Articolo 2 della Legge 16 ottobre 1991, n. 321
Articolo 1Articolo 3
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17 ottobre 1991
Art. 2. 1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine e' ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari".
Entrata in vigore il 17 ottobre 1991
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