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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 18/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1253 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.2.2024, – premesso di aver Parte_1
continuativamente espletato, dal 1974 al 2020, le mansioni di meccanico, dapprima alle dipendenze di terzi e, successivamente, presso la propria autofficina sita in Torremaggiore, occupandosi della manutenzione e della riparazione di autovetture e mezzi pesanti, con movimentazione manuale di carichi e l'utilizzo di strumenti vibranti – adiva l'intestato
Tribunale del Lavoro, esponendo di aver contratto, in conseguenza di tale attività, la malattia ivi descritta (“spondilo discopatie del tratto lombare”) e deducendo che l' all'uopo CP_1
compulsato con istanza del 14.10.2020, non aveva inteso riconoscergli alcuna provvidenza, stante l'asserita assenza del rischio di contrazione dell'infermità denunciata.
Tanto esposto in fatto e lamentata l'illegittimità del diniego frapposto dall' , il predetto CP_2 ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che la patologia da cui è affetto il ricorrente – anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo e ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti– è in stretto nesso di causalità (o concausalità) con l'attività lavorativa da lui svolta dal 1974 al 2020, come descritto in narrativa, che qui si abbia per integralmente riportata:
2. accertare e dichiarare che tale patologia ha causato nell'istante un danno biologico nella misura del 12%, od in quella eventualmente superiore od inferiore, da accertarsi a mezzo di disponenda CTU, a far tempo dalla data della domanda amministrativa;
3. per l'effetto, condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della prestazione relativa alla percentuale come sopra riconosciuta e, precisamente, l'indennizzo in capitale in caso di rendita inferiore al 16% e la rendita relativa alla percentuale riconosciuta, se questa è pari o superiore al 16%, oltre, in quest'ultimo caso, alla ulteriore quota di rendita in relazione alla perdita della capacità lavorativa (danno patrimoniale emergente e/o lucro cessante), con la decorrenza di legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti della legge vigente;
4. condannare inoltre l' , come sopra, al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_1
presente giudizio, gravati di IVA e CPAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_2
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 18.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o, come nella fattispecie, ad eziologia multifattoriale, “la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 17438/2012).
2 2.2. Nel caso di specie, le risultanze dell'espletata istruttoria orale asseverano la prospettazione attorea circa la prolungata esposizione del ricorrente al concreto rischio patogeno dedotto in ricorso.
Più in dettaglio, il testimone ha reso una deposizione del seguente tenore: Testimone_1
“Conosco , in quanto da tempo ha un'officina meccanica a Torremaggiore in Parte_1 via Aldo Moro. Prima di aprire quest'officina il ricorrente lavorava, sempre per conto suo, in via Foggia. Ancora prima, lavorava alle dipendenze di terzi, di cui non sono in grado di fornire le generalità. ADR: Nell'officina sita in via Aldo Moro il sig. lavora da solo. Pt_1
ADR: Si occupa della riparazione e manutenzione degli autoveicoli, limitatamente alla parte meccanica, con esclusione della carrozzeria. Si occupava anche del cambio di pneumatici di mezzi pesanti. Nell'esercizio di detta attività l'ho visto utilizzare attrezzi che producono vibrazioni. ADR: Più volte, non saprei dire quante, mi sono recato presso l'officina di
per far riparare la mia macchina” (cfr. verbale di udienza del 16.10.2024). Pt_1
Di segno sostanzialmente conforme è la testimonianza di escusso alla Testimone_2
medesima udienza, il quale ha dichiarato quanto segue: “ADR: Conosco il ricorrente sin dal
1986, quando presi la patente, e mi sono sempre rivolto a lui per le riparazioni ai mezzi di mia proprietà, quali trattori, auto e camioncino. ADR: All'epoca il ricorrente aveva un'officina in affitto sita in Torremaggiore alla via Foggia, successivamente aprì un'officina di sua proprietà in via Aldo Moro. ADR: Ha sempre lavorato da solo, ad eccezione degli ultimi anni, quando è stato coadiuvato dal figlio che attualmente conduce l'officina. ADR: Si tratta di un'officina meccanica, che si occupa della riparazione e sostituzione delle parti meccaniche degli autoveicoli. Il ricorrente utilizzava attrezzi quali crick e pistole pneumatiche per smontare i bulloni, anche se in passato molte attività venivano svolte manualmente. ADR: Prima di aprire la sua officina il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di , ora in pensione”. Parte_2
L'espletamento di attività lavorativa, in qualità di titolare di impresa artigiana e nel più esteso periodo dedotto in ricorso, risulta, poi, ulteriormente comprovato dalle risultanze dell'estratto conto assicurativo.
Risulta, dunque, dimostrato il continuativo svolgimento di mansioni implicanti la movimentazione manuale di carichi e l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
2.3. Alla luce di quanto appena evidenziato, s'è resa indispensabile la nomina di un C.T.U., al fine di accertare la sussistenza di un valido nesso eziologico tra la lavorazione patogena e la malattia denunciata.
3 A tal fine, il dott. quale ausiliario officiato dal Giudice, espletata la visita Controparte_3
peritale e scrutinata la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, ha riferito che Parte_1
è affetto da “LOMBALGIA DA PROTRUSIONI DISCALI AD AMPIO RAGGIO DI L3-
[...]
L4, L4-L5 ED L5-S1. CON IMPRONTA DURALE E RADICOLARE ED IMPEGNO
BIFORAMINALE E RIDUZIONE DEI FORAMI DI CONIUGAZIONE CORRISPONDENTI
DI ENTRAMBI I LATI. SINOVITE DEL TRATTO L2-S1. ALTERAZIONI DI CARICO
SUBCONDRAILI DI L4/L5. ALCUNE ERNIE DI SCHMORL. MODICA IPERTROFIA DEI
LEGAMENTI GIALLI CON CANALE VERTEBRALE AI LIMITI INFERIORI DELLA
NORMA NEL TRATTO DA L3 AD L5. ER SC A SEDE PARAMEDIANA A SN
DEL DISCO D12-L1 CON IMPRONTA DURALE E RADICOLARE” (si leggano le conclusioni diagnostiche riportate a pag. 10 della relazione depositata in data 26.3.2025).
Ha, quindi, svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “…la patologia di cui è affetto il signor è ascrivibile alle tabelle come: SPONDILODISCOPATIE DEL Pt_3 CP_1
TRATTO LOMBARE I.
2.03. M47.8 ER SC LOMBARE I.
2.03. M51 Nel caso specifico si può affermare che siano conseguenza di: “LAVORAZIONI DI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI SVOLTE IN MODO NON OCCASIONALE
IN ASSENZA DI AUSILI EFFICACI”. LA PATOLOGIA MENOMAZIONE LOMBALGIA DA
SPONDILOSI ED ER DEL DISCO E PROTRUSIONI DISCALI denunciate dalla parte ricorrente sono eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta con RAPPORTO
CONCAUSALE”.
Il C.T.U. ha, infine, quantificato un danno biologico complessivamente pari al 6%, a decorrere dalla data della denuncia della malattia professionale, tenuto conto, a tal fine, dell'assenza di documentazione comprovante “radicolopatie strumentalmente accertate”.
2.4. Tali conclusioni risultano congruamente motivate ed immuni da vizi logici e di metodo, sicché possono essere condivise, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
Giova pure soggiungere - in ordine al nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata - che la connessione non è esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, aventi origine extra-lavorativa, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “le preesistenti condizioni patologiche non escludono la connessione causale fra attività lavorativa e lesione, anche in base al principio di equivalenza previsto dall'art. 41 cod. pen. (ex plurimis, Cass. 6 novembre 1995 n. 11559); principio secondo il quale deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, e per cui un ruolo di
4 concausa deve essere attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (e plurimis, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196)” (Cass. Sez. Lav. n. 14085/2000).
2.5. Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che non sussiste la prescrizione eccepita dall' CP_1
Si rammenta, in proposito, che “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del
1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n.
1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” (Cass. Sez. Lav. n. 2285/2013).
Nella specie, non si rinviene in atti documentazione medica dalla quale inferire la conoscenza
(o la conoscibilità) dell'eziologia professionale della malattia sin da epoca antecedente all'istanza amministrativa, né, d'altro canto, l' ha offerto elementi in tal senso. CP_2
Ne consegue che, avendo riguardo alla data di presentazione della denuncia di malattia professionale (14.10.2020) ed a quella di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (8.2.2024), non risulta spirato il termine di tre anni e centocinquanta giorni, quale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 111 e 112 D.P.R. n. 1124/1965.
2.6. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve affermarsi il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.lgs. n. 38/2000, l'indennizzo in capitale commisurato ad un grado di menomazione del 6%, con condanna dell' al CP_1
relativo pagamento, nonché alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo CP_2
dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M.
n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, e con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
5 Si precisa che il valore della controversia è riconducibile allo scaglione compreso tra 1.100,00
e 5.200,00 euro, posto che la somma spettante al lavoratore a titolo di indennizzo in capitale è pari a 4.206,20 euro, tenuto conto della percentuale di danno biologico accertata (6%) e dell'età di al momento della presentazione dell'istanza amministrativa (63 anni, in Pt_1 quanto egli è nato il [...] e l'istanza è stata presentata il 14.10.2020), come può evincersi dalla “Tabella di indennizzo danno biologico in capitale”, allegata al D.M. 23 aprile
2019 (cfr., sul punto, Corte di Appello di Bari-Sez. Lavoro, 10 maggio 2023, n. 950).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1253/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere, CP_1
in favore di , un indennizzo in capitale commisurato ad un grado di Parte_1
menomazione del 6%, oltre accessori, come per legge;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 18/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 18/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1253 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso C.F._1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Danila Villasmunta
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.2.2024, – premesso di aver Parte_1
continuativamente espletato, dal 1974 al 2020, le mansioni di meccanico, dapprima alle dipendenze di terzi e, successivamente, presso la propria autofficina sita in Torremaggiore, occupandosi della manutenzione e della riparazione di autovetture e mezzi pesanti, con movimentazione manuale di carichi e l'utilizzo di strumenti vibranti – adiva l'intestato
Tribunale del Lavoro, esponendo di aver contratto, in conseguenza di tale attività, la malattia ivi descritta (“spondilo discopatie del tratto lombare”) e deducendo che l' all'uopo CP_1
compulsato con istanza del 14.10.2020, non aveva inteso riconoscergli alcuna provvidenza, stante l'asserita assenza del rischio di contrazione dell'infermità denunciata.
Tanto esposto in fatto e lamentata l'illegittimità del diniego frapposto dall' , il predetto CP_2 ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che la patologia da cui è affetto il ricorrente – anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo e ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti– è in stretto nesso di causalità (o concausalità) con l'attività lavorativa da lui svolta dal 1974 al 2020, come descritto in narrativa, che qui si abbia per integralmente riportata:
2. accertare e dichiarare che tale patologia ha causato nell'istante un danno biologico nella misura del 12%, od in quella eventualmente superiore od inferiore, da accertarsi a mezzo di disponenda CTU, a far tempo dalla data della domanda amministrativa;
3. per l'effetto, condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della prestazione relativa alla percentuale come sopra riconosciuta e, precisamente, l'indennizzo in capitale in caso di rendita inferiore al 16% e la rendita relativa alla percentuale riconosciuta, se questa è pari o superiore al 16%, oltre, in quest'ultimo caso, alla ulteriore quota di rendita in relazione alla perdita della capacità lavorativa (danno patrimoniale emergente e/o lucro cessante), con la decorrenza di legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti della legge vigente;
4. condannare inoltre l' , come sopra, al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_1
presente giudizio, gravati di IVA e CPAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_2
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 18.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o, come nella fattispecie, ad eziologia multifattoriale, “la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 17438/2012).
2 2.2. Nel caso di specie, le risultanze dell'espletata istruttoria orale asseverano la prospettazione attorea circa la prolungata esposizione del ricorrente al concreto rischio patogeno dedotto in ricorso.
Più in dettaglio, il testimone ha reso una deposizione del seguente tenore: Testimone_1
“Conosco , in quanto da tempo ha un'officina meccanica a Torremaggiore in Parte_1 via Aldo Moro. Prima di aprire quest'officina il ricorrente lavorava, sempre per conto suo, in via Foggia. Ancora prima, lavorava alle dipendenze di terzi, di cui non sono in grado di fornire le generalità. ADR: Nell'officina sita in via Aldo Moro il sig. lavora da solo. Pt_1
ADR: Si occupa della riparazione e manutenzione degli autoveicoli, limitatamente alla parte meccanica, con esclusione della carrozzeria. Si occupava anche del cambio di pneumatici di mezzi pesanti. Nell'esercizio di detta attività l'ho visto utilizzare attrezzi che producono vibrazioni. ADR: Più volte, non saprei dire quante, mi sono recato presso l'officina di
per far riparare la mia macchina” (cfr. verbale di udienza del 16.10.2024). Pt_1
Di segno sostanzialmente conforme è la testimonianza di escusso alla Testimone_2
medesima udienza, il quale ha dichiarato quanto segue: “ADR: Conosco il ricorrente sin dal
1986, quando presi la patente, e mi sono sempre rivolto a lui per le riparazioni ai mezzi di mia proprietà, quali trattori, auto e camioncino. ADR: All'epoca il ricorrente aveva un'officina in affitto sita in Torremaggiore alla via Foggia, successivamente aprì un'officina di sua proprietà in via Aldo Moro. ADR: Ha sempre lavorato da solo, ad eccezione degli ultimi anni, quando è stato coadiuvato dal figlio che attualmente conduce l'officina. ADR: Si tratta di un'officina meccanica, che si occupa della riparazione e sostituzione delle parti meccaniche degli autoveicoli. Il ricorrente utilizzava attrezzi quali crick e pistole pneumatiche per smontare i bulloni, anche se in passato molte attività venivano svolte manualmente. ADR: Prima di aprire la sua officina il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di , ora in pensione”. Parte_2
L'espletamento di attività lavorativa, in qualità di titolare di impresa artigiana e nel più esteso periodo dedotto in ricorso, risulta, poi, ulteriormente comprovato dalle risultanze dell'estratto conto assicurativo.
Risulta, dunque, dimostrato il continuativo svolgimento di mansioni implicanti la movimentazione manuale di carichi e l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
2.3. Alla luce di quanto appena evidenziato, s'è resa indispensabile la nomina di un C.T.U., al fine di accertare la sussistenza di un valido nesso eziologico tra la lavorazione patogena e la malattia denunciata.
3 A tal fine, il dott. quale ausiliario officiato dal Giudice, espletata la visita Controparte_3
peritale e scrutinata la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, ha riferito che Parte_1
è affetto da “LOMBALGIA DA PROTRUSIONI DISCALI AD AMPIO RAGGIO DI L3-
[...]
L4, L4-L5 ED L5-S1. CON IMPRONTA DURALE E RADICOLARE ED IMPEGNO
BIFORAMINALE E RIDUZIONE DEI FORAMI DI CONIUGAZIONE CORRISPONDENTI
DI ENTRAMBI I LATI. SINOVITE DEL TRATTO L2-S1. ALTERAZIONI DI CARICO
SUBCONDRAILI DI L4/L5. ALCUNE ERNIE DI SCHMORL. MODICA IPERTROFIA DEI
LEGAMENTI GIALLI CON CANALE VERTEBRALE AI LIMITI INFERIORI DELLA
NORMA NEL TRATTO DA L3 AD L5. ER SC A SEDE PARAMEDIANA A SN
DEL DISCO D12-L1 CON IMPRONTA DURALE E RADICOLARE” (si leggano le conclusioni diagnostiche riportate a pag. 10 della relazione depositata in data 26.3.2025).
Ha, quindi, svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “…la patologia di cui è affetto il signor è ascrivibile alle tabelle come: SPONDILODISCOPATIE DEL Pt_3 CP_1
TRATTO LOMBARE I.
2.03. M47.8 ER SC LOMBARE I.
2.03. M51 Nel caso specifico si può affermare che siano conseguenza di: “LAVORAZIONI DI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI SVOLTE IN MODO NON OCCASIONALE
IN ASSENZA DI AUSILI EFFICACI”. LA PATOLOGIA MENOMAZIONE LOMBALGIA DA
SPONDILOSI ED ER DEL DISCO E PROTRUSIONI DISCALI denunciate dalla parte ricorrente sono eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta con RAPPORTO
CONCAUSALE”.
Il C.T.U. ha, infine, quantificato un danno biologico complessivamente pari al 6%, a decorrere dalla data della denuncia della malattia professionale, tenuto conto, a tal fine, dell'assenza di documentazione comprovante “radicolopatie strumentalmente accertate”.
2.4. Tali conclusioni risultano congruamente motivate ed immuni da vizi logici e di metodo, sicché possono essere condivise, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
Giova pure soggiungere - in ordine al nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata - che la connessione non è esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali, aventi origine extra-lavorativa, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “le preesistenti condizioni patologiche non escludono la connessione causale fra attività lavorativa e lesione, anche in base al principio di equivalenza previsto dall'art. 41 cod. pen. (ex plurimis, Cass. 6 novembre 1995 n. 11559); principio secondo il quale deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, e per cui un ruolo di
4 concausa deve essere attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (e plurimis, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196)” (Cass. Sez. Lav. n. 14085/2000).
2.5. Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che non sussiste la prescrizione eccepita dall' CP_1
Si rammenta, in proposito, che “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del
1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n.
1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato” (Cass. Sez. Lav. n. 2285/2013).
Nella specie, non si rinviene in atti documentazione medica dalla quale inferire la conoscenza
(o la conoscibilità) dell'eziologia professionale della malattia sin da epoca antecedente all'istanza amministrativa, né, d'altro canto, l' ha offerto elementi in tal senso. CP_2
Ne consegue che, avendo riguardo alla data di presentazione della denuncia di malattia professionale (14.10.2020) ed a quella di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (8.2.2024), non risulta spirato il termine di tre anni e centocinquanta giorni, quale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 111 e 112 D.P.R. n. 1124/1965.
2.6. Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve affermarsi il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.lgs. n. 38/2000, l'indennizzo in capitale commisurato ad un grado di menomazione del 6%, con condanna dell' al CP_1
relativo pagamento, nonché alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo CP_2
dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M.
n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, e con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
5 Si precisa che il valore della controversia è riconducibile allo scaglione compreso tra 1.100,00
e 5.200,00 euro, posto che la somma spettante al lavoratore a titolo di indennizzo in capitale è pari a 4.206,20 euro, tenuto conto della percentuale di danno biologico accertata (6%) e dell'età di al momento della presentazione dell'istanza amministrativa (63 anni, in Pt_1 quanto egli è nato il [...] e l'istanza è stata presentata il 14.10.2020), come può evincersi dalla “Tabella di indennizzo danno biologico in capitale”, allegata al D.M. 23 aprile
2019 (cfr., sul punto, Corte di Appello di Bari-Sez. Lavoro, 10 maggio 2023, n. 950).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1253/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere, CP_1
in favore di , un indennizzo in capitale commisurato ad un grado di Parte_1
menomazione del 6%, oltre accessori, come per legge;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.443,20, oltre i.v.a., CP_1
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 18/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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