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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2025, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03917/2025REG.PROV.COLL.
N. 08261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8261 del 2024, proposto da
ER TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pennapiedimonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Silvestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Abruzzo sezione staccata di ES (Sezione Prima) n. 00168/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pennapiedimonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il Cons. Massimo Santini, uditi per le parti gli avvocati Paolo Troianiello e dato atto che l'avv. Patrizia Silvestri ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una licenza NCC revocata per conclamata assenza del titolare (che si faceva trovare sempre nella zona di Roma) dal territorio comunale di Pennapiedimonte la cui amministrazione aveva a suo tempo provveduto a rilasciare il relativo titolo autorizzatorio. I motivi di ricorso si incentrano, oltre che sulla ritenuta violazione dell’art. 49 del Trattato UE, anche sulla violazione di disposizioni regolamentari adottati dalla appellata amministrazione comunale.
2. Il TAR ES rigettava il ricorso avverso la suddetta revoca, e ciò anche sulla base di specifici precedenti di questa stessa sezione fondati sulla violazione del c.d. “minimo vincolo di territorialità”.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i motivi di seguito indicati:
3.1. Mancata adozione, prima del provvedimento di revoca, di una “doppia diffida” in caso di violazione delle condizioni di esercizio della licenza NCC. Tale adempimento è espressamente previsto, dall’art. 11 del regolamento comunale sulle licenze NCC, in funzione di autolimite alla discrezionalità della PA;
3.2. La normativa COVID avrebbe comportato nono solo la proroga e il rinnovo delle autorizzazioni ma anche il “congelamento” di decadenza o revoca delle autorizzazioni stesse;
3.3. Violazione delle norme sulla libera concorrenza in quanto la PA avrebbe dato adito a segnalazioni provenienti da soggetti privati in funzione anticompetitiva ( sham litigation );
3.4. Discriminazione “al contrario” basata sul fatto che, mentre imprese con sede in altri paesi UE (e dunque dotate anche di autorizzazioni rilasciate in siffatti paesi UE) possono liberamente essere autorizzate – senza ulteriori licenze – presso i comuni italiani, si registrerebbe il grave paradosso che imprese italiane non potrebbero fare altrettanto;
3.5. Si invoca altresì la violazione dell’art. 49 TFUE in tema di diritto di stabilimento in base alla sentenza della Corte di giustizia UE n. 50 del 2023.
4. Nel costituirsi in questo giudizio per chiedere il rigetto del gravame, l’appellata amministrazione comunale ha peraltro sollevato eccezione di tardività dell’appello in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza.
5. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025 la difesa di parte appellante rassegnava le proprie conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso va accolta la sollevata eccezione di irricevibilità del ricorso in appello. E tanto per le seguenti ragioni:
6.1. In punto di fatto si osserva che: a) la sentenza è stata notificata dal difensore dell’amministrazione comunale con PEC in data 4 giugno 2024 (in pari data veniva inoltrata una seconda PEC per il pagamento delle spese di lite cui l’odierna appellante era stata condannata): b) il presente atto di appello è stato invece notificato in data 15 ottobre 2024; c) dunque la notifica dell’appello è avvenuta ben oltre il termine di 60 giorni anche tenuto conto del periodo feriale di sospensione dei termini (il termine sarebbe infatti venuto a scadenza il 3 settembre 2024).
6.2. La difesa di parte appellante ritiene che il difensore del comune non fosse abilitato a notificare la sentenza (l’amministrazione non avrebbe conferito specifico incarico a notificare la sentenza), che l’invio di due PEC nella stessa giornata ha ingenerato confusione e che la sentenza non è stata comunque trasmessa mediante attestazione di conformità. Le rispettive tesi, pur variamente e brillantemente sostenute, non risultano tuttavia condivisibili per le ragioni che verranno di seguito specificate. Più in particolare:
6.2.1. Il difensore dell’amministrazione comunale era autorizzato per patrocinare il giudizio davanti al TAR e tale formulazione si rivela sufficiente onde abilitare il difensore stesso a compiere tutti gli atti che servono a salvaguardare la posizione e l’interesse della amministrazione (cfr. art. 84, primo comma, c.p.c., a norma del quale il “difensore … può compiere e ricevere, nell'interesse della parte … tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati” ), ivi ricomprese le azioni dirette a garantire stabilità e irretrattabilità (ossia passaggio in giudicato previa notifica della sentenza ai sensi dell’art. 285 c.p.c.) alla decisione favorevole che poi è scaturita da quel medesimo giudizio dinanzi al TAR. Il tutto senza che fosse necessario acquisire una ulteriore autorizzazione della parte rappresentata onde notificare la sentenza ai sensi dell’art. 285 c.p.c. (ciò dal momento che la notificazione della sentenza, diretta in quanto tale a conferire il suddetto carattere di stabilità e irretrattabilità alla favorevole decisione, rientra proprio tra gli atti compiuti nell’interesse della parte processualmente rappresentata). A tale riguardo la difesa di parte appellante richiama un orientamento (Cass. n. 18075 del 2004) che ritiene inesistente la notificazione della sentenza effettuata “ad iniziativa di chi non è parte né procuratore della parte” ma tale ipotesi non risulta in ogni caso qui rinvenibile proprio perché il difensore comunale, parimenti in questa sede costituito, risultava pacificamente “procuratore della parte” anche al momento della suddetta contestata notificazione;
6.2.2 Lamenta altresì la parte appellante che il difensore dell’amministrazione avrebbe trasmesso, in data 4 giugno 2024, due diverse PEC (una per il pagamento delle spese legali, l’altra per la sola notifica della sentenza), il che avrebbe determinato un dato livello di incertezza per la stessa difesa di parte appellante. Osserva al riguardo il collegio come risulti piuttosto vero il contrario, ossia che il duplice invio telematico sta proprio a dimostrare i due diversi obiettivi delle due rispettive PEC: l’una per il pagamento dei compensi; l’altra PEC per far scattare il termine breve di impugnazione. Di qui la chiarezza e l’assenza di equivocità circa il comportamento processuale della parte;
6.2.3. Lamenta infine, la stessa parte appellante, che il difensore della PA non avrebbe provveduto ad estrarre copia informatica della sentenza e a rilasciare relativa attestazione di conformità della copia medesima. La tesi, come sempre pregevolmente sostenuta, trascura tuttavia che il difensore ha provveduto ad inoltrare la sentenza in formato “originale digitale”, dunque non vi era alcun bisogno di estrarre copie conformi e di produrre relative attestazioni di conformità: l’art. 3- bis , comma 2, della legge n. 53 del 1994, prevede infatti che il difensore provvede ad “estrarre copia informatica dell’atto … attestandone la conformità” soltanto allorché “l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico” , presupposto qui insussistente in quanto è stato notificato, giova ripetere, l’originale digitale della sentenza stessa ossia un documento informatico in senso proprio.
7. In conclusione il ricorso in appello deve essere dichiarato irricevibile poiché tardivamente proposto, atteso che la notifica della sentenza è del 4 giugno 2024 mentre la notifica dell’appello è soltanto del 15 ottobre 2024.
8. La peculiarità della questione induce comunque il collegio a compensare integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
ER Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO