Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2025, proposto da SA CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, n. 380/2023 pubbl. il 10/05/2023, nel giudizio R.G. 264/2022, notificata in data 21/05/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa TE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 22 gennaio 2025, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 380/2023 del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10 maggio 2023.
2. La sentenza indicata, accogliendo le domande formulate dalla parte ricorrente, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 2.706,13, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come per legge, a titolo di retribuzione professionale docente e compenso individuale accessorio per il periodo di servizio a tempo determinato per il periodo oggetto del giudizio
3. La sentenza in argomento, passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione debitrice in data 27 maggio 2023, a fini esecutivi.
3.1. Essendo inutilmente decorsi sia il termine per l’impugnazione, sia il termine dilatorio di cui all’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha chiesto di ordinare l’esecuzione della sentenza in parola entro un termine definito e, per il caso di inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente intimato, si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
5. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
6.1. E’ provato in atti che la sentenza di cui si domanda l’esecuzione è passata in giudicato e sono decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto dal sopra citato art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30.
6.2. Peraltro, l’Amministrazione non ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento sulla stessa incombente, né ha rilevato motivi ostativi all’adempimento.
7. Conseguentemente, deve essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione del presente provvedimento a cura di parte, procedendo al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle somme come individuate con la sentenza della cui esecuzione si tratta.
8. Per il caso di ulteriore inadempimento si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o suo delegato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione di parte ricorrente attestante l’inutile decorso del termine di cui al punto che precede, con spese da porre a carico dell’Amministrazione soccombente, a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo anche tenuto conto della natura del contenzioso e sono distratte in favore dell’avvocato Maria Rosaria Altieri, dichiaratasi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima),
a) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, assegna al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Ministero dell’istruzione e del merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE CA, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE CA |
IL SEGRETARIO