Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03909/2025REG.PROV.COLL.
N. 09085/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9085 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alessandro Farnese, n. 19,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
dei signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 15924/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la memoria ex art. 73 del 14 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti, come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS-, ha impugnato, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il decreto n. 322 del 25 giugno 2019, del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per ritenuta non idoneità.
1.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno per chiedere la reiezione dell’appello.
1.2. Con la sentenza n. 15924 del 22 agosto 2024, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato e, nel chiedere anzitutto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ha chiesto - in subordine - la riforma della sentenza impugnata con il conseguente annullamento del decreto gravato.
2.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno per chiedere la reiezione dell’appello.
2.4. Con la memoria depositata il 15 aprile 2025 l’appellante ha insistito sull’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2.5. Nell’udienza del 15 aprile 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. L’Amministrazione con comportamento univoco ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento di non idoneità, avendo ammesso l’interessato - senza riserve - alla selezione, provvedendo poi ad assumerlo con la qualifica di sommozzatore, nel relativo ruolo, ciò che postula indubbiamente requisiti fisici ancora più stringenti, rispetto alla iniziale qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come confermato dal D.M. del Ministero dell’Interno n. 72/2024.
4.1. Nel caso di specie, l’inquadramento dell’odierno appellante nel ruolo dei sommozzatori, senza riserva, è perciò integralmente satisfattivo del suo interesse, in questo giudizio, con la conseguenza che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4.2. Nel caso di specie, dopo l’ammissione senza riserve alla selezione per sommozzatore, ruolo che richiede come detto requisiti fisici più stringenti, non residua in capo all’appellante alcun interesse, nemmeno di tipo risarcitorio (del resto nemmeno adombrato in questa sede anche per l’esiguità del tempo trascorso tra l’emissione del provvedimento gravato e l’immissione con riserva del ricorrente), ad una pronuncia sulla eventuale illegittimità della originaria inidoneità.
5. Il descritto comportamento dell’Amministrazione, manifestamente contraddittorio rispetto alla posizione inizialmente assunta (e difesa, peraltro vittoriosamente, anche nel primo grado del presente giudizio), giustifica l’applicazione del principio della soccombenza virtuale e la conseguente attribuzione alla stessa Amministrazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio, quantificate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.