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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/07/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est. dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 74/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PUCCIO SALVATORE, ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SCARINGI AGATINO, C.F._2 resistente
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_2
, C.F._3
resistente contumace
nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_3 C.F._4 resistente
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_4 C.F._5 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/6/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 22/1/2025, la parte Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio in o in Valderice in data 15/10/1988, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Valderice, atto n. 51, p. II, serie A, con
[...]
. CP_1
Deduceva che dalla loro unione erano nati i figli: , nato a [...], il [...], Controparte_2 nata ad [...] il [...], nata il [...] in [...], (TP ed Controparte_3 Controparte_4 nata ad [...] il [...]. Parte_2
Rappresentava, altresì, che con sentenza n. 57/2017 del 26/01/2017 il Tribunale di Trapani pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo “- obbligo a suo carico del
di corrispondere al domicilio materno entro giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 150,00 Pt_1 per ciascuna figlia oltre rivalutazione istat.
- L'obbligo a carico del di corrispondere direttamente al figlio entro giorno 5 di Pt_1 CP_2 ogni mese l'importo di euro 150,00 oltre rivalutazione monetaria annuale istat.
– L'obbligo del di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie affrontate Pt_1 dalla nell'interesse di NA e RA CP_1 CP_2
- L'Obbligo di corrispondere alla a titolo di assegno divorzile entro giorno 5 di ogni mese CP_1
l'importo di euro 150,00 e rivalutazione istat, oltre l'importo degli assegni familiari percepiti.”
Rappresentava che, a seguito di ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di
Trapani, con provvedimento del 16/11/2022 accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando il venir meno dell'obbligo del ricorrente di versare alla ex moglie l'assegno divorzile di euro Controparte_1
150,00 mensili, confermando per il resto le precedenti statuizioni contenute in sentenza n. 57/2017 rg n. 935/2014.
Esponeva che i figli , e ormai maggiorenni, non hanno raggiunto CP_2 CP_4 Controparte_3
l'autosufficienza economica nonostante siano più che maggiorenni, per loro colpevole inerzia e che la propria condizione economica è, nel tempo, peggiorata.
Chiedeva, pertanto, la modifica delle condizioni economiche di separazione nei seguenti termini:
“Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa
• l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza n. 57/2017 Rg n,
935/2014 Tribunale di Trapani e del successivo decreto di modifica delle condizioni di divorzio emesso in esito al proc NRG 90/2022 del Tribunale di Trapani • che i figli , e per i motivi di cui in narrativa ormai maggiorenni CP_2 CP_4 Controparte_3 versano in colpevole inerzia circa il fatto che non abbiano raggiunto l'autosufficienza.
• Accertare e dichiarare la ridotta capacità contributiva del per tutti i motivi di cui Parte_1 in narrativa.
• per l'effetto Revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , quale Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e e CP_2 CP_4 Controparte_3
• Ove nel corso dell'istruttoria e di quanto dedotto da controparte dovesse risultare che e CP_2
e abbiano svolto e /o svolgono attività lavorativa revocare l'assegno di CP_4 Controparte_3 mantenimento per avere raggiunto gli stessi l'autosufficienza economica.
• in via subordinata ridurre ad una somma inferiore, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig.
quale contributo dei Figli e Parte_1 CP_5 Controparte_3
Si costituivano , e che Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 contestavano le avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni:
“rigettare il ricorso, per assenza dei presupposti di fatto e di diritto;
in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda, far decorrere la decorrenza dalla data della pronuncia.”
*****
All'udienza del 16.4.2025, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 - bis c.p.c.:
“1) dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data della pronuncia, il contributo al mantenimento in favore del figlio;
2) confermare l'obbligo di mantenimento in favore della CP_2 figlia e della figlia con riduzione di quello di ad euro 108,00; 3) rinunzia ad CP_3 CP_4 CP_4 opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
4) compensazione totale delle spese di lite tra le parti;”.
All'udienza del 18.6.2025 le parti dichiarano di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice con la seguente modifica: “assegno di mantenimento per in euro 140,00 mensili”. CP_4
Indi, a seguito di discussione orale la causa veniva avviata a decisione.
***** Tanto premesso, considerati gli elementi di novità alla base della modifica e ritenuto l'accordo tra le parti pienamente conforme alla legge e non contrario a norma imperative, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle condizioni trascritte in epigrafe.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
n. 57/2017 pronunciata dal Tribunale di Trapani alle condizioni esposte in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Presidente rel.
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est. dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 74/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PUCCIO SALVATORE, ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SCARINGI AGATINO, C.F._2 resistente
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_2
, C.F._3
resistente contumace
nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_3 C.F._4 resistente
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_4 C.F._5 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/6/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 22/1/2025, la parte Parte_1 deduceva di aver contratto matrimonio in o in Valderice in data 15/10/1988, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Valderice, atto n. 51, p. II, serie A, con
[...]
. CP_1
Deduceva che dalla loro unione erano nati i figli: , nato a [...], il [...], Controparte_2 nata ad [...] il [...], nata il [...] in [...], (TP ed Controparte_3 Controparte_4 nata ad [...] il [...]. Parte_2
Rappresentava, altresì, che con sentenza n. 57/2017 del 26/01/2017 il Tribunale di Trapani pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo “- obbligo a suo carico del
di corrispondere al domicilio materno entro giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 150,00 Pt_1 per ciascuna figlia oltre rivalutazione istat.
- L'obbligo a carico del di corrispondere direttamente al figlio entro giorno 5 di Pt_1 CP_2 ogni mese l'importo di euro 150,00 oltre rivalutazione monetaria annuale istat.
– L'obbligo del di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie affrontate Pt_1 dalla nell'interesse di NA e RA CP_1 CP_2
- L'Obbligo di corrispondere alla a titolo di assegno divorzile entro giorno 5 di ogni mese CP_1
l'importo di euro 150,00 e rivalutazione istat, oltre l'importo degli assegni familiari percepiti.”
Rappresentava che, a seguito di ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di
Trapani, con provvedimento del 16/11/2022 accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando il venir meno dell'obbligo del ricorrente di versare alla ex moglie l'assegno divorzile di euro Controparte_1
150,00 mensili, confermando per il resto le precedenti statuizioni contenute in sentenza n. 57/2017 rg n. 935/2014.
Esponeva che i figli , e ormai maggiorenni, non hanno raggiunto CP_2 CP_4 Controparte_3
l'autosufficienza economica nonostante siano più che maggiorenni, per loro colpevole inerzia e che la propria condizione economica è, nel tempo, peggiorata.
Chiedeva, pertanto, la modifica delle condizioni economiche di separazione nei seguenti termini:
“Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa
• l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza n. 57/2017 Rg n,
935/2014 Tribunale di Trapani e del successivo decreto di modifica delle condizioni di divorzio emesso in esito al proc NRG 90/2022 del Tribunale di Trapani • che i figli , e per i motivi di cui in narrativa ormai maggiorenni CP_2 CP_4 Controparte_3 versano in colpevole inerzia circa il fatto che non abbiano raggiunto l'autosufficienza.
• Accertare e dichiarare la ridotta capacità contributiva del per tutti i motivi di cui Parte_1 in narrativa.
• per l'effetto Revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , quale Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e e CP_2 CP_4 Controparte_3
• Ove nel corso dell'istruttoria e di quanto dedotto da controparte dovesse risultare che e CP_2
e abbiano svolto e /o svolgono attività lavorativa revocare l'assegno di CP_4 Controparte_3 mantenimento per avere raggiunto gli stessi l'autosufficienza economica.
• in via subordinata ridurre ad una somma inferiore, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig.
quale contributo dei Figli e Parte_1 CP_5 Controparte_3
Si costituivano , e che Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 contestavano le avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni:
“rigettare il ricorso, per assenza dei presupposti di fatto e di diritto;
in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda, far decorrere la decorrenza dalla data della pronuncia.”
*****
All'udienza del 16.4.2025, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 - bis c.p.c.:
“1) dichiarare non più dovuto, con decorrenza dalla data della pronuncia, il contributo al mantenimento in favore del figlio;
2) confermare l'obbligo di mantenimento in favore della CP_2 figlia e della figlia con riduzione di quello di ad euro 108,00; 3) rinunzia ad CP_3 CP_4 CP_4 opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
4) compensazione totale delle spese di lite tra le parti;”.
All'udienza del 18.6.2025 le parti dichiarano di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice con la seguente modifica: “assegno di mantenimento per in euro 140,00 mensili”. CP_4
Indi, a seguito di discussione orale la causa veniva avviata a decisione.
***** Tanto premesso, considerati gli elementi di novità alla base della modifica e ritenuto l'accordo tra le parti pienamente conforme alla legge e non contrario a norma imperative, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle condizioni trascritte in epigrafe.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
n. 57/2017 pronunciata dal Tribunale di Trapani alle condizioni esposte in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Presidente rel.
Michele Ruvolo