'atto impugnato. Rilevava che fosse mancata nella specie la prova dell'esistenza della pretesa creditoria imperniata proprio sulla regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento. Eccepiva inoltre l'omessa sottoscrizione dei ruoli, in violazione dell'art. 12 co. 4 del DPR 602/1973, secondo cui il ruolo dovesse essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, e, considerato che solo con la suddetta sottoscrizione il ruolo diventasse esecutivo,
lamentava il mancato perfezionamento nella specie del titolo esecutivo. Osservava inoltre che il vizio di sottoscrizione del ruolo comportasse l'invalidità della cartella, in quanto presupposto dell'emissione della stessa.
Nel merito eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria e, precisamente, dei crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito, deducendo l'inesigibilità degli stessi per intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.Lgs. 46/1999, nonché la loro estinzione per prescrizione ex art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Osservava che, anche nell'ipotesi di regolare notifica degli avvisi di addebito, fra le date di notifica degli stessi e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, eseguita il 27/1/2023, fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi. Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., evidenziando che in materia contributiva la prescrizione potesse essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e, in mancanza, potesse essere rilevata d'ufficio dal giudice. Insisteva
nell'applicazione del termine quinquennale, deducendo che la mancata impugnazione della cartella nei termini di legge non determinasse la trasformazione del suddetto termine breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c. Chiedeva in definitiva, la sospensione dell'esecuzione dei ruoli, attesa la fondatezza dell'opposizione (fumus boni iuris) e il pregiudizio economico che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione (periculum in mora); nel merito chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito per le ragioni esposte in ricorso, la cancellazione di ogni importo iscritto a ruolo e la declaratoria di non dovutezza delle somme richieste;
in via subordinata, chiedeva infine la riduzione del credito vantato dal concessionario e la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
Con decreto dell'11/3/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Il ricorrente provvedeva alla rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti degli enti resistente ed, instauratosi correttamente il contraddittorio, con memoria del 6/9/2023 si costituiva in giudizio l'CP 1. L'ente previdenziale esponeva che, con l'atto impugnato, fosse stato intimato il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti relativi ai periodi indicati;
eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24,
comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebito come da documentazione che allegava. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi,
inerente a vizi di forma e di notifica, che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Contestava inoltre l'eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati, osservando che le omissioni contributive contestate risultassero specificate quanto a causali e a periodi. Rilevava la regolare notifica degli avvisi di addebito, eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria (D.M. 9 aprile 2001), riportando anche la disciplina relativa alla notifica per compiuta giacenza riguardante i casi di irreperibilità del destinatario all'indirizzo di residenza. Nel merito e con riferimento all'eccezione di prescrizione, assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedeva che, all'eventuale accoglimento della stessa,
dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva e non anche di annullamento dei titoli. Concludeva osservando che, avuto riguardo alle date di notifica degli avvisi di addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' Controparte_3 la
,
prescrizione non fosse maturata anche a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'intervenuta normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus, per complessivi 542 giorni. Chiedeva in definitiva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della
CP_4 il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 421 c.p.c. ovvero che l'CP 1 fosse ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario stesso. 'eccependo innanzitutto la propria Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_5
carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure inerenti all'omessa notifica degli avvisi di addebito, alla prescrizione, alla decadenza, all'inesistenza della pretesa creditoria e all'omessa sottoscrizione dei ruoli, in quanto inerenti al merito e dunque di competenza esclusiva dell'ente impositore, ovvero estranee al procedimento di riscossione esattoriale. Evidenziava che non fossero stati impugnati atti direttamente riferibili al concessionario e formulava richiesta di manleva ex art. 39 del D.Lgs. 112/99 nei confronti dell' CP_1 e della CP 4 quali enti impositori, dall'obbligo della rifusione delle spese processuali. In considerazione della regolare notifica degli avvisi di addebito, eccepiva l'inammissibilità delle censure di merito in quanto proposte oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla suddetta notifica, nonché l'inammissibilità delle censure relative a vizi formali, anch'esse proposte tardivamente, oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
previsto per le opposizioni agli atti esecutivi. Rilevava inoltre l'infondatezza dell'eccezione di omessa sottoscrizione dei ruoli e la tardività dell'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, proposta oltre il riferito termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione stessa.
Osservava che l'atto impugnato costituisse un mero “avviso bonario di pagamento" che non prevedeva, in conformità al modello ministeriale, la allegazione degli atti presupposti ma solo l'indicazione dei riferimenti identificativi di questi ultimi e quindi del credito ingiunto. Evidenziava
pertanto la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto conforme al modello ministeriale approvato e ai requisiti ivi previsti nonchè contenente l'espresso richiamo agli avvisi di addebito ad essa sottesi. Rilevava ancora il mancato decorso del termine di prescrizione a causa della sospensione prevista dalla normativa emergenziale, con la conseguenza che nessuna prescrizione fosse maturata nella specie, anche a causa della notifica dell'atto impugnato e di altra intimazione di pagamento, n. 29320229019708612, che avevano avuto effetto interruttivo. Chiedeva infine la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, stante l'assenza dei presupposti di legge;
chiedeva inoltre la declaratoria di inammissibilità per tardività delle eccezioni relative al merito della pretesa e ad asseriti vizi formali degli atti opposti;
chiedeva in ogni caso dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'eccepita prescrizione e a tutte le censure estranee al proprio ambito di operatività, con conseguente manleva dall'obbligo di rifusione delle spese processuali;
chiedeva in definitiva il rigetto di tutte le domande siccome infondate e la condanna alle spese.
L'opponente depositava note di trattazione, con le quali contestava la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, lamentando la mancata produzione delle raccomandate informative. Insisteva
nell'intervenuta prescrizione successiva, tenuto conto che il concessionario non avesse dato prova di eventuali atti interruttivi e che il periodo di sospensione da prendere in considerazione fosse di soli
128 giorni.
Con successive note del 15/4/2024, l'opponente deduceva di non aver notificato il ricorso alla CP 4
[...] in quanto ente non legittimato passivo nel giudizio e si opponeva al cumulo nelle specie dei due periodi di sospensione invocati dagli enti resistenti. Per il resto, faceva erroneamente riferimento ad atti impugnati in altro giudizio (n. 8806/2023 RG) e concludeva osservando che fosse maturata la prescrizione con riguardo ai crediti di cui ai primi due avvisi di addebito e, con riguardo al terzo, che non fosse stata fornita alcuna prova della sua notifica.
Con provvedimento del 16/4/2024, alla luce del contenuto delle suddette note dalle quali era emersa la sussistenza di altro giudizio avente ad oggetto anche gli atti in esame, la parte ricorrente veniva invitata a chiarire quali fossero gli atti effettivamente impugnati, ed il decidente prendeva atto della dichiarazione proveniente da detta ultima relativa al mancato esercizio dell'azione nei confronti della
CP_4 Anche l' Controparte_2 depositava note autorizzate e note di trattazione con le quali contestava l'eccezione di prescrizione, dovendo trovare applicazione per i crediti già affidati al concessionario (come quelli in esame) la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza della durata di 542 giorni, di cui all'art. 68 del DL 18/2020, conv. con l. 27/2020. Stante il mancato decorso del termine quinquennale, insisteva dunque nella dovutezza dei crediti previdenziali. Chiedeva inoltre che, ai fini della decisione, non fossero prese in considerazione le deduzioni contenute negli scritti difensivi di parte ricorrente relative ad altra intimazione di pagamento e ad altro giudizio. Con provvedimento del 15/10/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 30 aprile 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
*****
Con riguardo agli avvisi di addebito opposti, occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica degli stessi e, unitamente ad essa, il rilievo sollevato dagli enti di inammissibilità
dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24,
comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass.
3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica dei riferiti atti e, in detta ipotesi,
accertare la regolarità della stessa.
Or, con riferimento ad essi, l'CP_1 ha prodotto i referti di notifica dai quale si evince che la notifica
è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che gli avvisi di addebito n.
59320160001689359000 (1) e n. 59320160005899633000 (2) sono stati notificati presso la residenza del ricorrente in Belpasso, via Fleming, 27, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art 2700 c.c.,
avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato…..“ (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere”.
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012).
Nella specie, pertanto, l'avviso di addebito n. 59320160001689359000 (1) risulta notificato in data
22/6/2016 e l'avviso di addebito n. 59320160005899633000 (2) in data 22/12/2016. Peri suddetti atti impugnati, infatti, la notifica deve considerarsi avvenuta nelle date indicate negli avvisi di ricevimento sottoscritti dal consegnatario;
non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che i suddetti avvisi di ricevimento, debitamente consegnati presso la residenza del ricorrente, risultano sottoscritti da persona ivi rinvenuta. Dall'esame degli avvisi di ricevimento si evince inoltre il numero della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra gli stessi e i relativi avvisi di addebito.
Venendo ora all'esame dell'avviso di addebito n. 59320170003923766000 (3), occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la notifica dell'atto di accertamento eseguita per mezzo del servizio postale, anche nell'ipotesi in cui al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto, dichiarando che in tali casi la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell'avviso nella cassetta postale (Cass., Ordinanza n. 10131 depositata il 28
maggio 2020).
La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di notificazione dell'atto impositivo eseguita direttamente per posta dall'Ufficio finanziario ed, in particolare, in caso di mancato recapito dell'atto per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario,
debba farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890
del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato (Cass. Sez.
6-5, Ordinanza n. 2047 del 2/2/2016).
Non occorre pertanto la spedizione di una raccomandata contenente il suddetto avviso di giacenza
(prevista invece per le notifiche eseguite dall'Ufficiale Giudiziario ex art. 140 c.p.c. alle quali si applica la disciplina di cui alla legge n. 890/1982), non essendo questa prevista dal regolamento del servizio di recapito postale al quale bisogna far riferimento per il procedimento notificatorio in esame.
Alla luce del suddetto orientamento ormai costante della Suprema Corte (prima dell'Ordinanza n.
10131/2020 dianzi citata: Sentenza n. 14501 del 15/7/2016 e Ordinanza n. 9240 del 3/4/2019), ai fini della ritualità della notificazione in esame, non è necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982. Ed infatti, in detto procedimento di notificazione semplificato trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Da ultimo, con Ordinanza n. 2339/2021 la Suprema Corte, confermando i principi suindicati, ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito eseguita con raccomandata, c.d. CAD.
Ne consegue che le censure sollevate dal ricorrente in ordine alle modalità di notificazione degli avvisi di addebito devono ritenersi prive di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, con riferimento all'avviso di addebito suindicato n.
59320170003923766000 (3), l'CP_1 ha prodotto l'avviso di ricevimento nel quale è riportato il numero della raccomandata e la data in cui è stata rilasciato l'avviso di giacenza (12/1/2018). La
notifica dell'avviso di addebito in esame deve pertanto ritenersi perfezionata per "compiuta giacenza"
decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del suddetto avviso nella cassetta postale, e dunque nella data del 22/1/2018. Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva - e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica dei suddetti atti – non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, "deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo
(rappresentata dal rilievo di intervenuta prescrizione maturata prima della notifica dei suddetti atti)
nonché la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (integrata dalle eccezioni di decadenza dall'iscrizione a ruolo e di omessa notifica degli atti medesimi).
Dall'accertata regolare notifica degli avvisi di addebito consegue, altresì, l'infondatezza (oltre che l'inammissibilità di cui si dirà oltre) dell'eccezione di illegittimità dell'intimazione di pagamento per asserita omessa notifica degli atti presupposti.
Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Procedendo dunque alla verifica della dedotta prescrizione successiva si rileva che, con riferimento all'avviso di addebito n. 59320160001689359000 (1), l'opposizione deve essere accolta.
Si osserva infatti che, dalla data di notifica di detto atto (22/6/2016) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (27/1/2023), è decorso del termine di prescrizione, pur tenendo conto del periodo di sospensione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale (essendo il termine quinquennale spirato nel dicembre 2022). Con riguardo alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, rileva la produzione in giudizio della relata dalla quale si evince la notifica presso la residenza del ricorrente in Belpasso, via Fleming,
22, nella suddetta data del 27/1/2023, mediante consegna alla “mamma" convivente, con allegata distinta di postalizzazione relativa, fra le tante raccomandate, anche alla raccomandata informativa nei confronti del destinatario.
Da quanto detto discende che i crediti di cui all'avviso di addebito suindicato debbano ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa all'avviso di addebito medesimo.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui "la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento
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di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'CP_1 che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)" (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ciò posto, si osserva che, invece, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320160005899633000
(2) e n. 59320170003923766000 (3), l'opposizione non può essere accolta. Ed infatti, dalle date di notifica dei suddetti atti (rispettivamente, 22/12/2016 e 22/1/2018) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (27/1/2023), il termine di prescrizione non
è spirato a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale frattanto intervenuta.
Al riguardo, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COV ID-19, e ciò
come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla 1. 27/2020, secondo cui "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione...".
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (27/1/2023) il termine di prescrizione non era ancora decorso (la prescrizione sarebbe infatti maturata, rispettivamente, nel giugno 2023 e nel luglio 2024),
con la conseguenza che i crediti portati dagli avvisi di addebito in esame e dunque dall'intimazione di pagamento impugnata non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
Si aggiunga che l' non ha provato la notifica dell'intimazione di Controparte_5
pagamento n. 29320229019708612000 versata in atti e comprendente anche i due avvisi di addebito in esame, nn. 59320160005899633000 (2) e 59320170003923766000 (3), con la conseguenza che, ai fini delle valutazioni che ci occupano, non può tenersi conto di detta intimazione.
In definitiva, per quanto attiene agli avvisi di addebito suindicati, premessa l'inammissibilità
dell'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi di cui si è detto, l'opposizione all'esecuzione non può
trovare accoglimento e va pertanto rigettata.
Va, infine, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento impugnata,
integrante un'opposizione agli atti esecutivi.
Deve infatti qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale dell'intimazione di pagamento, eccependone, come nel caso di specie,
la nullità ed illegittimità per difetto di motivazione, per omessa o irregolare notifica degli atti prodromici e per mancata sottoscrizione dei ruoli. Ne consegue che, qualora detta opposizione venga proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., la stessa debba ritenersi inammissibile. Nella specie, detto termine non risulta rispettato, essendo stata l'intimazione di pagamento notificata in data 27/1/2023 ed essendo stato depositato il ricorso in opposizione solo in data 2/3/2023.
Avuto riguardo all'esito della controversia e tenuto conto degli importi degli avvisi di addebito opposti, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente nella misura della tre quarti e compensate per la restante parte.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Con riguardo ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320160001689359000 (1), dichiara inammissibili l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa all'avviso di addebito suindicato;
Rigetta nel resto;
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno degli enti resistenti e in ragione dei tre quarti, delle spese processuali che liquida nell'intero nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
compensa la restante parte.
Così deciso in Catania il 30 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio