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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11427 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima,
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9958/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale – contratto di consulenza TRA
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 P.IVA_1
Russo, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio CP_1 P.IVA_2
Actis, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2349/2023 ad essa notificato in data 10.03.2023 dalla per il pagamento della somma di euro 33.000,16 CP_1 oltre accessori, sulla base di un contratto (mandato di consulenza e assistenza) sottoscritto in data 05.12.2016 dal gruppo di società costituito dall' Pt_1
dall'impresa capofila dalla
[...] Controparte_2 CP_3
e dalla ed avente ad oggetto "consulenza per lo studio,
[...] CP_4
l'impostazione e l'assistenza della relativa domanda presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)" per la richiesta delle "agevolazioni su Interventi per la promozione di Progetti di Innovazione Tecnologica a valere sul Bando Grandi Progetti R&S PON I&C 2014-20 - D.M. del 01 giugno 2016 (G.U. n. 172 del 25.07.2016)". Allegava che all'art. 2 del detto contratto le parti convenivano che i compensi sarebbero stati riconosciuti sulla base di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 parcelle forfettarie pari a: 0,75% sull'importo lordo del finanziamento agevolato concesso dal MISE;
4,5% sull'importo lordo della quota di contributo nella spesa concessa a fondo perduto dal MISE;
importi da corrispondersi, come previsto all'art. 3 del contratto, contestualmente e proporzionalmente alla liquidazione dei SAL da parte dell'ente gestore. Aggiungeva che il progetto denominato TablHealth, realizzato dal suddetto gruppo di società, era stato approvato dal MISE con Decreto di Concessione n. 677 del 12.03.2018 - n. prot. 4299 del 27.03.2018. Ciò premesso, l'opponente deduceva a motivi dell'opposizione: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
2) la mancata prova del corretto e puntuale espletamento della prestazione ovvero nello specifico delle singole prestazioni previste da contratto all'art. 1, non essendo sufficienti nel giudizio di opposizione la produzione delle fatture, atteso che esse sono meri documenti fiscali di provenienza unilaterale;
3) l'avvenuta revoca del mandato conferito in data 05.12.2016 a seguito di formale comunicazione PEC inoltrata in data 09.03.2020, a seguito dei gravi inadempimenti dell'opposta. Contestualmente la aveva informato Pt_1
l'opposta di aver provveduto ad incaricare un proprio consulente al fine di garantire il buon esito del progetto, ovvero il Dott. della Persona_1
che coadiuvato dalla Dott.ssa facente parte del CP_5 Persona_2 gruppo , avrebbe provveduto ad assisterla nella predisposizione delle CP_4 fasi esecutive, inoltro e presentazione dei SAL, e in tutti gli adempimenti previsti dal bando successivi al decreto di concessione del finanziamento. Rilevava che in merito la non aveva mai contestato e/o riscontrato la CP_1 suddetta comunicazione di recesso, nonostante sia stata più volte invitata dalla a non effettuare attività. Deduceva che la non si era Pt_1 CP_1 avveduta di un importante requisito, previsto dal D.M. 1 Giugno 2016, che avrebbe comportato la revoca totale delle agevolazioni, ovvero quanto previsto all'art. 11, che statuiva la presentazione di un SAL intermedio del progetto entro 18 mesi dal decreto di approvazione, con valore almeno pari al 30% della spesa totale, il tutto nonostante i solleciti e moniti della Pt_1
a mezzo del proprio consulente Dott. Parte_2
. Rilevava che il detto pericolo di revoca fu di fatto Persona_1 superato non per intervento o merito dell' , bensì a seguito di specifica CP_1 richiesta del Soggetto Gestore (Banco di Sardegna) al Ministero (MISE), il quale diede il proprio assenso a poter procedere nonostante il detto difetto e/o inadempimento, poiché il partenariato era in fase di raggiungimento degli obiettivi del progetto, circostanza quest'ultima comprovata ed attestata dalle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 comunicazioni ufficiali inoltrate dal soggetto gestore alla capogruppo SA Document, e dalla stessa trasmesse alla , ma tuttavia mai fornite ad essa CP_1 opponente. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in subordine la rideterminazione dell'effettivo credito vantato dall' CP_1
Costituitasi in giudizio, l' deduceva che operava da oltre un CP_1 ventennio nel settore dei servizi di consulenza aziendale alle piccole e medie imprese svolgendo, tra le tante attività, anche quella di cd. “Finanza Agevolata” accompagnando i propri clienti nelle varie fasi di sviluppo aziendale e consigliando gli strumenti agevolativi più adatti al raggiungimento degli obiettivi d'investimento a breve, medio e lungo termine. In ragione di detta attività, dunque, in data 05.12.2016 ebbe a sottoscrivere con il gruppo di società costituito dall'impresa capofila
[...]
e le società e Controparte_2 CP_4 Controparte_3 un contratto di conferimento incarico di “consulenza per lo Parte_1 studio, l'impostazione e l'assistenza della relativa domanda presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)” ad oggetto la richiesta delle
“agevolazioni su Interventi per la promozione di Progetti di Innovazione Tecnologica a valere sul Bando Grandi Progetti R&S PON I&C 2014-20 - D.M. del 01 giugno 2016 (G.U. n. 172 del 25.07.2016)”. L'incarico prevedeva un preliminare studio di fattibilità per l'accesso al bando di agevolazioni, l'impostazione e predisposizione della domanda di agevolazioni e, infine, l'assistenza nell'iter procedurale, dalla concessione delle agevolazioni sino alla predisposizione dei nn. 4 SAL per i pagamenti ad erogarsi così come scelto dal partenariato in corso d'opera. Per detta attività di consulenza le parti convenivano (ex art. 2 del contratto) che i compensi sarebbero stati riconosciuti su parcelle forfettarie emesse per importi pari al: 0,75% sull'importo lordo del finanziamento agevolato concesso dal MISE;
4,5% sull'importo lordo della quota di contributo nella spesa concessa a fondo perduto dal MISE da corrispondersi (ex art. 3 del contratto) contestualmente e proporzionalmente alla liquidazione dei vari SAL da parte dell'Ente Gestore. Il progetto de quo, denominato “TablHealth: Piattaforma integrata per l'erogazione di servizi innovativi di e-Health sfruttando il monitoraggio pervasivo dei pazienti mediante Personale Digital Assistant (PDA)” e multiprotocollato con numero F/080020/01-04/X35, veniva approvato dal MISE giusto Decreto di Concessione n. 677 del 12.03.2018 n. prot. 4299 del 27.03.2018 e successivo decreto di proroga. Sull'importo di finanziamento erogato dal MISE, dunque, l' aveva emesso parcella per ciascuna delle CP_1 società del gruppo ed era stata puntualmente pagata. Sulla scorta della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 documentazione inviatale dalle singole società, poi, essa opposta aveva proceduto alla predisposizione e presentazione dei 4 SAL previsti dal bando per la successiva erogazione della parte di contributo a fondo perduto, maturando così anche i compensi di cui alla lettera 2b dell'art. 2 del contratto di consulenza, pari alla quota del 4,5% degli importi erogati. Sulle somme erogate alla dunque, la aveva maturato i seguenti importi: Parte_1 CP_1 euro 10.091,90 (pari ad euro 8.272,05 oltre IVA) giusta fattura FPR12 prog 17 n. 5 del 15/04/2020, pari alla quota del 4,5% sull'importo di euro 183.823,28 percepito sul SAL n. 1 come da dichiarazione di incasso della società del 07.04.2020; euro 9.063,66 (pari ad euro 7.429,23 oltre IVA), giusto proforma fattura n. 4/2023 pari alla quota del 4,5% sull'importo di euro 165.094,00 percepito sul SAL n. 2 come da dichiarazione di incasso della società del 10.02.2022; euro 13.844,60 (pari ad euro 11.348,03 oltre IVA) giusto proforma fattura n. 8/2023 pari alla quota del 4,5% sull'importo di euro 252.178,42 percepito sul SAL n. 3 come da dichiarazione di incasso della società del 21.02.2022, il tutto per il complessivo importo di euro 33.000,16 ingiunto con il decreto oggetto di giudizio. Aggiungeva che nelle more dell'opposizione, alla era stato altresì erogato il 90% del SAL n. Pt_1
4 a saldo, pertanto essa opposta aveva maturato il diritto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 2.792,16 (ovvero euro 2.288,66 oltre IVA) come da proforma fattura n. 9/2023 e pari alla quota del 4,5% calcolata sull'importo di euro 50.859,20 percepito come da avviso di erogazione di Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno SPA del 17.04.23. L'opposta dichiarava, inoltre, di riservarsi, altresì, di ulteriormente agire anche per quanto al residuo 10% ancora ad erogarsi. Nonostante ciò, sebbene la Pt_1 avesse puntualmente percepito le somme erogate a fondo perduto per il
[...] progetto TablHealth, mancava di corrispondere il dovuto alla . Deduceva CP_1 di aver già provveduto ad introdurre procedura conciliativa, con invito alla negoziazione spedito a mezzo pec del 31.05.2023 conclusasi con esito negativo. Riguardo alla prova del proprio adempimento l'opposta rilevava che l'incarico veniva sottoscritto in data 05.12.2016 e già in data 13.12.2016 la domanda di agevolazioni veniva presentata per l'approvazione, anche grazie ai primi approcci tra le parti avvenuti già alcuni giorni prima della firma del contratto, atteso che risaliva al 01.12.16 un primo fattivo scambio di mail nel quale il sig. , socio della trasferiva a tutti i partner le Pt_3 Pt_1 informazioni del consulente e la specificava come, da CP_1 CP_1 conferimento, ogni azienda dovesse sviluppare il suo documento, sul quale essa società di consulenza avrebbe omogeneizzato i dati per il deposito.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 Allegava che il risultato finale era stato raggiunto, ovvero che il progetto aveva ottenuto la delibera di ammissione per importo pari alla domanda presentata, considerato che, come da domanda allegata, il valore richiesto era pari a 5.875.020,00 ed il costo ammissibile da decreto del ministero era stato pari a 5.873.242,50 (ovvero per una differenza di soli euro 1.777,50 pari allo 0,03% in meno. Tale risultato era stato possibile raggiungere solo ottemperando perfettamente alle indicazioni del bando MISE e con la consulenza, assistenza ed attività propositiva di essa che, sino alla fine, CP_1 aveva lavorato indistintamente per tutte e quattro le società del “gruppo TablHealth”, attuando tutte le attività definite ai punti 1.A, 1.B e 1.C del contratto di conferimento. Evidenziava che l'incarico conferito aveva ad oggetto non già la consulenza alla singola società ma, piuttosto, lo studio, l'analisi, la preparazione, la redazione, la consulenza e la veicolazione unica e sistematica di tutta la documentazione, come approntata ed inviatale da ciascuna società, necessaria all'ottenimento del finanziamento da parte del MISE per il progetto “TABLHEALTH“; in particolare restava espresso onere di ciascuna società, dunque, approntare quanto indicato come necessario dalla
, alla quale andava tempestivamente inoltrato il tutto per la successiva CP_1 sintesi e l'inserimento in piattaforma MISE. Inconferente era dunque la circostanza dedotta dall'opposta, secondo cui la si era limitata ad CP_1 inviare l'elenco della documentazione necessaria senza fornire alcun supporto per la predisposizione della stessa, tanto che avevano dovuto attendervi i propri dipendenti ingg. e della correlata e il CP_6 CP_7 CP_4 consulente dott. . Per quanto riguarda la comunicazione di recesso dal Per_1 contratto fatta dall'opponente recesso con pec del 09.03.2020, rilevava che tale comunicazione non era un recesso comunicato ad essa opposta, ma una richiesta rivolta alla società capofila perché valutasse di operare un recesso da mandato conferito collettivamente da tutte le società. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ed in ogni caso, accertare come dovuto l'importo di euro 33.000,16 come sopra meglio precisato e, per l'effetto, condannare la Pt_1 al pagamento della detta somma, ovvero della diversa somma che sarà
[...] accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di euro 2.792,16 (ovvero euro 2.288,66 oltre IVA) dalla stessa dovuto ad CP_1
[...
giusta proforma fattura n. 9/2023, in ragione del SAL a saldo n. 4, erogato nell'indicata misura del 90%, ovvero della diversa somma che sarà accertata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 in corso di causa, il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
condannare la giusto vincolo Parte_1 contrattuale di solidarietà, al pagamento dell'ulteriore importo di euro 9.045,89 (pari ad euro 7.414,68 oltre IVA), ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, maturato nei confronti della cofirmataria e codebitrice il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione dalla CP_4 domanda sino all'effettivo soddisfo. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non specificamente contestati, rigettate le richieste di prova dichiarativa in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, la causa veniva fissata per la discussione e all'esito dell'udienza veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Superata, per stessa ammissione dell'opponente, l'eccezione di improcedibilità, per avvenuto esperimento della negoziazione assistita, nel merito è incontestato che l' non abbia adempiuto alle proprie Pt_1 obbligazioni di pagamento dei crediti, man mano maturati dall'opposta. Quest'ultima ha allegato di aver dovuto ricorrere ad altri consulenti per farsi assistere nella pratica di finanziamento, segnatamente servendosi del dott. e della sua società Invero, come correttamente Per_1 CP_5 evidenziato dall'opposta, il dott. non ebbe mai ad inoltrato alcunché Per_1 in piattaforma MISE, né avrebbe mai potuto farlo, atteso che per tale attività egli non aveva le credenziali di accesso che, sebbene richieste, non gli furono mai fornite né dalla né tantomeno dalla Capofila SA Documents, unica CP_1 responsabile del progetto. L'opposta, da parte sua, ha provato con copiosa documentazione, il proprio adempimento, avendo provveduto alla predisposizione e alla presentazione dei SAL, tanto è vero che tutte le citate aziende che ebbero a conferire il mandato collettivo alla , risultano aver ottenuto il massimo CP_1 del contributo ammissibile. Peraltro, l'opposta, come da contratto, era tenuta solo a fornire la consulenza per lo studio, l'impostazione e l'assistenza della relativa domanda presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) avente ad oggetto la richiesta delle “agevolazioni su Interventi per la promozione di Progetti di Innovazione Tecnologica a valere sul Bando Grandi Progetti R&S PON I&C 2014-20 - D.M. del 01 giugno 2016 (G.U. n. 172 del 25.07.2016); non era, invece, tenuta ad occuparsi di tutti gli aspetti consulenziali legati ad attività amministrativa, legale, contabile, fiscale e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 finanziaria, che, se richieste – come previsto in contratto- dovevano essere definite con specifici incarichi con costi e modalità di pagamento stabiliti di comune accordo. Per tale ragione, il ricorso dell'opponente all'ausilio di altri consulenti è inconferente ai fini della prova dell'adempimento dell'opposta. L'opposta a comprova del suo adempimento ha prodotto un estratto di tutte le attività condotte da sulla piattaforma MISE per il caricamento dei SAL, CP_1 delle richieste di erogazione, delle integrazioni richieste dagli istruttori durante il progetto. Tutte attività, queste, che hanno portato alla erogazione di tutti i SAL - ad oggi anche del SAL a saldo n. 4 nella misura del 90% - a tutte le società firmatarie, anche ad che si sono avvalse delle competenze Pt_1
sino alla fine, nonostante il dedotto presunto recesso dal contratto. CP_1
Pur non avendo l' assunto un'obbligazione di risultato, ma solo CP_1 un'obbligazione di mezzi – come è per tutte le prestazioni d'opera intellettuali aventi oggetto la consulenza – non può non evidenziarsi che grazie all'attività dell' , le aziende hanno ottenuto l'erogazione del 90% del contributo. Il CP_1 fatto che non abbiano ottenuto il 100%, non è certo un minus, ma corrisponde al dettato del disciplinare di gara (punto 9.6 del DD 11/10/2016 e punto 11.4 del DM 1/6/2016) secondo cui l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non avrebbe potuto superare il 90% dello stesso contributo concesso. Il residuo 10%, peraltro, sarà erogato a definitivo saldo, dopo la conclusione degli accertamenti finali. Orbene, dopo la presentazione dell'ultimo SAL a saldo, effettuata in data 28/02/2023, e dopo l'ultimo adempimento di comunicazione della data incasso dei contributi relativi al SAL a Saldo della anche tale residua parte del Pt_1 contributo è stata ottenuta. Ciò è avvenuto sempre per l'attività svolta dalla , anche dopo la CP_1 comunicazione del presunto recesso del 09.03.2020. Dalla corrispondenza mail prodotta dall'opposta, risulta: la mail del 28.04.2022 inviata dalla capofila ad contenente il link per acquisire documenti di e CP_1 Pt_1
per la predisposizione del Sal finale;
la mail del 22.04.2022 in cui CP_4
ebbe a chiedere documenti alla capofila che li ebbe poi a trasmettere;
la CP_1
PEC del 13.01.2020 della alla , con invio di documenti, in Pt_1 CP_1 riscontro al sollecito fatto alla e per l'invio della Pt_1 CP_4 documentazione che, invece, le altre società avevano già inviato;
mail del 02.12.2020 del dott. inviata ai partner e ad;
mail del 19.11.2020 Per_1 CP_1 di verso partner di progetto ed per l'organizzazione e Pt_1 CP_1 partecipazione al meeting sul “progetto tablheath”; mail del 31.08.2021 della dott.ssa (per inviata ad in risposta alle Persona_2 C.F._1 CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 richieste di integrazioni del soggetto gestore;
mail della dott.ssa Persona_2 del 23.11.2021 ad con invio della documentazione richiesta per il CP_1 caricamento in piattaforma MISE per le società e . Pt_1 CP_4
L'opposta ha poi provato che alcun errore di essa società di consulenza aveva messo in pericolo la concessione del finanziamento, in quanto già con mail dell'11.09.2018 (e, dunque, con un preavviso addirittura di 12 mesi) essa aveva evidenziato la necessità di presentare un SAL intermedio pari al CP_1
30% e ne indicava persino il valore pari ad euro 1.761.972,75. Nella missiva chiedeva, altresì, conferma dell'appuntamento a tenersi per il giorno successivo al fine di discutere, appunto, tutti gli aspetti rendicontativi elencati;
incontro che si tenne regolarmente presso gli uffici il CP_1
12.11.2018, con la partecipazione di tutte le imprese partner. L' ebbe poi CP_1
a partecipare presso il MISE alle attività per la concessione delle agevolazioni, come si rileva dalla mail del 25.07.17, in cui la capofila/responsabile del progetto ebbe a confermare le persone presenti presso il MISE. L' ha provato di essere stata presente presso le aziende CP_1 in occasione delle visite dell'istituto concessionario (Banca di Sardegna), come si evince dalle mail del 12.02.20, del 12.05.2022, del 23.05.2022 ed ancora del 07.09.2022. Dalle mail in data 17.04.2023, risulta che l' ebbe CP_1 ad inviare alla Capofila SA Documents una mail con informazione sull'adempimento a scadere, il 26.04.2023, dopo di che la Capofila SA Documents ebbe a sollecitare per l'invio dei documenti;
in data Pt_1
12.05.2023 sollecitò di nuovo la Capofila SA Documents paventando il CP_1 blocco della procedura per inadempienza con tutti i rischi connessi, per cui solo in data 05.06.2023 inviò finalmente il documento alla Capofila SA Pt_1
Documents e la potè provvedere nell'immediatezza al suo caricamento CP_1 in piattaforma per completare la procedura e scongiurare ogni rischio per inadempienza all'intero gruppo . CP_8
Riguardo al presunto recesso del contratto dell'opponente, dall'esame testuale della missiva, risulta che essa conteneva in realtà una mera richiesta alla capofila SA Documents - unica responsabile del progetto - di recedere dal conferimento di incarico ed attivarsi per il risarcimento danni conseguente al non meglio precisato inadempimento della . A tale comunicazione CP_1 risulta che fece seguito la missiva della capofila SA Documents, che espressamente mostrava apprezzamento per la confermandole CP_1
l'incarico conferito. D'altra parte l' non era altro che una delle aziende Pt_1 facenti parte del gruppo di imprese che ebbero a conferire l'incarico generale, collettivo e solidale alla , in ragione del progetto comune, delegando CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 ogni attività di verifica, coordinamento e responsabilità alla sola capofila SA Documents. Questa, non raccolse la richiesta di recedere dal contratto ed anzi confermò espressamente l'incarico conferito alla . Di fatto non solo il CP_1 recesso invocato dall'opponente non era tale, ma il rapporto con la CP_1 continuò sia per la legittima volontà della società Capofila, sia per il comportamento concludente della che di fatto continuò ad avvalersi Pt_1 della consulenza dell'opposta, grazie alla cui attività tutte le società firmatarie ottennero l'intero contributo massimo erogabile. Passando all'esame della domanda riconvenzionale dell'opponente, è ammissibile ed accoglibile la prima domanda relativa al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore importo di euro 2.792,16 in ragione del SAL a saldo n. 4 e quindi di un credito maturato successivamente al deposito del ricorso monitorio oggetto di giudizio. In tal modo l'opposta ha evitato il frazionamento del credito con distinte iniziative giudiziali realtive allo stesso rapporto contrattuale. Non ammissibile e non fondata è invece la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore importo di euro 9.045,89 (pari ad euro 7.414,68 oltre IVA), in quanto trattasi di credito maturato nei confronti della CP_4 per il quale l'opposta aveva già intrapreso autonoma diversa iniziativa giudiziale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo
2) In accoglimento della prima domanda riconvenzionale, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore importo di euro 2.792,16 in ragione del SAL a saldo n. 4, oltre interessi legali moratori ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (comparsa di costituzione del 26.06.2023) fino all'effettivo soddisfo
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9958/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale – contratto di consulenza TRA
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 P.IVA_1
Russo, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio CP_1 P.IVA_2
Actis, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2349/2023 ad essa notificato in data 10.03.2023 dalla per il pagamento della somma di euro 33.000,16 CP_1 oltre accessori, sulla base di un contratto (mandato di consulenza e assistenza) sottoscritto in data 05.12.2016 dal gruppo di società costituito dall' Pt_1
dall'impresa capofila dalla
[...] Controparte_2 CP_3
e dalla ed avente ad oggetto "consulenza per lo studio,
[...] CP_4
l'impostazione e l'assistenza della relativa domanda presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)" per la richiesta delle "agevolazioni su Interventi per la promozione di Progetti di Innovazione Tecnologica a valere sul Bando Grandi Progetti R&S PON I&C 2014-20 - D.M. del 01 giugno 2016 (G.U. n. 172 del 25.07.2016)". Allegava che all'art. 2 del detto contratto le parti convenivano che i compensi sarebbero stati riconosciuti sulla base di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 parcelle forfettarie pari a: 0,75% sull'importo lordo del finanziamento agevolato concesso dal MISE;
4,5% sull'importo lordo della quota di contributo nella spesa concessa a fondo perduto dal MISE;
importi da corrispondersi, come previsto all'art. 3 del contratto, contestualmente e proporzionalmente alla liquidazione dei SAL da parte dell'ente gestore. Aggiungeva che il progetto denominato TablHealth, realizzato dal suddetto gruppo di società, era stato approvato dal MISE con Decreto di Concessione n. 677 del 12.03.2018 - n. prot. 4299 del 27.03.2018. Ciò premesso, l'opponente deduceva a motivi dell'opposizione: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
2) la mancata prova del corretto e puntuale espletamento della prestazione ovvero nello specifico delle singole prestazioni previste da contratto all'art. 1, non essendo sufficienti nel giudizio di opposizione la produzione delle fatture, atteso che esse sono meri documenti fiscali di provenienza unilaterale;
3) l'avvenuta revoca del mandato conferito in data 05.12.2016 a seguito di formale comunicazione PEC inoltrata in data 09.03.2020, a seguito dei gravi inadempimenti dell'opposta. Contestualmente la aveva informato Pt_1
l'opposta di aver provveduto ad incaricare un proprio consulente al fine di garantire il buon esito del progetto, ovvero il Dott. della Persona_1
che coadiuvato dalla Dott.ssa facente parte del CP_5 Persona_2 gruppo , avrebbe provveduto ad assisterla nella predisposizione delle CP_4 fasi esecutive, inoltro e presentazione dei SAL, e in tutti gli adempimenti previsti dal bando successivi al decreto di concessione del finanziamento. Rilevava che in merito la non aveva mai contestato e/o riscontrato la CP_1 suddetta comunicazione di recesso, nonostante sia stata più volte invitata dalla a non effettuare attività. Deduceva che la non si era Pt_1 CP_1 avveduta di un importante requisito, previsto dal D.M. 1 Giugno 2016, che avrebbe comportato la revoca totale delle agevolazioni, ovvero quanto previsto all'art. 11, che statuiva la presentazione di un SAL intermedio del progetto entro 18 mesi dal decreto di approvazione, con valore almeno pari al 30% della spesa totale, il tutto nonostante i solleciti e moniti della Pt_1
a mezzo del proprio consulente Dott. Parte_2
. Rilevava che il detto pericolo di revoca fu di fatto Persona_1 superato non per intervento o merito dell' , bensì a seguito di specifica CP_1 richiesta del Soggetto Gestore (Banco di Sardegna) al Ministero (MISE), il quale diede il proprio assenso a poter procedere nonostante il detto difetto e/o inadempimento, poiché il partenariato era in fase di raggiungimento degli obiettivi del progetto, circostanza quest'ultima comprovata ed attestata dalle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 comunicazioni ufficiali inoltrate dal soggetto gestore alla capogruppo SA Document, e dalla stessa trasmesse alla , ma tuttavia mai fornite ad essa CP_1 opponente. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in subordine la rideterminazione dell'effettivo credito vantato dall' CP_1
Costituitasi in giudizio, l' deduceva che operava da oltre un CP_1 ventennio nel settore dei servizi di consulenza aziendale alle piccole e medie imprese svolgendo, tra le tante attività, anche quella di cd. “Finanza Agevolata” accompagnando i propri clienti nelle varie fasi di sviluppo aziendale e consigliando gli strumenti agevolativi più adatti al raggiungimento degli obiettivi d'investimento a breve, medio e lungo termine. In ragione di detta attività, dunque, in data 05.12.2016 ebbe a sottoscrivere con il gruppo di società costituito dall'impresa capofila
[...]
e le società e Controparte_2 CP_4 Controparte_3 un contratto di conferimento incarico di “consulenza per lo Parte_1 studio, l'impostazione e l'assistenza della relativa domanda presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)” ad oggetto la richiesta delle
“agevolazioni su Interventi per la promozione di Progetti di Innovazione Tecnologica a valere sul Bando Grandi Progetti R&S PON I&C 2014-20 - D.M. del 01 giugno 2016 (G.U. n. 172 del 25.07.2016)”. L'incarico prevedeva un preliminare studio di fattibilità per l'accesso al bando di agevolazioni, l'impostazione e predisposizione della domanda di agevolazioni e, infine, l'assistenza nell'iter procedurale, dalla concessione delle agevolazioni sino alla predisposizione dei nn. 4 SAL per i pagamenti ad erogarsi così come scelto dal partenariato in corso d'opera. Per detta attività di consulenza le parti convenivano (ex art. 2 del contratto) che i compensi sarebbero stati riconosciuti su parcelle forfettarie emesse per importi pari al: 0,75% sull'importo lordo del finanziamento agevolato concesso dal MISE;
4,5% sull'importo lordo della quota di contributo nella spesa concessa a fondo perduto dal MISE da corrispondersi (ex art. 3 del contratto) contestualmente e proporzionalmente alla liquidazione dei vari SAL da parte dell'Ente Gestore. Il progetto de quo, denominato “TablHealth: Piattaforma integrata per l'erogazione di servizi innovativi di e-Health sfruttando il monitoraggio pervasivo dei pazienti mediante Personale Digital Assistant (PDA)” e multiprotocollato con numero F/080020/01-04/X35, veniva approvato dal MISE giusto Decreto di Concessione n. 677 del 12.03.2018 n. prot. 4299 del 27.03.2018 e successivo decreto di proroga. Sull'importo di finanziamento erogato dal MISE, dunque, l' aveva emesso parcella per ciascuna delle CP_1 società del gruppo ed era stata puntualmente pagata. Sulla scorta della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 documentazione inviatale dalle singole società, poi, essa opposta aveva proceduto alla predisposizione e presentazione dei 4 SAL previsti dal bando per la successiva erogazione della parte di contributo a fondo perduto, maturando così anche i compensi di cui alla lettera 2b dell'art. 2 del contratto di consulenza, pari alla quota del 4,5% degli importi erogati. Sulle somme erogate alla dunque, la aveva maturato i seguenti importi: Parte_1 CP_1 euro 10.091,90 (pari ad euro 8.272,05 oltre IVA) giusta fattura FPR12 prog 17 n. 5 del 15/04/2020, pari alla quota del 4,5% sull'importo di euro 183.823,28 percepito sul SAL n. 1 come da dichiarazione di incasso della società del 07.04.2020; euro 9.063,66 (pari ad euro 7.429,23 oltre IVA), giusto proforma fattura n. 4/2023 pari alla quota del 4,5% sull'importo di euro 165.094,00 percepito sul SAL n. 2 come da dichiarazione di incasso della società del 10.02.2022; euro 13.844,60 (pari ad euro 11.348,03 oltre IVA) giusto proforma fattura n. 8/2023 pari alla quota del 4,5% sull'importo di euro 252.178,42 percepito sul SAL n. 3 come da dichiarazione di incasso della società del 21.02.2022, il tutto per il complessivo importo di euro 33.000,16 ingiunto con il decreto oggetto di giudizio. Aggiungeva che nelle more dell'opposizione, alla era stato altresì erogato il 90% del SAL n. Pt_1
4 a saldo, pertanto essa opposta aveva maturato il diritto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 2.792,16 (ovvero euro 2.288,66 oltre IVA) come da proforma fattura n. 9/2023 e pari alla quota del 4,5% calcolata sull'importo di euro 50.859,20 percepito come da avviso di erogazione di Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno SPA del 17.04.23. L'opposta dichiarava, inoltre, di riservarsi, altresì, di ulteriormente agire anche per quanto al residuo 10% ancora ad erogarsi. Nonostante ciò, sebbene la Pt_1 avesse puntualmente percepito le somme erogate a fondo perduto per il
[...] progetto TablHealth, mancava di corrispondere il dovuto alla . Deduceva CP_1 di aver già provveduto ad introdurre procedura conciliativa, con invito alla negoziazione spedito a mezzo pec del 31.05.2023 conclusasi con esito negativo. Riguardo alla prova del proprio adempimento l'opposta rilevava che l'incarico veniva sottoscritto in data 05.12.2016 e già in data 13.12.2016 la domanda di agevolazioni veniva presentata per l'approvazione, anche grazie ai primi approcci tra le parti avvenuti già alcuni giorni prima della firma del contratto, atteso che risaliva al 01.12.16 un primo fattivo scambio di mail nel quale il sig. , socio della trasferiva a tutti i partner le Pt_3 Pt_1 informazioni del consulente e la specificava come, da CP_1 CP_1 conferimento, ogni azienda dovesse sviluppare il suo documento, sul quale essa società di consulenza avrebbe omogeneizzato i dati per il deposito.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 Allegava che il risultato finale era stato raggiunto, ovvero che il progetto aveva ottenuto la delibera di ammissione per importo pari alla domanda presentata, considerato che, come da domanda allegata, il valore richiesto era pari a 5.875.020,00 ed il costo ammissibile da decreto del ministero era stato pari a 5.873.242,50 (ovvero per una differenza di soli euro 1.777,50 pari allo 0,03% in meno. Tale risultato era stato possibile raggiungere solo ottemperando perfettamente alle indicazioni del bando MISE e con la consulenza, assistenza ed attività propositiva di essa che, sino alla fine, CP_1 aveva lavorato indistintamente per tutte e quattro le società del “gruppo TablHealth”, attuando tutte le attività definite ai punti 1.A, 1.B e 1.C del contratto di conferimento. Evidenziava che l'incarico conferito aveva ad oggetto non già la consulenza alla singola società ma, piuttosto, lo studio, l'analisi, la preparazione, la redazione, la consulenza e la veicolazione unica e sistematica di tutta la documentazione, come approntata ed inviatale da ciascuna società, necessaria all'ottenimento del finanziamento da parte del MISE per il progetto “TABLHEALTH“; in particolare restava espresso onere di ciascuna società, dunque, approntare quanto indicato come necessario dalla
, alla quale andava tempestivamente inoltrato il tutto per la successiva CP_1 sintesi e l'inserimento in piattaforma MISE. Inconferente era dunque la circostanza dedotta dall'opposta, secondo cui la si era limitata ad CP_1 inviare l'elenco della documentazione necessaria senza fornire alcun supporto per la predisposizione della stessa, tanto che avevano dovuto attendervi i propri dipendenti ingg. e della correlata e il CP_6 CP_7 CP_4 consulente dott. . Per quanto riguarda la comunicazione di recesso dal Per_1 contratto fatta dall'opponente recesso con pec del 09.03.2020, rilevava che tale comunicazione non era un recesso comunicato ad essa opposta, ma una richiesta rivolta alla società capofila perché valutasse di operare un recesso da mandato conferito collettivamente da tutte le società. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ed in ogni caso, accertare come dovuto l'importo di euro 33.000,16 come sopra meglio precisato e, per l'effetto, condannare la Pt_1 al pagamento della detta somma, ovvero della diversa somma che sarà
[...] accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di euro 2.792,16 (ovvero euro 2.288,66 oltre IVA) dalla stessa dovuto ad CP_1
[...
giusta proforma fattura n. 9/2023, in ragione del SAL a saldo n. 4, erogato nell'indicata misura del 90%, ovvero della diversa somma che sarà accertata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 in corso di causa, il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
condannare la giusto vincolo Parte_1 contrattuale di solidarietà, al pagamento dell'ulteriore importo di euro 9.045,89 (pari ad euro 7.414,68 oltre IVA), ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, maturato nei confronti della cofirmataria e codebitrice il tutto oltre interessi di mora e rivalutazione dalla CP_4 domanda sino all'effettivo soddisfo. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non specificamente contestati, rigettate le richieste di prova dichiarativa in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, la causa veniva fissata per la discussione e all'esito dell'udienza veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Superata, per stessa ammissione dell'opponente, l'eccezione di improcedibilità, per avvenuto esperimento della negoziazione assistita, nel merito è incontestato che l' non abbia adempiuto alle proprie Pt_1 obbligazioni di pagamento dei crediti, man mano maturati dall'opposta. Quest'ultima ha allegato di aver dovuto ricorrere ad altri consulenti per farsi assistere nella pratica di finanziamento, segnatamente servendosi del dott. e della sua società Invero, come correttamente Per_1 CP_5 evidenziato dall'opposta, il dott. non ebbe mai ad inoltrato alcunché Per_1 in piattaforma MISE, né avrebbe mai potuto farlo, atteso che per tale attività egli non aveva le credenziali di accesso che, sebbene richieste, non gli furono mai fornite né dalla né tantomeno dalla Capofila SA Documents, unica CP_1 responsabile del progetto. L'opposta, da parte sua, ha provato con copiosa documentazione, il proprio adempimento, avendo provveduto alla predisposizione e alla presentazione dei SAL, tanto è vero che tutte le citate aziende che ebbero a conferire il mandato collettivo alla , risultano aver ottenuto il massimo CP_1 del contributo ammissibile. Peraltro, l'opposta, come da contratto, era tenuta solo a fornire la consulenza per lo studio, l'impostazione e l'assistenza della relativa domanda presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) avente ad oggetto la richiesta delle “agevolazioni su Interventi per la promozione di Progetti di Innovazione Tecnologica a valere sul Bando Grandi Progetti R&S PON I&C 2014-20 - D.M. del 01 giugno 2016 (G.U. n. 172 del 25.07.2016); non era, invece, tenuta ad occuparsi di tutti gli aspetti consulenziali legati ad attività amministrativa, legale, contabile, fiscale e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 finanziaria, che, se richieste – come previsto in contratto- dovevano essere definite con specifici incarichi con costi e modalità di pagamento stabiliti di comune accordo. Per tale ragione, il ricorso dell'opponente all'ausilio di altri consulenti è inconferente ai fini della prova dell'adempimento dell'opposta. L'opposta a comprova del suo adempimento ha prodotto un estratto di tutte le attività condotte da sulla piattaforma MISE per il caricamento dei SAL, CP_1 delle richieste di erogazione, delle integrazioni richieste dagli istruttori durante il progetto. Tutte attività, queste, che hanno portato alla erogazione di tutti i SAL - ad oggi anche del SAL a saldo n. 4 nella misura del 90% - a tutte le società firmatarie, anche ad che si sono avvalse delle competenze Pt_1
sino alla fine, nonostante il dedotto presunto recesso dal contratto. CP_1
Pur non avendo l' assunto un'obbligazione di risultato, ma solo CP_1 un'obbligazione di mezzi – come è per tutte le prestazioni d'opera intellettuali aventi oggetto la consulenza – non può non evidenziarsi che grazie all'attività dell' , le aziende hanno ottenuto l'erogazione del 90% del contributo. Il CP_1 fatto che non abbiano ottenuto il 100%, non è certo un minus, ma corrisponde al dettato del disciplinare di gara (punto 9.6 del DD 11/10/2016 e punto 11.4 del DM 1/6/2016) secondo cui l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non avrebbe potuto superare il 90% dello stesso contributo concesso. Il residuo 10%, peraltro, sarà erogato a definitivo saldo, dopo la conclusione degli accertamenti finali. Orbene, dopo la presentazione dell'ultimo SAL a saldo, effettuata in data 28/02/2023, e dopo l'ultimo adempimento di comunicazione della data incasso dei contributi relativi al SAL a Saldo della anche tale residua parte del Pt_1 contributo è stata ottenuta. Ciò è avvenuto sempre per l'attività svolta dalla , anche dopo la CP_1 comunicazione del presunto recesso del 09.03.2020. Dalla corrispondenza mail prodotta dall'opposta, risulta: la mail del 28.04.2022 inviata dalla capofila ad contenente il link per acquisire documenti di e CP_1 Pt_1
per la predisposizione del Sal finale;
la mail del 22.04.2022 in cui CP_4
ebbe a chiedere documenti alla capofila che li ebbe poi a trasmettere;
la CP_1
PEC del 13.01.2020 della alla , con invio di documenti, in Pt_1 CP_1 riscontro al sollecito fatto alla e per l'invio della Pt_1 CP_4 documentazione che, invece, le altre società avevano già inviato;
mail del 02.12.2020 del dott. inviata ai partner e ad;
mail del 19.11.2020 Per_1 CP_1 di verso partner di progetto ed per l'organizzazione e Pt_1 CP_1 partecipazione al meeting sul “progetto tablheath”; mail del 31.08.2021 della dott.ssa (per inviata ad in risposta alle Persona_2 C.F._1 CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 richieste di integrazioni del soggetto gestore;
mail della dott.ssa Persona_2 del 23.11.2021 ad con invio della documentazione richiesta per il CP_1 caricamento in piattaforma MISE per le società e . Pt_1 CP_4
L'opposta ha poi provato che alcun errore di essa società di consulenza aveva messo in pericolo la concessione del finanziamento, in quanto già con mail dell'11.09.2018 (e, dunque, con un preavviso addirittura di 12 mesi) essa aveva evidenziato la necessità di presentare un SAL intermedio pari al CP_1
30% e ne indicava persino il valore pari ad euro 1.761.972,75. Nella missiva chiedeva, altresì, conferma dell'appuntamento a tenersi per il giorno successivo al fine di discutere, appunto, tutti gli aspetti rendicontativi elencati;
incontro che si tenne regolarmente presso gli uffici il CP_1
12.11.2018, con la partecipazione di tutte le imprese partner. L' ebbe poi CP_1
a partecipare presso il MISE alle attività per la concessione delle agevolazioni, come si rileva dalla mail del 25.07.17, in cui la capofila/responsabile del progetto ebbe a confermare le persone presenti presso il MISE. L' ha provato di essere stata presente presso le aziende CP_1 in occasione delle visite dell'istituto concessionario (Banca di Sardegna), come si evince dalle mail del 12.02.20, del 12.05.2022, del 23.05.2022 ed ancora del 07.09.2022. Dalle mail in data 17.04.2023, risulta che l' ebbe CP_1 ad inviare alla Capofila SA Documents una mail con informazione sull'adempimento a scadere, il 26.04.2023, dopo di che la Capofila SA Documents ebbe a sollecitare per l'invio dei documenti;
in data Pt_1
12.05.2023 sollecitò di nuovo la Capofila SA Documents paventando il CP_1 blocco della procedura per inadempienza con tutti i rischi connessi, per cui solo in data 05.06.2023 inviò finalmente il documento alla Capofila SA Pt_1
Documents e la potè provvedere nell'immediatezza al suo caricamento CP_1 in piattaforma per completare la procedura e scongiurare ogni rischio per inadempienza all'intero gruppo . CP_8
Riguardo al presunto recesso del contratto dell'opponente, dall'esame testuale della missiva, risulta che essa conteneva in realtà una mera richiesta alla capofila SA Documents - unica responsabile del progetto - di recedere dal conferimento di incarico ed attivarsi per il risarcimento danni conseguente al non meglio precisato inadempimento della . A tale comunicazione CP_1 risulta che fece seguito la missiva della capofila SA Documents, che espressamente mostrava apprezzamento per la confermandole CP_1
l'incarico conferito. D'altra parte l' non era altro che una delle aziende Pt_1 facenti parte del gruppo di imprese che ebbero a conferire l'incarico generale, collettivo e solidale alla , in ragione del progetto comune, delegando CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 ogni attività di verifica, coordinamento e responsabilità alla sola capofila SA Documents. Questa, non raccolse la richiesta di recedere dal contratto ed anzi confermò espressamente l'incarico conferito alla . Di fatto non solo il CP_1 recesso invocato dall'opponente non era tale, ma il rapporto con la CP_1 continuò sia per la legittima volontà della società Capofila, sia per il comportamento concludente della che di fatto continuò ad avvalersi Pt_1 della consulenza dell'opposta, grazie alla cui attività tutte le società firmatarie ottennero l'intero contributo massimo erogabile. Passando all'esame della domanda riconvenzionale dell'opponente, è ammissibile ed accoglibile la prima domanda relativa al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore importo di euro 2.792,16 in ragione del SAL a saldo n. 4 e quindi di un credito maturato successivamente al deposito del ricorso monitorio oggetto di giudizio. In tal modo l'opposta ha evitato il frazionamento del credito con distinte iniziative giudiziali realtive allo stesso rapporto contrattuale. Non ammissibile e non fondata è invece la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore importo di euro 9.045,89 (pari ad euro 7.414,68 oltre IVA), in quanto trattasi di credito maturato nei confronti della CP_4 per il quale l'opposta aveva già intrapreso autonoma diversa iniziativa giudiziale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo
2) In accoglimento della prima domanda riconvenzionale, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore importo di euro 2.792,16 in ragione del SAL a saldo n. 4, oltre interessi legali moratori ex art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale (comparsa di costituzione del 26.06.2023) fino all'effettivo soddisfo
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10