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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 12257/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 12257/2024 R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Augusto Bellino,
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 22.10.2010. Ha precisato che
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 12257/2024.
dalla loro unione sono nati due figli, (01.04.2010) Per_1 et (22.09.2013). Per_2
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha eccepito che il è del tutto disinteressato ai CP_1 figli, sia affettivamente che economicamente, che non li incontra né tantomeno contribuisce al loro mantenimento.
Ha precisato che i figli non hanno più alcun rapporto col padre dal 2014 e che la minore, non lo riconoscerebbe Per_2 neppure se incontrato casualmente per la strada.
Ha dedotto che il marito lavora in modo precario quale muratore, sebbene non risulti formalmente assunto.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento preferenziale presso di sé; un contributo paterno al mantenimento dei figli pari a complessivi € 340,00 oltre al
50% di spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 21.11.2024).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta non si è costituita Controparte_1 in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
I.4.- In occasione dell'udienza di comparizione del
23.05.2025 il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e, non comparendo alcuno per la parte convenuta, ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione con rinuncia di parte attrice alle richieste istruttorie.
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. 1 Breviter, il giudice delegato f.f. ha confermato le statuizioni regolanti lo stato separativo.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 12257/2024.
I.5.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con parere del 02.12.2024.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 1170/2016 del 02.03.2016, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del
19.02.2015;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- Quanto agli aspetti personali ed economici riguardanti la vicenda matrimoniale, comprensivi di quelli riguardanti i figli, in difetto di circostanze ulteriori e diverse rispetto a quelle delibate all'udienza di comparizione delle parti, vanno confermati i provvedimenti adottati in detta sede.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 12257/2024.
IV.1.- In primo luogo, deve essere confermato l'affidamento esclusivo dei figli in favore della madre con collocamento prevalente presso la medesima atteso che non sono intervenute modificazioni sostanziali tali da determinare un regime differente.
IV.2.- Quanto agli aspetti economici, in particolare la corresponsione del contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli, la situazione economico-patrimoniale è rimasta immutata rispetto all'epoca della separazione.
Più precisamente, è emerso che la si occupa in via Pt_1 esclusiva dei figli (rispettivamente di 15 e 12 anni) e che, coadiuvata dai nonni materni, si occupa di ogni aspetto relativo alla loro vita.
Dunque, rispetto a quanto già previsto in sede di separazione e all'udienza di comparizione delle parti, le misure provvisoriamente disposte risultano essere congrue e di giustizia.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 12257/2024 introdotto con ricorso del 21.11.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Toritto (BA) in data 22.10.2010 tra
[...]
28.03.1987) e ( Parte_2 Parte_1 Pt_2
, 19.02.1991) e iscritto nel registro degli atti di
[...]
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 12257/2024.
matrimonio del predetto Comune di Toritto al n. 41, parte
II, serie A, anno 2010;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE che i figli restino affidati in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso la stessa;
5) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 continuare a versare in favore di la somma Parte_1 mensile di € 340,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 170,00 per ciascuno) oltre aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI;
6) DISPONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per i figli nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
7) DISPONE che l'assegno unico universale per ciascun figlio sia percepito al 100% e in via esclusiva dalla madre;
8) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
di spese e compensi di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 2.857,75 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 12257/2024 R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Augusto Bellino,
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 22.10.2010. Ha precisato che
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 5 R.G. 12257/2024.
dalla loro unione sono nati due figli, (01.04.2010) Per_1 et (22.09.2013). Per_2
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha eccepito che il è del tutto disinteressato ai CP_1 figli, sia affettivamente che economicamente, che non li incontra né tantomeno contribuisce al loro mantenimento.
Ha precisato che i figli non hanno più alcun rapporto col padre dal 2014 e che la minore, non lo riconoscerebbe Per_2 neppure se incontrato casualmente per la strada.
Ha dedotto che il marito lavora in modo precario quale muratore, sebbene non risulti formalmente assunto.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento preferenziale presso di sé; un contributo paterno al mantenimento dei figli pari a complessivi € 340,00 oltre al
50% di spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite
(ricorso depositato il 21.11.2024).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta non si è costituita Controparte_1 in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
I.4.- In occasione dell'udienza di comparizione del
23.05.2025 il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e, non comparendo alcuno per la parte convenuta, ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione con rinuncia di parte attrice alle richieste istruttorie.
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. 1 Breviter, il giudice delegato f.f. ha confermato le statuizioni regolanti lo stato separativo.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 5 R.G. 12257/2024.
I.5.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con parere del 02.12.2024.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 1170/2016 del 02.03.2016, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del
19.02.2015;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- Quanto agli aspetti personali ed economici riguardanti la vicenda matrimoniale, comprensivi di quelli riguardanti i figli, in difetto di circostanze ulteriori e diverse rispetto a quelle delibate all'udienza di comparizione delle parti, vanno confermati i provvedimenti adottati in detta sede.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 5 R.G. 12257/2024.
IV.1.- In primo luogo, deve essere confermato l'affidamento esclusivo dei figli in favore della madre con collocamento prevalente presso la medesima atteso che non sono intervenute modificazioni sostanziali tali da determinare un regime differente.
IV.2.- Quanto agli aspetti economici, in particolare la corresponsione del contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli, la situazione economico-patrimoniale è rimasta immutata rispetto all'epoca della separazione.
Più precisamente, è emerso che la si occupa in via Pt_1 esclusiva dei figli (rispettivamente di 15 e 12 anni) e che, coadiuvata dai nonni materni, si occupa di ogni aspetto relativo alla loro vita.
Dunque, rispetto a quanto già previsto in sede di separazione e all'udienza di comparizione delle parti, le misure provvisoriamente disposte risultano essere congrue e di giustizia.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 12257/2024 introdotto con ricorso del 21.11.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Toritto (BA) in data 22.10.2010 tra
[...]
28.03.1987) e ( Parte_2 Parte_1 Pt_2
, 19.02.1991) e iscritto nel registro degli atti di
[...]
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 5 R.G. 12257/2024.
matrimonio del predetto Comune di Toritto al n. 41, parte
II, serie A, anno 2010;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE che i figli restino affidati in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso la stessa;
5) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 continuare a versare in favore di la somma Parte_1 mensile di € 340,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 170,00 per ciascuno) oltre aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI;
6) DISPONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per i figli nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
7) DISPONE che l'assegno unico universale per ciascun figlio sia percepito al 100% e in via esclusiva dalla madre;
8) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
di spese e compensi di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 2.857,75 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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