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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 75/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel.
Dr. Claudia Cottini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 75/2024 RG
Promossa da:
, p.i. , con sede a EN (SR) in Via Carlo Controparte_1 P.IVA_1
Alberto n. 189, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e CP_2 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Nicola Aiello (nato a [...] l'[...], c.f.
[...]
) con studio sito a EN (SR) in Via Conte Alaimo n. 73. C.F._1
APPELLANTE
Contro
(C.F. , nata a [...] il [...], in Controparte_3 C.F._2 persona del suo amministratore di sostegno Avv. , nata a [...] il [...], CP_4
, giusta decreto di nomina del 19/1/2024 e di autorizzazione del Giudice CodiceFiscale_3
Tutelare alla costituzione nel giudizio di appello di cui infra, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marcello Randazzo del Foro di Siracusa, C.F. . C.F._4
APPELLATA
In fatto e in diritto
Con contratto stipulato in data 30.09.2015 e registrato a Siracusa il 13.10.2015 al n. 4297 serie 3T, la
Sig.ra , concedeva in locazione ad uso non abitativo alla società Controparte_3 [...]
, P. IVA , con sede in EN (SR), nella via Carlo Alberto n.19, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, suo Amministratore Unico pro-tempore Sig.ra Parte_1 ampi terreni agricoli, una giardino con piante di pregio e piscina, oltre fabbricati siti in territorio di Carlentini, c/da San Leonardo, in catasto al foglio 7, p.lla 1270 sub 1 P.T., p.lla 1286 sub 2 P.T. -1 -
2. P.lle 200, 201, 1037, 1267, 1285, 1256, 1258, 1260, 1262, 211, 1293, 1290, 1291. Il canone di locazione pattuito era pari ad euro 42.000.00 annui, da corrispondersi, al domicilio del locatore, in rate mensili anticipate di euro 3.500,00 ciascuna, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
Tuttavia a partire dal mese di ottobre 2019 la conduttrice non corrispondeva più i canoni da pagarsi rispettivamente entro il 5/10/2019, 5/11/2019, 5/12/19, 5/1/2020 e 5/2/2020 oltre alla quota parte dell'imposta di registrazione del contratto di locazione, di talchè con citazione del 07/02/2020 la proprietaria instaurava innanzi al Tribunale di Siracusa il procedimento n. 1248/2020 RG al fine di ottenere la convalida dello sfratto intimato e la contestuale emissione di ingiunzione di pagamento per i canoni e gli accessori già scaduti ed a scadere. Si costituiva quindi in giudizio Controparte_1 opponendosi alla convalida e proponendo domanda riconvenzionale. Più in dettaglio,
[...]
l' contestava la domanda di risoluzione contrattuale ed eccepiva in Controparte_1 primo luogo l'inadempimento di parte locatrice all'obbligo di eseguire lavori di manutenzione straordinaria. In via riconvenzionale, chiedeva condannarsi controparte all'esatto adempimento del contratto di locazione, e all'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria necessarie al ripristino dell'immobile per servire all'uso. Altresì chiedeva di dichiarare indebite le somme pretese dall'ottobre 2019 a titolo di canone locatizi per il persistere dell'inadempimento negoziale della locatrice. L' inoltre chiedeva, in via subordinata, la riduzione del canone e, in ogni caso, la CP_1 condanna al risarcimento dei danni patiti.
Rigettata l'istanza di rilascio ex art. 665 il Giudice disponeva il mutamento di rito fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 27/05/2021. Le parti procedevano al deposito delle memorie integrative ed il procedimento a cognizione piena, che prendeva il numero di ruolo n. 906/2021 RG, si concludeva con l'impugnata sentenza a verbale n.2301/2023, rep. N.3321/2023 con la quale il
Tribunale risolveva per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione, ordinava il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione in favore di parte ricorrente e condannava l' a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Controparte_3
€. 17.920,00, oltre i canoni a scadere fino al momento del rilascio effettivo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione e oltre spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva gravame l' rilevandone l'erroneità e Controparte_1 chiedendo la riforma della decisione impugnata chiedendo tra l'altro l'accertamento dell'inadempimento grave e colpevole della alle obbligazioni principali di Controparte_3 cui all'art. 1575 c.c., 1337 e 1175 c.c., nonché alle pattuizioni negoziali del contratto di locazione (in particolare, art. 4 relativo all'obbligo di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria). Del pari si costituiva in giudizio che invece insisteva per la conferma della Controparte_3 statuizione impugnata.
All'udienza del 13 maggio 2024 la Corte rinviava ex art. 349 bis, comma primo, cpc, per la discussione orale all'udienza del 15.9.2025 fissando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.
In data 13 maggio 2025 il procuratore della appellata depositava memoria in cui faceva presente alla
Corte che le parti in data 11.4.2025 avevano sottoscritto atto transattivo con cui avevano definito i loro rapporti convenendo l'abbandono del processo.
Infatti le parti non comparivano a tale udienza né a quella successivamente fissata del 27 ottobre
2025 dalla Corte, previa notifica ad esse del precedente rinvio disposto ex art 309 cpc.
Ne deriva che la Corte, considerato che appare evidente – tra l'altro – che le parti si sono accordate e non sono comparse né all'udienza del 15 settembre 2025 né a quella del successivo 27 ottobre, non può che pronunciare l'estinzione del processo con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese vanno compensate.
PQM
Visti gli artt. 181 e 309 cpc dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese compensate
Catania, 27 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda sezione civile e sezione specializzata agraria, composta dai magistrati:
Dr. Nicolo' Crasci' Presidente
Dr. Simona Lo Iacono Consigliere Rel.
Dr. Claudia Cottini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 75/2024 RG
Promossa da:
, p.i. , con sede a EN (SR) in Via Carlo Controparte_1 P.IVA_1
Alberto n. 189, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e CP_2 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Nicola Aiello (nato a [...] l'[...], c.f.
[...]
) con studio sito a EN (SR) in Via Conte Alaimo n. 73. C.F._1
APPELLANTE
Contro
(C.F. , nata a [...] il [...], in Controparte_3 C.F._2 persona del suo amministratore di sostegno Avv. , nata a [...] il [...], CP_4
, giusta decreto di nomina del 19/1/2024 e di autorizzazione del Giudice CodiceFiscale_3
Tutelare alla costituzione nel giudizio di appello di cui infra, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marcello Randazzo del Foro di Siracusa, C.F. . C.F._4
APPELLATA
In fatto e in diritto
Con contratto stipulato in data 30.09.2015 e registrato a Siracusa il 13.10.2015 al n. 4297 serie 3T, la
Sig.ra , concedeva in locazione ad uso non abitativo alla società Controparte_3 [...]
, P. IVA , con sede in EN (SR), nella via Carlo Alberto n.19, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, suo Amministratore Unico pro-tempore Sig.ra Parte_1 ampi terreni agricoli, una giardino con piante di pregio e piscina, oltre fabbricati siti in territorio di Carlentini, c/da San Leonardo, in catasto al foglio 7, p.lla 1270 sub 1 P.T., p.lla 1286 sub 2 P.T. -1 -
2. P.lle 200, 201, 1037, 1267, 1285, 1256, 1258, 1260, 1262, 211, 1293, 1290, 1291. Il canone di locazione pattuito era pari ad euro 42.000.00 annui, da corrispondersi, al domicilio del locatore, in rate mensili anticipate di euro 3.500,00 ciascuna, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
Tuttavia a partire dal mese di ottobre 2019 la conduttrice non corrispondeva più i canoni da pagarsi rispettivamente entro il 5/10/2019, 5/11/2019, 5/12/19, 5/1/2020 e 5/2/2020 oltre alla quota parte dell'imposta di registrazione del contratto di locazione, di talchè con citazione del 07/02/2020 la proprietaria instaurava innanzi al Tribunale di Siracusa il procedimento n. 1248/2020 RG al fine di ottenere la convalida dello sfratto intimato e la contestuale emissione di ingiunzione di pagamento per i canoni e gli accessori già scaduti ed a scadere. Si costituiva quindi in giudizio Controparte_1 opponendosi alla convalida e proponendo domanda riconvenzionale. Più in dettaglio,
[...]
l' contestava la domanda di risoluzione contrattuale ed eccepiva in Controparte_1 primo luogo l'inadempimento di parte locatrice all'obbligo di eseguire lavori di manutenzione straordinaria. In via riconvenzionale, chiedeva condannarsi controparte all'esatto adempimento del contratto di locazione, e all'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria necessarie al ripristino dell'immobile per servire all'uso. Altresì chiedeva di dichiarare indebite le somme pretese dall'ottobre 2019 a titolo di canone locatizi per il persistere dell'inadempimento negoziale della locatrice. L' inoltre chiedeva, in via subordinata, la riduzione del canone e, in ogni caso, la CP_1 condanna al risarcimento dei danni patiti.
Rigettata l'istanza di rilascio ex art. 665 il Giudice disponeva il mutamento di rito fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 27/05/2021. Le parti procedevano al deposito delle memorie integrative ed il procedimento a cognizione piena, che prendeva il numero di ruolo n. 906/2021 RG, si concludeva con l'impugnata sentenza a verbale n.2301/2023, rep. N.3321/2023 con la quale il
Tribunale risolveva per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione, ordinava il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione in favore di parte ricorrente e condannava l' a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Controparte_3
€. 17.920,00, oltre i canoni a scadere fino al momento del rilascio effettivo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione e oltre spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva gravame l' rilevandone l'erroneità e Controparte_1 chiedendo la riforma della decisione impugnata chiedendo tra l'altro l'accertamento dell'inadempimento grave e colpevole della alle obbligazioni principali di Controparte_3 cui all'art. 1575 c.c., 1337 e 1175 c.c., nonché alle pattuizioni negoziali del contratto di locazione (in particolare, art. 4 relativo all'obbligo di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria). Del pari si costituiva in giudizio che invece insisteva per la conferma della Controparte_3 statuizione impugnata.
All'udienza del 13 maggio 2024 la Corte rinviava ex art. 349 bis, comma primo, cpc, per la discussione orale all'udienza del 15.9.2025 fissando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali.
In data 13 maggio 2025 il procuratore della appellata depositava memoria in cui faceva presente alla
Corte che le parti in data 11.4.2025 avevano sottoscritto atto transattivo con cui avevano definito i loro rapporti convenendo l'abbandono del processo.
Infatti le parti non comparivano a tale udienza né a quella successivamente fissata del 27 ottobre
2025 dalla Corte, previa notifica ad esse del precedente rinvio disposto ex art 309 cpc.
Ne deriva che la Corte, considerato che appare evidente – tra l'altro – che le parti si sono accordate e non sono comparse né all'udienza del 15 settembre 2025 né a quella del successivo 27 ottobre, non può che pronunciare l'estinzione del processo con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese vanno compensate.
PQM
Visti gli artt. 181 e 309 cpc dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese compensate
Catania, 27 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'