Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di omessa notifica atto presupposto

    La Corte ritiene insufficiente la documentazione prodotta dalla Regione Calabria per provare la notifica dell'atto presupposto.

  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte accoglie l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la pretesa fosse prescritta alla data di notifica della cartella.

  • Accolto
    Eccezione di omessa notifica atto presupposto

    La Corte ritiene che la normativa regionale invocata dalla Regione Calabria, pur consentendo l'accorpamento della contestazione nella cartella, non possa avere efficacia retroattiva per annualità precedenti alla sua entrata in vigore, violando il principio di irretroattività della normativa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 18
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo