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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3632 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3632 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv.to Alessandro Parisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Lamezia Terme
(CZ), alla via Indipendenza, n. 93
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to Andrea Baldino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, alla via De Rada, n. 7
- RESISTENTE –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO– 2
OGGETTO: regolamentazione di affido e mantenimento di minore nato da convivenza more uxorio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.3.2025 dinanzi al relatore, le parti chiedevano recepirsi l'accordo tra loro intervenuto. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda introduttiva.
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio nato dalla convivenza more uxorio con ( , nato il Controparte_1 Persona_1
19.11.2016). Costituitosi il resistente, all'udienza del 24.3.2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal giudice e i difensori ne chiedevano il recepimento alle seguenti condizioni:
1) affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2) assegnazione alla ricorrente, in quanto collocataria, del godimento della casa familiare;
3) libero diritto di visita, nel corso della settimana, in favore del padre, il quale potrà altresì tenere con sé un giorno infrasettimanale - che in mancanza Per_1
di diversi accordi tra le parti si indica nel mercoledì - con pernottamento e a fine settimana alterni, con la precisazione che per fine settimana si intenderà il venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica;
il bambino trascorrerà con i genitori in forma alternata le principali festività e venti giorni consecutivi con il papà durante il periodo estivo;
4) mantenimento a carico del resistente pari ad euro 200,00 mensili oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
L'accordo raggiunto tra le parti può certamente essere recepito dal Tribunale in quanto corrispondente all'interesse del minore, del quale è previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale, con ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario e regolamentazione dei diritti e degli obblighi, anche economici, di quest'ultimo, secondo le prevedibili esigenze di e le Per_1
possibilità economiche dei genitori (dovendosi comunque valorizzare, nella regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, l'assegnazione in godimento alla ricorrente della casa coniugale, di proprietà del resistente). 3
Sempre l'accordo intervenuto tra le parti legittima l'integrale compensazione tra le stesse delle spese e competenze del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1) regola l'affido, il mantenimento e il collocamento del minore Per_1
(nato a [...] il [...]) in conformità all'accordo intervenuto
[...]
tra i genitori, come compendiato in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite.
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma