Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 6762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 7.1.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO 6762/2024
TRA Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Russo e
Michele Russo come in atti, con i quali è elettivamente domiciliato, come in ricorso RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pt Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: condanna al pagamento dei differenze retributive CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione cartolare MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.5.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso che:
- ha lavorato alle dipendenze di parte resistente, nell'arco temporale dal 4.1.2024 all'11.3.2024 con mansioni di manovale edile inquadrata nel 1° livello CCNL di categoria con contratto di lavoro full time;
- non ha ricevuto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, gli importi dovuti per retribuzioni, straordinario, cassa edile TFR e indennità di mancato preavviso, avendo ricevuto in costanza di rapporto unicamente la somma di euro 250; chiedeva a questo giudice dichiararsi il proprio diritto a percepire le differenze. retributive maturate con condanna della resistente al pagamento a tale titolo della somma complessiva di euro € 4.306,61.
Chiedeva altresì la condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari. Parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva. All'udienza del 18.11.2024 parte ricorrente rinunciava alle spettanze richieste per lavoro straordinario sicché, senza la necessità di ulteriori supplementi istruttori, la causa veniva rinviata per il deposito di nuovi conteggi, comprensivi di TFR e indennità di mancato preavviso e senza riconoscimento dello straordinario, elaborati sulla base dell'estratto contributivo versato in atti.
All'esito del deposito delle note per la trattazione cartolare, la causa veniva decisa con deposito della presente sentenza.
E' pacifica, poiché supportata da idonea prova documentale, la sussistenza tra le odierne parti in causa di un rapporto di lavoro nell'arco temporale indicato in ricorso, e con le mansioni e gli orari di lavoro dedotti (cfr. estratto contributivo e unilav in atti).
Ciò posto, parte ricorrente ha, invero, richiesto la condanna della parte datrice di lavoro al pagamento, in suo favore degli importi maturati a titolo di retribuzioni mensili per gennaio, febbraio e marzo 2024, indennità di mancato preavviso e TFR;
trattasi di emolumenti che spettano in presenza della prova delle sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e della sua cessazione mentre la prova liberatoria – che non è stata in alcun modo fornita - ricadeva sulla parte convenuta, la quale ha scelto di restare contumace.
Quanto ai conteggi indicati in ricorso gli stessi appaiono formulati in modo esatto, in quanto tengono conto in modo corretto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, e di tutte le voci contrattuali applicabili al caso in esame;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte della società resistente che ha deciso di restare contumace. Ne deriva la condanna di parte resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di euro € 3.707,43 a titolo di differenze retributive, di cui euro 197,82 per tfr oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: in1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte 1 persona del 1.r.p.t. al pagamento in favore di della somma di Parte_1 euro 3.707,43 titolo di differenze retributive di cui euro 197,82 per tfr oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
2) condanna in persona del 1.r.p.t., in persona del Controparte_1
1.r.p.t al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Aversa, 8.1.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Ida Ponticelli