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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2024, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 39034/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39034/2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Lioia e dall'Avv. Manlio Arnone, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Foggia alla
Via Giulio De Petra n. 1; ricorrente contro
(C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 degli Avv.ti Amelia De Luca, Direttore della Funzione Litigation,
[...]
ed Alessandra Dodde, Responsabile Controparte_2 della Funzione , nella qualità di procuratori Controparte_3 della con Socio Unico - Direzione e Coordinamento Controparte_1 [...]
giusta procura generale Controparte_4 per Notar di Milano del 25 gennaio 2023 (rep. n. 28961, racc. n. Persona_1
10569), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
Dell'Isola del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio pagina 1 di 8 dell'Avv. Stefania Rossi in Milano, Via Fontana n. 23;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 7.3.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., da la quale, sul presupposto Parte_1 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione avente ad oggetto “servizi di telefonia fissa con utenza 0444023541” con la società ha Controparte_1 dedotto “che a far data dal 15/07/2023” aveva riscontrato “inspiegabilmente la sospensione/cessazione dei mentovati servizi, senza che ve ne fossero i presupposti ovvero in assenza del previsto preavviso” e che “a nulla” erano
“valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami fattivamente inevasi inoltrati alla convenuta”.
Sulla scorta di tali allegazioni fattuali, la ricorrente ha così concluso:
“I. previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla resistente, a causa dell'inadempimento contrattuale e/o del disservizio di cui in narrativa, condannare la medesima, in p.d..l.r.p.t., all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto in epigrafe, fissando, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella somma di € 30,00, o in quella maggiore o minore che
l'Ill.mo Giudice dovesse determinare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., terzo comma;
II. condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale, consistente
pagina 2 di 8 nella corresponsione degli indennizzi/penali contrattuali ivi indicati per
l'inadempimento e/o il ritardo, anche quali promesse unilaterali e/o promesse al pubblico, che si quantifica sino alla data di stesura e deposito del presente atto nella somma di € 765,00 (da intendersi quale ristoro computato moltiplicando gli indennizzi/penali contrattuali pro die di cui in premessa per il periodo *15/07/2023 - data di deposito*), oltre allo storno rimborso, integrale od in subordine parziale, della fatturazione per i medesimi periodi, ovvero quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
III. In via subordinata, qualora il Giudice non accogliesse la domanda principale, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto afferente all'utenza indicata in espositiva e per l'effetto, condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria
Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale come sopra quantificata, ovvero quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il Giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IV. In via ulteriormente subordinata, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto afferente all'utenza indicata in espositiva e per
l'effetto, condannare la medesima allo storno/rimborso, integrale od in subordine parziale, dell'indebita fatturazione ovvero quella diversa, maggiore
o minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
V. condannare in ogni caso la società resistente al pagamento delle competenze ed onorari di lite, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.”
pagina 3 di 8 La società si è costituita in giudizio resistendo alle domande CP_1 CP_1 della ricorrente e chiedendone il rigetto.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che le domande avanzate dalla ricorrente sono infondate e, dunque, non possono essere accolte.
Premesso, infatti, che tutte le predette domande si fondano sull'asserito inadempimento contrattuale della convenuta, in tesi consistito, come sopra cennato, nell'avvenuta interruzione dei “servizi di telefonia fissa” sull'utenza
0444023541, non può non rilevarsi l'irrimediabile genericità delle allegazioni della ricorrente, la quale ha del tutto omesso finanche di allegare in cosa esattamente consistessero i servizi in tesi sospesi/interrotti, senza cioè neppure specificare se si trattasse del servizio “voce” ovvero del servizio internet, ovvero di entrambi. A ciò si aggiunga che la ricorrente ha, altresì, omesso di indicare le azioni dalla stessa intraprese per portare a conoscenza della somministrante la verificazione di tali asseriti disservizi, essendosi al riguardo limitata ad un vago riferimento a “plurimi contatti con il call center”
e a “reclami” in tesi “inoltrati alla convenuta”, senza tuttavia allegare i contorni temporali delle asserite segnalazioni (quando sarebbero state effettuate), le modalità delle stesse e, soprattutto, le azioni intraprese dalla convenuta, ovvero da quest'ultima omesse, per ovviare ai lamentati guasti. E ciò tanto più considerato che, con riferimento alla somministrazione di servizi telefonici e internet, avuto riguardo alla durata, alla natura e alla tipologia dei servizi medesimi, è da considerarsi un fatto assolutamente fisiologico il verificarsi di malfunzionamenti o guasti, di guisa che costituisce certamente un onere dell'utente la pronta segnalazione del disservizio alla somministrante, in modo da mettere quest'ultima nelle condizioni di provvedere alla sua risoluzione.
Né le lacune assertive sopra riscontrate possono in alcun modo dirsi colmate per effetto della documentazione allegata al ricorso. Infatti, in disparte la invero decisiva considerazione per cui i documenti rivestono una funzione pagina 4 di 8 eminentemente probatoria di fatti già ritualmente allegati, non potendo essi supplire alla carenze allegative della parte che li produce, deve, in ogni caso, osservarsi come nella specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente a supporto dell'asserita pronta segnalazione alla convenuta del disservizio lamentato nel ricorso, risulti del tutto inconferente, trattandosi di due
“screenshot” recanti entrambi l'indicazione “ ” e, comunque, non Org_1 riferibili all'odierna convenuta.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'impianto allegativo della ricorrente, per la sua genericità, risulti già di per sé del tutto inidoneo a fondare una efficace contestazione di inadempimento nei confronti della convenuta.
Dovendosi, al riguardo, richiamare il noto e condivisibile insegnamento della
Suprema Corte (Cass n. 6618/2018) secondo cui “l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce, in forza appunto dell'insegnamento nomofilattico, ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto” giacché “altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica” e ciò in quanto “l'allegazione … racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”.
“Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927,
Cass. sez. 2, 22 novembre 2016 n. 23759, Cass. sez. 1, 31 agosto 2016 n.
17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass. sez. 1, 19 gennaio
2016 n. 810); e, d'altronde, nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la
"allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia
pagina 5 di 8 dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito”.
In definitiva, “chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto”
… Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui
l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso”. E ciò in quanto, “Chi giurisdizionalnnente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n.
24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986
n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2,
15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748)”.
A ciò si aggiunga, poi, che l'asserito inadempimento della convenuta ben può essere escluso anche alla luce delle puntuali difese di quest'ultima e della documentazione dalla stessa prodotta in giudizio. La convenuta,
pagina 6 di 8 infatti, nella comparsa di costituzione e risposta ha dedotto: a) di aver appreso dell'esistenza dell'asserito guasto per la prima volta in data
25.9.2023, in occasione dell'invito a partecipare al procedimento di conciliazione;
b) di avere prontamente tentato di mettersi in contatto con la ricorrente senza tuttavia ottenere alcuna risposta da quest'ultima; c) di avere informato, con missiva del 18.10.2023, il difensore della ricorrente dell'impossibilità di stabilire un contatto con quest'ultima, invitandola a contattare “il servizio clienti”; d) che senza alcun tipo di azione da parte della convenuta, risultava, in relazione all'utenza de qua, traffico telefonico e internet a decorrere dal 9.12.2023.
Tali circostanze fattuali, le quali non sono state specificamente contestate dalla ricorrente - la quale, alla prima udienza, ha confermato il funzionamento della linea a decorrere dal 9.12.2023, senza peraltro alcunché spiegare neppure in ordine alle modalità con cui la linea in parola sarebbe stata in tesi ripristinata e senza riferire di interventi tecnici della convenuta – trovano poi a loro volta conferma nella documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta, costituita dalle “schermate” del portale della convenuta relative ai tentativi di contatto con l'utente in data
8.10.2023 (doc. 5), dalla missiva su citata del 18.10.2023 (doc. 6), dalla
“schermata” relativa al traffico dell'utenza de qua (doc. 7); documentazione che non è stata disconosciuta nella sua efficacia rappresentativa dalla ricorrente.
Pertanto, in definitiva, non avendo la ricorrente addotto alcun ulteriore specifico elemento fattuale idoneo a far comunque ritenere, in relazione all'asserito (temporaneo) malfunzionamento della linea de qua, un comportamento inadempiente della convenuta, devono rigettarsi, in quanto interamente fondate sull'asserito inadempimento dell'operatore telefonico, tutte le domande avanzate nel ricorso.
pagina 7 di 8 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia e all'attività processuale svolta dalle parti, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande avanzate da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 2.905,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 8.3.2024
la Giudice
Francesca Avancini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39034/2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Lioia e dall'Avv. Manlio Arnone, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Foggia alla
Via Giulio De Petra n. 1; ricorrente contro
(C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 degli Avv.ti Amelia De Luca, Direttore della Funzione Litigation,
[...]
ed Alessandra Dodde, Responsabile Controparte_2 della Funzione , nella qualità di procuratori Controparte_3 della con Socio Unico - Direzione e Coordinamento Controparte_1 [...]
giusta procura generale Controparte_4 per Notar di Milano del 25 gennaio 2023 (rep. n. 28961, racc. n. Persona_1
10569), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio
Dell'Isola del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio pagina 1 di 8 dell'Avv. Stefania Rossi in Milano, Via Fontana n. 23;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 7.3.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., da la quale, sul presupposto Parte_1 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione avente ad oggetto “servizi di telefonia fissa con utenza 0444023541” con la società ha Controparte_1 dedotto “che a far data dal 15/07/2023” aveva riscontrato “inspiegabilmente la sospensione/cessazione dei mentovati servizi, senza che ve ne fossero i presupposti ovvero in assenza del previsto preavviso” e che “a nulla” erano
“valsi i plurimi contatti con il call center ed i reclami fattivamente inevasi inoltrati alla convenuta”.
Sulla scorta di tali allegazioni fattuali, la ricorrente ha così concluso:
“I. previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla resistente, a causa dell'inadempimento contrattuale e/o del disservizio di cui in narrativa, condannare la medesima, in p.d..l.r.p.t., all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto in epigrafe, fissando, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella somma di € 30,00, o in quella maggiore o minore che
l'Ill.mo Giudice dovesse determinare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., terzo comma;
II. condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale, consistente
pagina 2 di 8 nella corresponsione degli indennizzi/penali contrattuali ivi indicati per
l'inadempimento e/o il ritardo, anche quali promesse unilaterali e/o promesse al pubblico, che si quantifica sino alla data di stesura e deposito del presente atto nella somma di € 765,00 (da intendersi quale ristoro computato moltiplicando gli indennizzi/penali contrattuali pro die di cui in premessa per il periodo *15/07/2023 - data di deposito*), oltre allo storno rimborso, integrale od in subordine parziale, della fatturazione per i medesimi periodi, ovvero quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
III. In via subordinata, qualora il Giudice non accogliesse la domanda principale, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto afferente all'utenza indicata in espositiva e per l'effetto, condannare la medesima, in p.d.l.r.p.t., alla prestazione pecuniaria promessa nella propria
Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale come sopra quantificata, ovvero quella diversa, maggiore o in subordine minore, che il Giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IV. In via ulteriormente subordinata, dichiarare risolto per inadempimento della resistente il contratto afferente all'utenza indicata in espositiva e per
l'effetto, condannare la medesima allo storno/rimborso, integrale od in subordine parziale, dell'indebita fatturazione ovvero quella diversa, maggiore
o minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
V. condannare in ogni caso la società resistente al pagamento delle competenze ed onorari di lite, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.”
pagina 3 di 8 La società si è costituita in giudizio resistendo alle domande CP_1 CP_1 della ricorrente e chiedendone il rigetto.
Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che le domande avanzate dalla ricorrente sono infondate e, dunque, non possono essere accolte.
Premesso, infatti, che tutte le predette domande si fondano sull'asserito inadempimento contrattuale della convenuta, in tesi consistito, come sopra cennato, nell'avvenuta interruzione dei “servizi di telefonia fissa” sull'utenza
0444023541, non può non rilevarsi l'irrimediabile genericità delle allegazioni della ricorrente, la quale ha del tutto omesso finanche di allegare in cosa esattamente consistessero i servizi in tesi sospesi/interrotti, senza cioè neppure specificare se si trattasse del servizio “voce” ovvero del servizio internet, ovvero di entrambi. A ciò si aggiunga che la ricorrente ha, altresì, omesso di indicare le azioni dalla stessa intraprese per portare a conoscenza della somministrante la verificazione di tali asseriti disservizi, essendosi al riguardo limitata ad un vago riferimento a “plurimi contatti con il call center”
e a “reclami” in tesi “inoltrati alla convenuta”, senza tuttavia allegare i contorni temporali delle asserite segnalazioni (quando sarebbero state effettuate), le modalità delle stesse e, soprattutto, le azioni intraprese dalla convenuta, ovvero da quest'ultima omesse, per ovviare ai lamentati guasti. E ciò tanto più considerato che, con riferimento alla somministrazione di servizi telefonici e internet, avuto riguardo alla durata, alla natura e alla tipologia dei servizi medesimi, è da considerarsi un fatto assolutamente fisiologico il verificarsi di malfunzionamenti o guasti, di guisa che costituisce certamente un onere dell'utente la pronta segnalazione del disservizio alla somministrante, in modo da mettere quest'ultima nelle condizioni di provvedere alla sua risoluzione.
Né le lacune assertive sopra riscontrate possono in alcun modo dirsi colmate per effetto della documentazione allegata al ricorso. Infatti, in disparte la invero decisiva considerazione per cui i documenti rivestono una funzione pagina 4 di 8 eminentemente probatoria di fatti già ritualmente allegati, non potendo essi supplire alla carenze allegative della parte che li produce, deve, in ogni caso, osservarsi come nella specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente a supporto dell'asserita pronta segnalazione alla convenuta del disservizio lamentato nel ricorso, risulti del tutto inconferente, trattandosi di due
“screenshot” recanti entrambi l'indicazione “ ” e, comunque, non Org_1 riferibili all'odierna convenuta.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'impianto allegativo della ricorrente, per la sua genericità, risulti già di per sé del tutto inidoneo a fondare una efficace contestazione di inadempimento nei confronti della convenuta.
Dovendosi, al riguardo, richiamare il noto e condivisibile insegnamento della
Suprema Corte (Cass n. 6618/2018) secondo cui “l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce, in forza appunto dell'insegnamento nomofilattico, ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto” giacché “altrimenti, la prova che deve fornire l'asserito inadempiente per dimostrare di non avere inadempiuto diventa una probatio diabolica” e ciò in quanto “l'allegazione … racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”.
“Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento (v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, ord. 21 settembre 2017 n. 21927,
Cass. sez. 2, 22 novembre 2016 n. 23759, Cass. sez. 1, 31 agosto 2016 n.
17441, Cass. sez. 3, 14 giugno 2016 n. 12143 e Cass. sez. 1, 19 gennaio
2016 n. 810); e, d'altronde, nel disciplinare le modalità di accertamento dell'inadempimento contrattuale, il celebre arresto del 2001 ha imposto la
"allegazione della circostanza dell'inadempimento", e non la denuncia
pagina 5 di 8 dell'inadempimento tout court, con ciò rappresentando la pregnanza fattuale necessaria nella proposizione della domanda, che deve appunto identificare in che cosa l'inadempimento è consistito”.
In definitiva, “chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto”
… Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui
l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso”. E ciò in quanto, “Chi giurisdizionalnnente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n.
24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986
n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2,
15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748)”.
A ciò si aggiunga, poi, che l'asserito inadempimento della convenuta ben può essere escluso anche alla luce delle puntuali difese di quest'ultima e della documentazione dalla stessa prodotta in giudizio. La convenuta,
pagina 6 di 8 infatti, nella comparsa di costituzione e risposta ha dedotto: a) di aver appreso dell'esistenza dell'asserito guasto per la prima volta in data
25.9.2023, in occasione dell'invito a partecipare al procedimento di conciliazione;
b) di avere prontamente tentato di mettersi in contatto con la ricorrente senza tuttavia ottenere alcuna risposta da quest'ultima; c) di avere informato, con missiva del 18.10.2023, il difensore della ricorrente dell'impossibilità di stabilire un contatto con quest'ultima, invitandola a contattare “il servizio clienti”; d) che senza alcun tipo di azione da parte della convenuta, risultava, in relazione all'utenza de qua, traffico telefonico e internet a decorrere dal 9.12.2023.
Tali circostanze fattuali, le quali non sono state specificamente contestate dalla ricorrente - la quale, alla prima udienza, ha confermato il funzionamento della linea a decorrere dal 9.12.2023, senza peraltro alcunché spiegare neppure in ordine alle modalità con cui la linea in parola sarebbe stata in tesi ripristinata e senza riferire di interventi tecnici della convenuta – trovano poi a loro volta conferma nella documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta, costituita dalle “schermate” del portale della convenuta relative ai tentativi di contatto con l'utente in data
8.10.2023 (doc. 5), dalla missiva su citata del 18.10.2023 (doc. 6), dalla
“schermata” relativa al traffico dell'utenza de qua (doc. 7); documentazione che non è stata disconosciuta nella sua efficacia rappresentativa dalla ricorrente.
Pertanto, in definitiva, non avendo la ricorrente addotto alcun ulteriore specifico elemento fattuale idoneo a far comunque ritenere, in relazione all'asserito (temporaneo) malfunzionamento della linea de qua, un comportamento inadempiente della convenuta, devono rigettarsi, in quanto interamente fondate sull'asserito inadempimento dell'operatore telefonico, tutte le domande avanzate nel ricorso.
pagina 7 di 8 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia e all'attività processuale svolta dalle parti, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande avanzate da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 2.905,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 8.3.2024
la Giudice
Francesca Avancini
pagina 8 di 8