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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 12095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12095 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 26372/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Dott. SI RI RI, all'esito dell'udienza di discussione orale dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26372/2023 R.G.A.C. promossa da:
codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cellammare, presso il cui studio, sito in Lacco Ameno (NA), via Caccaviello n. 16, è elettivamente domiciliata
Attrice opponente contro
Controparte_1 codice fiscale , in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Giovanni Palma, presso il cui studio, sito in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 244, è elettivamente domiciliata
Convenuta opposta
Conclusioni delle parti:
Conclusioni di parte attrice, come rassegnate nelle note conclusionali ex art. 281 sexies c.p.c.:
“contrariis reiectis, voglia accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e\o dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n. 6476\2023 opposto. Con ristoro di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del (…) procuratore antistatario. Conclusioni di parte convenuta, come rassegnate nelle note autorizzate del 15.04.2025:
“Nel merito: I. Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché generica;
II. Confermare quanto disposto con d.i. impugnato;
III. In subordine, confermarlo sino a concorrenza di quanto ritenuto provato, comprensivo di interessi moratori e rivalutazione monetaria, sino al soddisfo;
IV. Il tutto con condanna di parte Opponente alle spese in favore del sottoscritto difensore, anticipatario”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 6476/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data
03.11.2023, col quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di €.138.264,98, oltre Controparte_1 interessi e spese del giudizio monitorio, liquidate in €.406,50 per spese ed €.2.242,00 per compenso, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso sulla base di nove fatture del 2018 e sette fatture del 2019 emesse dall'odierna convenuta per forniture e servizi di noleggio e lavaggio di biancheria, rimaste insolute nonostante una diffida di pagamento inviata nell'aprile 2023.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, Parte_1 eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in quanto, a proprio dire, il giudizio monitorio avrebbe dovuto essere incardinato davanti alla sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, in considerazione del luogo ove ha sede la società ingiunta, oppure, facendo riferimento al forum obligationis o al forum solutionis, davanti al Tribunale di Napoli Nord, in quanto la sede legale della ricorrente si trova a
Giugliano in Campania.
Inoltre, nel merito, l'attrice opponente contestava sia il titolo da cui avrebbe tratto origine la pretesa creditoria sia la prova del credito azionato;
più specificamente, negava l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e deduceva la mancata produzione di estratti autentici delle scritture contabili, disconoscendo le fatture prodotte da controparte.
Infine, l'opponente, deducendo di aver corrisposto tutto quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese dalla convenuta opposta, sollevava eccezione di inadempimento,
2 sostenendo che l'opposta avesse consegnato biancheria macchiata, usurata, mal stirata, strappata e bucata;
tale inadempimento avrebbe giustificato la revoca del decreto ingiuntivo opposto nel caso fosse stata accertata l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti e di un qualche credito dell'opposta.
si costituiva in Controparte_1
giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale insisteva sulla competenza del giudice adito e, deducendo la sussistenza del proprio credito, concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
Riferiva, in particolare, di aver già fornito nella fase sommaria piena prova del proprio credito mediante produzione delle fatture e degli estratti autentici delle scritture contabili ed evidenziava che tali fatture non erano mai state contestate.
La società opposta precisava, inoltre, che i pagamenti eseguiti dall'attrice opponente si riferissero a prestazioni diverse rispetto a quelle riportate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo ed osservava che le doglianze sui pretesi danni, oltre ad essere prive di riscontro documentale, costituissero implicita ammissione dell'esistenza di rapporti contrattuali tra le parti.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta depositava le bolle di uscita relative alle prestazioni indicate nelle fatture in questione.
Esaminati gli atti introduttivi del giudizio, il precedente Giudicante, con decreto ex art. 171- bis c.p.c., differiva l'udienza di comparizione al 24.06.2024, disponendo la trattazione scritta dell'udienza e concedendo alle parti termine fino a cinque giorni prima della stessa udienza per il deposito di note di trattazione scritta.
Le parti procedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
In particolare, la società opponente, con la prima memoria, ribadendo l'incompetenza del
Tribunale di Napoli, insisteva per la trasmissione degli atti alla sede distaccata di Ischia.
Inoltre, disconoscendo i documenti di trasporto depositati dalla società opposta al momento della propria costituzione in giudizio, insisteva per l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo nonché per il rigetto dell'avversa richiesta di provvisoria esecuzione del
3 decreto stesso, precisando che l'eccezione di inadempimento, sollevata in atto di citazione, si riferisse alle prestazioni rese e pagate.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte opponente chiedeva l'ammissione di prova per testi e ribadiva il disconoscimento delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti da controparte.
La convenuta opposta, invece, nella sua seconda memoria rilevava che l'opponente non avesse dimostrato di essersi avvalsa di altri fornitori o di disporre di autonome strutture per il lavaggio della biancheria, così come non avesse dato prova di essersi lamentata della qualità dei servizi forniti e di aver contestato il contenuto della diffida e messa in mora che aveva preceduto l'azione monitoria.
Inoltre, l'opposta evidenziava che i bonifici prodotti dalla società opponente, recanti causali quali «acconto su fatturazione» e «saldo rata rateizzo concordato», confermavano l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti.
Chiedeva, infine, il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e l'ammissione alla prova diretta sui fatti dedotti in comparsa di costituzione e risposta;
richiesta, quest'ultima, di cui controparte, nella propria terza memoria, chiedeva il rigetto in quanto non articolata e non corredata dall'indicazione dei testimoni.
Per l'udienza del 24.06.2024, le parti depositavano le note di trattazione scritta.
L'opponente insisteva come da precedenti scritti difensivi, ribadendo l'incompetenza del
Giudice adito e il disconoscimento delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti dalla convenuta così come l'opposta reiterava le difese ed istanze già avanzate.
Lette tali note, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente nonché la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta e, ritenendo il giudizio maturo per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 17.04.2025, concedendo alle parti termine fino a cinque giorni prima per il deposito delle note di trattazione scritta.
All'esito dell'udienza del 17.04.2025, il Giudice rilevato che non erano stati concessi i termini di cui al novellato art. 189 c.p.c., rinviava la causa all'udienza cartolare del
27.11.2025, assegnando alle parti i suddetti termini.
4 Premesso che l'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 2025, n. 117 («Misure urgenti in materia di giustizia»), convertito con modificazioni nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148, ha introdotto modifiche e provvedimenti urgenti al fine di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, accelerare la definizione dei procedimenti e rispettare gli obiettivi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) e che, a tal fine, l'art. 3 del citato decreto-legge ha disposto l'applicazione straordinaria presso gli Uffici Giudiziari di primo grado di magistrati, anche fuori ruolo, per la definizione da remoto dei giudizi civili, il Tribunale di Napoli, visto il citato decreto-legge e la successiva Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del
01.10.2025, con decreto del 03.10.2025, n. 338, disponeva l'assegnazione all'Undicesima
Sezione Civile di questo Giudice, al quale, il 17.10.2025, veniva assegnato il presente procedimento.
Stante la necessità di consentire alle parti di precisare le conclusioni dinanzi a questo
Giudice – al quale il fascicolo veniva assegnato dopo la scadenza del primo termine di cui all'art. 189 c.p.c - l'udienza del 27.11.2025 veniva differita, la per precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza dell'11.12.2025 – da svolgersi in modalità cartolare – con assegnazione alle parti un termine di dieci giorni prima per il deposito di una memoria conclusionale contenente la precisazione delle conclusioni.
L'opponente depositava note di trattazione scritta in cui ribadiva le conclusioni già rassegnate nella nota conclusionale depositata il 28.11.2025, mentre l'opposta non depositava le note conclusionali né le note di trattazione scritta.
All'esito dell'udienza cartolare dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, merita di trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario processo di primo grado, a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, nell'ambito del quale il giudice non è chiamato a riesaminare le condizioni di legge che hanno determinato l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, ma è tenuto a verificare la fondatezza della pretesa di chi si afferma creditore insoddisfatto, sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Unite, 7.7.1993, n. 7448).
5 Il creditore, già ricorrente ai sensi dell'art. 633 c.p.c., assume dunque la qualità di convenuto solo formalmente, configurandosi quale attore in senso sostanziale.
Pertanto, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare i fatti costitutivi dell'affermato credito, gravando, invece, sull'opponente (attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dal primo.
Proprio sulla scorta dei richiamati principi generali, si ritiene che la convenuta opposta non abbia fornito elementi probatori sufficienti ed idonei a provare il credito azionato.
È vero, infatti, come sostenuto dalla convenuta, che la società opponente, nel sollevare eccezione di inadempimento, di fatto ammettesse l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti.
A riprova dell'esistenza di tali rapporti, l'opponente riferiva, altresì, di aver già pagato all'opposta tutto quanto dovuto per i servizi effettivamente prestati da quest'ultima e, per dimostrarlo, depositava copia delle ricevute dei bonifici eseguiti.
È pacifico però, per stessa ammissione di entrambe le parti, che i servizi pagati non coincidano, neppure in parte, con quelli indicati nelle fatture per cui è causa.
Dunque, la circostanza che tra le parti siano intercorsi degli accordi commerciali non dimostra e neppure consente di presumere che i servizi per i quali venivano emesse le fatture oggetto del presente giudizio siano stati effettivamente concordati e prestati e, dunque, che gli importi fatturati siano effettivamente dovuti dall'opponente.
Ebbene, la pretesa creditoria di Controparte_1
non trova fondamento nei documenti dalla stessa prodotti.
[...]
Invero, parte opposta ha prodotto copia delle fatture rimaste insolute, copia autentica degli estratti delle scritture contabili, la diffida di messa in mora trasmessa alla controparte e le bolle di uscita della biancheria, ma tali documenti non dimostrano la sussistenza del preteso credito.
La fattura, infatti, rappresenta sì titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché è inidonea a fornire la prova tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971
– 01), con la conseguenza che, nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere
6 dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
19944 del 12/07/2023, Rv. 668145-01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023,
Rv. 668145 – 01).
La fattura commerciale, infatti, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto;
tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti
(Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Anche le scritture contabili, “pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte sicché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710
c.c., le scritture stesse sono comunque soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio” (Cassazione civile sez. III, 31.07.2012, n.13669).
Ebbene, nel caso che ci occupa, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale sulla base del quale sarebbero state emesse le fatture de quibus nonché la prestazione dei servizi in esse indicati.
Ma v'è di più. Proprio nell'atto di opposizione tali fatture venivano espressamente disconosciute.
7 Peraltro, con riferimento alle sette fatture del 2019, giova evidenziare che gli estratti autentici delle scritture contabili da cui risultano tali fatture recano la dicitura “Registro iva vendite – Registro Fatture Emesse Elettroniche”.
Invero, dal primo gennaio 2019 - fatti salvi gli esoneri previsti per gli operatori in regime c.d. “di vantaggio” e in regime forfettario - diveniva obbligatoria la fatturazione elettronica nelle operazioni tra soggetti privati, pertanto, trattandosi di fatture elettroniche, le stesse avrebbero dovuto essere depositate in formato .xml, unitamente alle relative ricevute di consegna attestanti il transito nel Sistema di Interscambio e alle corrispondenti copie cc.dd. di cortesia.
Invece, la convenuta opposta, in luogo delle fatture elettroniche, ha prodotto dei documenti cartacei che non recano alcun riferimento alla fatturazione elettronica all'epoca già obbligatoria.
Peraltro, la società opposta Controparte_1
in quanto società in accomandita semplice, non era esonerata dall'obbligo
[...] dell'emissione di fattura in formato elettronica.
Anche i documenti di trasporto depositati dall'opposta non consentono di provare né di avvalorare la pretesa creditoria.
Infatti, la maggior parte delle copie delle bolle di uscita prodotte in giudizio (più precisamente tutte quelle risalenti all'anno 2019 e talune dell'anno 2018) sono scarsamente leggibili e/o non riportano né la firma del vettore, né del cliente-destinatario né la data di consegna della merce;
anche laddove presente la firma del vettore o del cliente è indecifrabile o rappresentata da una semplice sigla che non consente di risalire al nome e al cognome del firmatario.
Peraltro, per quanto possa evincersi dalle copie depositate in atti, neppure v'è corrispondenza tra fatture e bolle di uscita.
Con riferimento all'anno 2018, a fronte dell'emissione delle fatture n. 462/2018, n.
592/2018 e n. 2085/2018 non si rinvengono bolle di uscita emesse relative alle prestazioni ivi indicate.
Inoltre, le prime due fatture riguardano, peraltro, prestazioni rese nello stesso periodo: in particolare, la fattura n. 462/2018 è relativa a servizi resi nel periodo 01.03.2018, mentre la fattura n.592/2018 a quelli resi nel periodo 01.03.2018-30.04.2018.
Con riguardo poi all'anno 2019, non sono state prodotte bolle in uscita emesse ad ottobre,
8 quando, invece, la fattura n. 1471/2019 si riferisce proprio ai servizi resi in tale periodo.
In ogni caso, anche tali documenti di trasporto venivano tempestivamente disconosciuti dall'opponente e la convenuta opposta non chiedeva di procedere alla verificazione né produceva gli originali.
Ne consegue che è preclusa la valutazione di tali documenti, divenendo gli stessi irrilevanti e non utilizzabili nei riguardi non solo della parte che li ha disconosciuti, ma anche, e segnatamente, della parte che li ha prodotti (Cass. civ.
8.2.2024 n. 3602).
Infatti, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto (Cass. S.U. 01.02.2022 n. 3086).
Peraltro, anche volendo attribuire, per mera ipotesi, un valore probatorio alla documentazione versata in atti dalla convenuta, giova evidenziare che l'importo ingiunto, di €.138.264,98, non troverebbe, comunque, giustificazione nelle fatture in contestazione;
sommando, infatti, gli importi indicati in esse, la somma complessivamente risultante ammonta ad €.108.597,26.
E ciò ad ulteriore conferma del mancato assolvimento, da parte della società opposta, dell'onere probatorio sulla medesima incombente.
Proprio perché la convenuta opposta non ha dimostrato la fondatezza del credito vantato,
l'opposizione proposta da avverso Parte_1 Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 6476/2023, emesso dal Tribunale di Napoli deve essere accolta.
Visto l'accoglimento della domanda principale la domanda avanzata in via subordinata dall'opponente, avente ad oggetto la declaratoria di inadempimento dell'opposta, risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.03.2014 n.55, tenuto conto della natura e del valore della causa nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, in €.7.052,00, oltre accessori di legge e spese vive del giudizio, da corrispondersi a favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario, Avv. Francesco Cellammare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
9 - accoglie l'opposizione proposta dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, revoca
[...]
il decreto ingiuntivo n. 6476/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data 03.11.2023;
- condanna la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del
[...]
presente giudizio in favore del difensore dell'attrice opponente, Avv. Francesco
Cellammare, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in €.7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge ed esborsi.
Napoli, 11 dicembre 2025
Il Giudice
SI RI RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Dott. SI RI RI, all'esito dell'udienza di discussione orale dell'11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26372/2023 R.G.A.C. promossa da:
codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cellammare, presso il cui studio, sito in Lacco Ameno (NA), via Caccaviello n. 16, è elettivamente domiciliata
Attrice opponente contro
Controparte_1 codice fiscale , in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Giovanni Palma, presso il cui studio, sito in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 244, è elettivamente domiciliata
Convenuta opposta
Conclusioni delle parti:
Conclusioni di parte attrice, come rassegnate nelle note conclusionali ex art. 281 sexies c.p.c.:
“contrariis reiectis, voglia accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare e\o dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n. 6476\2023 opposto. Con ristoro di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del (…) procuratore antistatario. Conclusioni di parte convenuta, come rassegnate nelle note autorizzate del 15.04.2025:
“Nel merito: I. Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché generica;
II. Confermare quanto disposto con d.i. impugnato;
III. In subordine, confermarlo sino a concorrenza di quanto ritenuto provato, comprensivo di interessi moratori e rivalutazione monetaria, sino al soddisfo;
IV. Il tutto con condanna di parte Opponente alle spese in favore del sottoscritto difensore, anticipatario”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 6476/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data
03.11.2023, col quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di €.138.264,98, oltre Controparte_1 interessi e spese del giudizio monitorio, liquidate in €.406,50 per spese ed €.2.242,00 per compenso, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso sulla base di nove fatture del 2018 e sette fatture del 2019 emesse dall'odierna convenuta per forniture e servizi di noleggio e lavaggio di biancheria, rimaste insolute nonostante una diffida di pagamento inviata nell'aprile 2023.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, Parte_1 eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in quanto, a proprio dire, il giudizio monitorio avrebbe dovuto essere incardinato davanti alla sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, in considerazione del luogo ove ha sede la società ingiunta, oppure, facendo riferimento al forum obligationis o al forum solutionis, davanti al Tribunale di Napoli Nord, in quanto la sede legale della ricorrente si trova a
Giugliano in Campania.
Inoltre, nel merito, l'attrice opponente contestava sia il titolo da cui avrebbe tratto origine la pretesa creditoria sia la prova del credito azionato;
più specificamente, negava l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e deduceva la mancata produzione di estratti autentici delle scritture contabili, disconoscendo le fatture prodotte da controparte.
Infine, l'opponente, deducendo di aver corrisposto tutto quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese dalla convenuta opposta, sollevava eccezione di inadempimento,
2 sostenendo che l'opposta avesse consegnato biancheria macchiata, usurata, mal stirata, strappata e bucata;
tale inadempimento avrebbe giustificato la revoca del decreto ingiuntivo opposto nel caso fosse stata accertata l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti e di un qualche credito dell'opposta.
si costituiva in Controparte_1
giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale insisteva sulla competenza del giudice adito e, deducendo la sussistenza del proprio credito, concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
Riferiva, in particolare, di aver già fornito nella fase sommaria piena prova del proprio credito mediante produzione delle fatture e degli estratti autentici delle scritture contabili ed evidenziava che tali fatture non erano mai state contestate.
La società opposta precisava, inoltre, che i pagamenti eseguiti dall'attrice opponente si riferissero a prestazioni diverse rispetto a quelle riportate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo ed osservava che le doglianze sui pretesi danni, oltre ad essere prive di riscontro documentale, costituissero implicita ammissione dell'esistenza di rapporti contrattuali tra le parti.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta depositava le bolle di uscita relative alle prestazioni indicate nelle fatture in questione.
Esaminati gli atti introduttivi del giudizio, il precedente Giudicante, con decreto ex art. 171- bis c.p.c., differiva l'udienza di comparizione al 24.06.2024, disponendo la trattazione scritta dell'udienza e concedendo alle parti termine fino a cinque giorni prima della stessa udienza per il deposito di note di trattazione scritta.
Le parti procedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
In particolare, la società opponente, con la prima memoria, ribadendo l'incompetenza del
Tribunale di Napoli, insisteva per la trasmissione degli atti alla sede distaccata di Ischia.
Inoltre, disconoscendo i documenti di trasporto depositati dalla società opposta al momento della propria costituzione in giudizio, insisteva per l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo nonché per il rigetto dell'avversa richiesta di provvisoria esecuzione del
3 decreto stesso, precisando che l'eccezione di inadempimento, sollevata in atto di citazione, si riferisse alle prestazioni rese e pagate.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte opponente chiedeva l'ammissione di prova per testi e ribadiva il disconoscimento delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti da controparte.
La convenuta opposta, invece, nella sua seconda memoria rilevava che l'opponente non avesse dimostrato di essersi avvalsa di altri fornitori o di disporre di autonome strutture per il lavaggio della biancheria, così come non avesse dato prova di essersi lamentata della qualità dei servizi forniti e di aver contestato il contenuto della diffida e messa in mora che aveva preceduto l'azione monitoria.
Inoltre, l'opposta evidenziava che i bonifici prodotti dalla società opponente, recanti causali quali «acconto su fatturazione» e «saldo rata rateizzo concordato», confermavano l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti.
Chiedeva, infine, il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e l'ammissione alla prova diretta sui fatti dedotti in comparsa di costituzione e risposta;
richiesta, quest'ultima, di cui controparte, nella propria terza memoria, chiedeva il rigetto in quanto non articolata e non corredata dall'indicazione dei testimoni.
Per l'udienza del 24.06.2024, le parti depositavano le note di trattazione scritta.
L'opponente insisteva come da precedenti scritti difensivi, ribadendo l'incompetenza del
Giudice adito e il disconoscimento delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti dalla convenuta così come l'opposta reiterava le difese ed istanze già avanzate.
Lette tali note, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente nonché la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta e, ritenendo il giudizio maturo per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 17.04.2025, concedendo alle parti termine fino a cinque giorni prima per il deposito delle note di trattazione scritta.
All'esito dell'udienza del 17.04.2025, il Giudice rilevato che non erano stati concessi i termini di cui al novellato art. 189 c.p.c., rinviava la causa all'udienza cartolare del
27.11.2025, assegnando alle parti i suddetti termini.
4 Premesso che l'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 2025, n. 117 («Misure urgenti in materia di giustizia»), convertito con modificazioni nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148, ha introdotto modifiche e provvedimenti urgenti al fine di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, accelerare la definizione dei procedimenti e rispettare gli obiettivi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) e che, a tal fine, l'art. 3 del citato decreto-legge ha disposto l'applicazione straordinaria presso gli Uffici Giudiziari di primo grado di magistrati, anche fuori ruolo, per la definizione da remoto dei giudizi civili, il Tribunale di Napoli, visto il citato decreto-legge e la successiva Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del
01.10.2025, con decreto del 03.10.2025, n. 338, disponeva l'assegnazione all'Undicesima
Sezione Civile di questo Giudice, al quale, il 17.10.2025, veniva assegnato il presente procedimento.
Stante la necessità di consentire alle parti di precisare le conclusioni dinanzi a questo
Giudice – al quale il fascicolo veniva assegnato dopo la scadenza del primo termine di cui all'art. 189 c.p.c - l'udienza del 27.11.2025 veniva differita, la per precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza dell'11.12.2025 – da svolgersi in modalità cartolare – con assegnazione alle parti un termine di dieci giorni prima per il deposito di una memoria conclusionale contenente la precisazione delle conclusioni.
L'opponente depositava note di trattazione scritta in cui ribadiva le conclusioni già rassegnate nella nota conclusionale depositata il 28.11.2025, mentre l'opposta non depositava le note conclusionali né le note di trattazione scritta.
All'esito dell'udienza cartolare dell'11.12.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, merita di trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario processo di primo grado, a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, nell'ambito del quale il giudice non è chiamato a riesaminare le condizioni di legge che hanno determinato l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, ma è tenuto a verificare la fondatezza della pretesa di chi si afferma creditore insoddisfatto, sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Unite, 7.7.1993, n. 7448).
5 Il creditore, già ricorrente ai sensi dell'art. 633 c.p.c., assume dunque la qualità di convenuto solo formalmente, configurandosi quale attore in senso sostanziale.
Pertanto, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare i fatti costitutivi dell'affermato credito, gravando, invece, sull'opponente (attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato dal primo.
Proprio sulla scorta dei richiamati principi generali, si ritiene che la convenuta opposta non abbia fornito elementi probatori sufficienti ed idonei a provare il credito azionato.
È vero, infatti, come sostenuto dalla convenuta, che la società opponente, nel sollevare eccezione di inadempimento, di fatto ammettesse l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti.
A riprova dell'esistenza di tali rapporti, l'opponente riferiva, altresì, di aver già pagato all'opposta tutto quanto dovuto per i servizi effettivamente prestati da quest'ultima e, per dimostrarlo, depositava copia delle ricevute dei bonifici eseguiti.
È pacifico però, per stessa ammissione di entrambe le parti, che i servizi pagati non coincidano, neppure in parte, con quelli indicati nelle fatture per cui è causa.
Dunque, la circostanza che tra le parti siano intercorsi degli accordi commerciali non dimostra e neppure consente di presumere che i servizi per i quali venivano emesse le fatture oggetto del presente giudizio siano stati effettivamente concordati e prestati e, dunque, che gli importi fatturati siano effettivamente dovuti dall'opponente.
Ebbene, la pretesa creditoria di Controparte_1
non trova fondamento nei documenti dalla stessa prodotti.
[...]
Invero, parte opposta ha prodotto copia delle fatture rimaste insolute, copia autentica degli estratti delle scritture contabili, la diffida di messa in mora trasmessa alla controparte e le bolle di uscita della biancheria, ma tali documenti non dimostrano la sussistenza del preteso credito.
La fattura, infatti, rappresenta sì titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché è inidonea a fornire la prova tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971
– 01), con la conseguenza che, nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere
6 dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
19944 del 12/07/2023, Rv. 668145-01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023,
Rv. 668145 – 01).
La fattura commerciale, infatti, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto;
tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti
(Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Anche le scritture contabili, “pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte sicché, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710
c.c., le scritture stesse sono comunque soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio” (Cassazione civile sez. III, 31.07.2012, n.13669).
Ebbene, nel caso che ci occupa, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale sulla base del quale sarebbero state emesse le fatture de quibus nonché la prestazione dei servizi in esse indicati.
Ma v'è di più. Proprio nell'atto di opposizione tali fatture venivano espressamente disconosciute.
7 Peraltro, con riferimento alle sette fatture del 2019, giova evidenziare che gli estratti autentici delle scritture contabili da cui risultano tali fatture recano la dicitura “Registro iva vendite – Registro Fatture Emesse Elettroniche”.
Invero, dal primo gennaio 2019 - fatti salvi gli esoneri previsti per gli operatori in regime c.d. “di vantaggio” e in regime forfettario - diveniva obbligatoria la fatturazione elettronica nelle operazioni tra soggetti privati, pertanto, trattandosi di fatture elettroniche, le stesse avrebbero dovuto essere depositate in formato .xml, unitamente alle relative ricevute di consegna attestanti il transito nel Sistema di Interscambio e alle corrispondenti copie cc.dd. di cortesia.
Invece, la convenuta opposta, in luogo delle fatture elettroniche, ha prodotto dei documenti cartacei che non recano alcun riferimento alla fatturazione elettronica all'epoca già obbligatoria.
Peraltro, la società opposta Controparte_1
in quanto società in accomandita semplice, non era esonerata dall'obbligo
[...] dell'emissione di fattura in formato elettronica.
Anche i documenti di trasporto depositati dall'opposta non consentono di provare né di avvalorare la pretesa creditoria.
Infatti, la maggior parte delle copie delle bolle di uscita prodotte in giudizio (più precisamente tutte quelle risalenti all'anno 2019 e talune dell'anno 2018) sono scarsamente leggibili e/o non riportano né la firma del vettore, né del cliente-destinatario né la data di consegna della merce;
anche laddove presente la firma del vettore o del cliente è indecifrabile o rappresentata da una semplice sigla che non consente di risalire al nome e al cognome del firmatario.
Peraltro, per quanto possa evincersi dalle copie depositate in atti, neppure v'è corrispondenza tra fatture e bolle di uscita.
Con riferimento all'anno 2018, a fronte dell'emissione delle fatture n. 462/2018, n.
592/2018 e n. 2085/2018 non si rinvengono bolle di uscita emesse relative alle prestazioni ivi indicate.
Inoltre, le prime due fatture riguardano, peraltro, prestazioni rese nello stesso periodo: in particolare, la fattura n. 462/2018 è relativa a servizi resi nel periodo 01.03.2018, mentre la fattura n.592/2018 a quelli resi nel periodo 01.03.2018-30.04.2018.
Con riguardo poi all'anno 2019, non sono state prodotte bolle in uscita emesse ad ottobre,
8 quando, invece, la fattura n. 1471/2019 si riferisce proprio ai servizi resi in tale periodo.
In ogni caso, anche tali documenti di trasporto venivano tempestivamente disconosciuti dall'opponente e la convenuta opposta non chiedeva di procedere alla verificazione né produceva gli originali.
Ne consegue che è preclusa la valutazione di tali documenti, divenendo gli stessi irrilevanti e non utilizzabili nei riguardi non solo della parte che li ha disconosciuti, ma anche, e segnatamente, della parte che li ha prodotti (Cass. civ.
8.2.2024 n. 3602).
Infatti, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto (Cass. S.U. 01.02.2022 n. 3086).
Peraltro, anche volendo attribuire, per mera ipotesi, un valore probatorio alla documentazione versata in atti dalla convenuta, giova evidenziare che l'importo ingiunto, di €.138.264,98, non troverebbe, comunque, giustificazione nelle fatture in contestazione;
sommando, infatti, gli importi indicati in esse, la somma complessivamente risultante ammonta ad €.108.597,26.
E ciò ad ulteriore conferma del mancato assolvimento, da parte della società opposta, dell'onere probatorio sulla medesima incombente.
Proprio perché la convenuta opposta non ha dimostrato la fondatezza del credito vantato,
l'opposizione proposta da avverso Parte_1 Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 6476/2023, emesso dal Tribunale di Napoli deve essere accolta.
Visto l'accoglimento della domanda principale la domanda avanzata in via subordinata dall'opponente, avente ad oggetto la declaratoria di inadempimento dell'opposta, risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.03.2014 n.55, tenuto conto della natura e del valore della causa nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, in €.7.052,00, oltre accessori di legge e spese vive del giudizio, da corrispondersi a favore del procuratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario, Avv. Francesco Cellammare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
9 - accoglie l'opposizione proposta dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, revoca
[...]
il decreto ingiuntivo n. 6476/2023, emesso dal Tribunale di Napoli in data 03.11.2023;
- condanna la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del
[...]
presente giudizio in favore del difensore dell'attrice opponente, Avv. Francesco
Cellammare, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in €.7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge ed esborsi.
Napoli, 11 dicembre 2025
Il Giudice
SI RI RI
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