CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
2508/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno
4/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. GIOVANNI PASCONE
appellante
E
Controparte_1
Avv. STEFANO GENOVESE
appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6599/2023 pubblicata in data 22/6/2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9/10/2023, ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di
Roma ha respinto l'opposizione proposta dalla società, ex art. 615 c.p.c., avverso le “cartelle esattoriali contenute nel cassetto fiscale (comunque in possesso di ”, ancorché corrisposte o da corrispondere e, comunque, CP_2
oggetto di rateizzazioni in applicazione di benefici di legge, nonché per l'accertamento negativo del debito nei confronti dell' Erario per debiti contributivi con conseguente declaratoria della prescrizione “medio tempore” maturatasi della quale ha chiesto l'accertamento in via incidentale, sostenendo il vizio di notifica delle cartelle.
2. Radicatosi il contraddittorio, ha resistito al gravame eccependo, in CP_2
via preliminare, l'inammissibilità dell'appello sotto il duplice profilo della genericità del gravame e della non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
nel merito, ha contestato il fondamento della domanda per intervenuta definitività del credito, inoppugnabilità delle cartelle e tardività dell'impugnazione, affermando l'avvenuta rituale notifica delle cartelle, come da prospetto riepilogativo contenuto nella memoria di costituzione.
3. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale.
4. con unico motivo di impugnazione parte appellante censura la sentenza di primo grado censurando l'omesso espletamento dell'attività istruttoria richiesta in primo grado - stante il principio dell'inversione dell'onere della prova, incombente sull'Agenzia -, con particolare riferimento alla produzione della documentazione relativa all'attività di riscossione attinente alle cartelle
2 esattoriali che non sono state prese in considerazione dal Tribunale, al fine di accertarne i vizi, sull'erroneo presupposto della genericità delle allegazioni di parte ricorrente
4.1. L'appellante ha, infine, richiamato la sentenza della Corte di cassazione a
SS.UU. n. 26283 del 6.9.2022 in materia di interesse ad agire per l'accertamento negativo della sussistenza dei crediti contenuti nell'estratto di ruolo.
5. L'appello è infondato. Ancorché gravi sull'agente per la riscossione l'onere di provare la pretesa contributiva, su parte ricorrente/opponente incombe l'onere - preliminare alla valutazione della prova - di una puntuale allegazione dei fatti posti a sostegno dell'opposizione e - quanto meno dell'indicazione degli atti impositivi, altro essendo la prova (a carico dell della CP_1
fondatezza della pretesa creditoria.
5.1. Sul punto la società non si confronta compiutamente con le motivazioni addotte dal primo giudice, il quale ha rilevato, in ordine alla genericità della domanda, che il ricorrente non ha neppure indicato i carichi oggetto dell'opposizione, limitandosi a fare un generico riferimento a quelli contenuti nel cassetto fiscale, che pure sono consultabili dal contribuente e dunque dal medesimo individuabili, senza nemmeno indicare se si tratti si ruoli erariali o contributivi, ai fini della valutazione sul riparto di competenza.
5.2. Pertanto, correttamente il Tribunale, in presenza di carenza allegatoria, ha inteso la domanda come “opposizione a tutti gli estratti di ruolo/carichi relativi
a contributi e relative sanzioni da cui la società risulta gravata”.
6. Quanto all'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito attraverso l'impugnazione del ruolo, deve rilevarsi, proprio sulla scorta della sentenza richiamata dall'appellante, che le Sezioni Unite Civili (con pronuncia n. 26283 del 2022), decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del
2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo agli artt.
6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
6.1. In particolare, è stato precisato che con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, prendendo le mosse dall' "indiscutibile recettizietà" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", avevano fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione, e in funzione di tale interesse, consistente nella necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori, che era stata riconosciuta l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo.
6.2. Questo perché, secondo il regime normativo allora vigente, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n.
21690/16) e, per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615
c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n.
212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), era stata poi limitata, nel regime
4 successivo, in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non era consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 9.
6.3. Con la pronuncia in esame, è stato evidenziato che quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali. Invero, si è dato atto che le sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913 e 13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.lgs. n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo;
che, inoltre, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda
Cass., sez. un., n. 28709/20).
7. La conseguenza è che il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle sezioni unite del 2015 è da ritenersi superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19).
7.1. Conseguentemente, non assume rilievo in tal caso la sollevata eccezione di prescrizione del credito preteso, in quanto proprio prima ancora di tale verifica, si impone la valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.
5 8. In questo ambito, le sezioni unite hanno precisato che l'intervento normativo di cui l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né ha valore retroattivo: alla stessa è stata riconosciuta la funzione di condizione dell'azione, avendo il legislatore inteso specificare quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, incide sull'interesse ad agire.
8.1. È su tale profilo della specificazione dell'interesse ad agire, quindi, che la norma ha inciso, e la stessa si estende fino al momento della decisione, sicché la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
8.2. Era, dunque, onere dell'appellante allegare e specificare di trovarsi in una delle circostanze, espressamente regolate dal legislatore, che concretizzano, secondo la specificazione compiuta dal legislatore, la effettiva esistenza del proprio interesse ad agire;
cioè dimostrando che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
8.3. Parte appellante, invero, nulla ha dedotto al riguardo;
ne consegue l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse ad agire, secondo quanto specificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito in L n. 215 del 2021.
6 9. L'appello deve essere, conclusivamente respinto, risultando ininfluente, per le ragioni sora esposte, l'attività istruttoria sollecitata e la prova della notifica di atti impositivi neppure individuati.
10. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile e defalcata la fase istruttoria non espletata, sono regolate secondo soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
11. Si dà, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna la società appellante al rimborso, in favore dell
[...]
, delle spese del grado che liquida in complessivi € Controparte_3
3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4.2.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
2508/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno
4/2/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. GIOVANNI PASCONE
appellante
E
Controparte_1
Avv. STEFANO GENOVESE
appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6599/2023 pubblicata in data 22/6/2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9/10/2023, ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di
Roma ha respinto l'opposizione proposta dalla società, ex art. 615 c.p.c., avverso le “cartelle esattoriali contenute nel cassetto fiscale (comunque in possesso di ”, ancorché corrisposte o da corrispondere e, comunque, CP_2
oggetto di rateizzazioni in applicazione di benefici di legge, nonché per l'accertamento negativo del debito nei confronti dell' Erario per debiti contributivi con conseguente declaratoria della prescrizione “medio tempore” maturatasi della quale ha chiesto l'accertamento in via incidentale, sostenendo il vizio di notifica delle cartelle.
2. Radicatosi il contraddittorio, ha resistito al gravame eccependo, in CP_2
via preliminare, l'inammissibilità dell'appello sotto il duplice profilo della genericità del gravame e della non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
nel merito, ha contestato il fondamento della domanda per intervenuta definitività del credito, inoppugnabilità delle cartelle e tardività dell'impugnazione, affermando l'avvenuta rituale notifica delle cartelle, come da prospetto riepilogativo contenuto nella memoria di costituzione.
3. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, con motivazione contestuale.
4. con unico motivo di impugnazione parte appellante censura la sentenza di primo grado censurando l'omesso espletamento dell'attività istruttoria richiesta in primo grado - stante il principio dell'inversione dell'onere della prova, incombente sull'Agenzia -, con particolare riferimento alla produzione della documentazione relativa all'attività di riscossione attinente alle cartelle
2 esattoriali che non sono state prese in considerazione dal Tribunale, al fine di accertarne i vizi, sull'erroneo presupposto della genericità delle allegazioni di parte ricorrente
4.1. L'appellante ha, infine, richiamato la sentenza della Corte di cassazione a
SS.UU. n. 26283 del 6.9.2022 in materia di interesse ad agire per l'accertamento negativo della sussistenza dei crediti contenuti nell'estratto di ruolo.
5. L'appello è infondato. Ancorché gravi sull'agente per la riscossione l'onere di provare la pretesa contributiva, su parte ricorrente/opponente incombe l'onere - preliminare alla valutazione della prova - di una puntuale allegazione dei fatti posti a sostegno dell'opposizione e - quanto meno dell'indicazione degli atti impositivi, altro essendo la prova (a carico dell della CP_1
fondatezza della pretesa creditoria.
5.1. Sul punto la società non si confronta compiutamente con le motivazioni addotte dal primo giudice, il quale ha rilevato, in ordine alla genericità della domanda, che il ricorrente non ha neppure indicato i carichi oggetto dell'opposizione, limitandosi a fare un generico riferimento a quelli contenuti nel cassetto fiscale, che pure sono consultabili dal contribuente e dunque dal medesimo individuabili, senza nemmeno indicare se si tratti si ruoli erariali o contributivi, ai fini della valutazione sul riparto di competenza.
5.2. Pertanto, correttamente il Tribunale, in presenza di carenza allegatoria, ha inteso la domanda come “opposizione a tutti gli estratti di ruolo/carichi relativi
a contributi e relative sanzioni da cui la società risulta gravata”.
6. Quanto all'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito attraverso l'impugnazione del ruolo, deve rilevarsi, proprio sulla scorta della sentenza richiamata dall'appellante, che le Sezioni Unite Civili (con pronuncia n. 26283 del 2022), decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del
2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo agli artt.
6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
6.1. In particolare, è stato precisato che con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, prendendo le mosse dall' "indiscutibile recettizietà" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", avevano fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione, e in funzione di tale interesse, consistente nella necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori, che era stata riconosciuta l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo.
6.2. Questo perché, secondo il regime normativo allora vigente, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.lgs. n. 546 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n.
21690/16) e, per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615
c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n.
212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), era stata poi limitata, nel regime
4 successivo, in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non era consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 9.
6.3. Con la pronuncia in esame, è stato evidenziato che quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali. Invero, si è dato atto che le sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913 e 13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.lgs. n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo;
che, inoltre, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda
Cass., sez. un., n. 28709/20).
7. La conseguenza è che il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle sezioni unite del 2015 è da ritenersi superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19).
7.1. Conseguentemente, non assume rilievo in tal caso la sollevata eccezione di prescrizione del credito preteso, in quanto proprio prima ancora di tale verifica, si impone la valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.
5 8. In questo ambito, le sezioni unite hanno precisato che l'intervento normativo di cui l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né ha valore retroattivo: alla stessa è stata riconosciuta la funzione di condizione dell'azione, avendo il legislatore inteso specificare quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, incide sull'interesse ad agire.
8.1. È su tale profilo della specificazione dell'interesse ad agire, quindi, che la norma ha inciso, e la stessa si estende fino al momento della decisione, sicché la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
8.2. Era, dunque, onere dell'appellante allegare e specificare di trovarsi in una delle circostanze, espressamente regolate dal legislatore, che concretizzano, secondo la specificazione compiuta dal legislatore, la effettiva esistenza del proprio interesse ad agire;
cioè dimostrando che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
8.3. Parte appellante, invero, nulla ha dedotto al riguardo;
ne consegue l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse ad agire, secondo quanto specificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito in L n. 215 del 2021.
6 9. L'appello deve essere, conclusivamente respinto, risultando ininfluente, per le ragioni sora esposte, l'attività istruttoria sollecitata e la prova della notifica di atti impositivi neppure individuati.
10. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile e defalcata la fase istruttoria non espletata, sono regolate secondo soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
11. Si dà, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna la società appellante al rimborso, in favore dell
[...]
, delle spese del grado che liquida in complessivi € Controparte_3
3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4.2.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
7