TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. ULRICH STOLL
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PAOLO MARIA CHERSEVANI
CONVENUTA
CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da comparsa conclusionale:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, giusti motivi in premesse, condannare la convenuta al pagamento a favore dell'at- Controparte_1
tore della somma complessiva di Euro 18.039,49 o di una som- Parte_1
ma minore o maggiore di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni non patri- moniali, morali e patrimoniali subiti a causa del sinistro in oggetto, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo, con vittoria delle spese di lite e suc- cessive occorrende”.
Il convenuto ha precisato le conclusioni come da atto del 4 ottobre 2024 depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova:
Nel merito: respingere le domande avanzate dal sig. poiché in- Parte_1 fondate, in fatto ed in diritto, eccessive e non provate.
Nel merito in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda formulata da , liquidare le somme che saranno ritenute di giusti- Parte_1
zia in relazione agli effettivi e rigorosamente provati danni dallo stesso subiti a se- guito dell'occorso di cui è causa, proporzionalmente decurtate secondo il grado di responsabilità a lui ascrivibile nella causazione dell'evento de quo. In ogni caso nulla per personalizzazione del danno biologico, permanente e temporaneo, per spese di vitto, perdita di stipendio e per il rimborso del prestito;
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese generali 15%, anticipazioni esenti, spe- se imponibili, CPA ed IVA, con distrazione ex art. 93 cpc allo scrivente procuratore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio, avanti il
Tribunale di Padova, parte convenuta al fine di richiedere il risarcimento dei pretesi danni subiti a seguito dell'occorso sinistro.
A sostegno della domanda l'attore esponeva che in data 21.08.2022 era ospite pres- so la struttura di campeggio gestita dalla convenuta „Barricata Holiday Village“ sita in Strada del Mare 74, 45018 Porto Tolle (RO), quando, seduto sul bordo della pisci- na del campeggio all'altezza dell'area tra settore per non nuotatori ed il settore per nuotatori voleva entrare nell'acqua. L'attore però, entrato lì per la prima volta nella piscina, deduceva che non sapeva che il fondo della piscina era in questa parte for- temente inclinato e quindi, appena entrato, l'attore scivolava via, e non potendo reggersi, sbatteva violentemente contro la piastra metallica ivi esistente (spessore ca. 0,7 - 1 cm.) installata verticalmente quale divisione tra il settore per non nuota- tori ed il settore per nuotatori, subendo a causa dell'incidente descritto gravi lesio- ni, danni non patrimoniali e patrimoniali. Esponeva inoltre che non era segnalato che il fondo della piscina in questa zona era inclinato ed il fondo non era neanche provvisto di una superficie antiscivolo e che solo dopo l'incidente in oggetto la dire- zione del campeggio ha montato un cartello di pericolo. La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea e, scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183 c.6 cpc, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione invitando le parti a precisare le proprie conclusioni e trattenendo la causa in decisione a seguito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclu- sionali e repliche.
La dinamica del sinistro, per come allegata evidenzia che lo stesso attore non ha adoperato le scalette di accesso alla piscina in questione ivi presenti, immergendosi volontariamente proprio nel punto di delimitazione tra la vasca dei bimbi e quella degli adulti. E' noto che affinchè possa integrarsi un'ipotesi di responsabilità da insi- dia ex art. 2051 c.c., deve ricorrere una situazione di pericolo occulto, ossia che lo stato dei luoghi sia caratterizzato dal duplice e concorrente requisito della non visi- bilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 13.5.2010, n. 11592; Cass. Civ. sez. III, 06/07/2010, n. 15884). Dalle fotografie
- 3 - dimesse in giudizio dalla difesa del convenuto, che rappresentano il manufatto asse- ritamente teatro dell'occorso, considerato che il sinistro si sarebbe verificato in pie- no giorno, si evince che l'area era perfettamente visibile, sia con riguardo alla pia- stra metallica che esce dal limite dell'acqua, sia con riferimento alla pendenza del fondo, facilmente constatabile anche a mezzo della riproduzione fotografica e, a maggior ragione, dal vivo. Invero a differenza di quanto sostiene parte attrice, la pendenza della piscina nel punto in cui sarebbe accaduto l'occorso è di scarsissima rilevanza, come si evince facilmente dalla visione della documentazione fotografica versata in atti. In particolare, grazie alla foto a vasca vuota, si apprezza che il fondo degrada in modo lieve ed uniforme, rispettando gli standard di sicurezza imposti in merito alle vasche dedicate al pubblico utilizzo. L'inclinazione del fondo è inoltre fa- cilmente visibile e prontamente individuabile anche a vasca piena, come testimo- niano le foto dimesse in giudizio dalle quali emerge evidente che il fondale degrada dolcemente in direzione della piscina utilizzata dagli adulti. La circostanza delle modalità di entrata in piscina non è irrilevante perché saltando in acqua da seduto in un punto maggiormente vicino al divisorio non ha consentito, in mancanza di ap- poggio, di percepire l'andamento declinante del pavimento del fondale e lo scivo- lamento dedotto può anche essere stato cagionato dalla perdita di equilibrio con- seguente. Che poi l'odierno attore non si sia avveduto di tale circostanza, non può certo essere addebitato alla struttura posto che, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto certamente accorgersene. Parimenti visibile è la ringhiera metallica, asseritamente causa dell'infortunio, che separa la piscina dei bambini da quella de- gli adulti. Tali circostanze non possono che rilevare ai fini dell'attribuzione della re- sponsabilità del sinistro oggetto di causa all'odierno attore, atteso che “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dal- la cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, inte- grato il caso fortuito” (Cassazione civile sez. III, 16/05/2022, n.15608). Vi è poi da rilevare che parte attrice sembra imputare all'odierna convenuta di non aver predi-
- 4 - sposto una pavimentazione antiscivolo sul fondo della piscina, ma non viene in nes- sun caso chiarita la norma asseritamente violata. Corre dunque obbligo ribadire che la piscina del villaggio ” rispetta tutti i requisiti stabiliti dal- Parte_2
la normativa in materia, essendo dotata di tutti le specifiche richieste dalla norme
CONI per l'impiantistica sportiva, approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n.851 del 15 luglio 1999. La Suprema Corte sul punto ha inoltre statuito che, anche ove l'impianto non risponda alle normative in materia, e nel caso che ci occupa par- te attrice non ha raggiunto la prova sul punto, la responsabilità è esclusa dal com- portamento del danneggiato: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condot- ta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la re- sponsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).” (Cassazione civile sez. III, 20/07/2023, n.21675). Vista l'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo nel caso che ci occupa, stante il rischio generico proprio dei luoghi, il nesso eziologico tra bene e danni lamentati è escluso dal comportamento del danneggiato, di talché le domande avanzate dovranno essere integralmente ri- gettate. Invero si evidenzia che il fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dell'occorso risiede nella stessa condotta del danneggiato, il quale usando l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto accorgersi della presenza della rete divisoria e del fondo lievemente inclinato. Vista l'agevole prevedibilità e percepibilità della si- tuazione di pericolo nel caso che ci occupa, il nesso eziologico tra bene e danni la- mentati è escluso dal comportamento del danneggiato, di talché le domande avan- zate dovranno essere integralmente rigettate. Consegue alla soccombenza la con- danna alle spese di lite liquidate come da dispositivo
PQM
- 5 - Il Tribunale , definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Condanna l'attore alla rifusione, in favore dell'altra parte delle spese di lite liquidate in euro 5000,00 per compensi , oltre accessori di legge.
Padova, 21-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. ULRICH STOLL
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PAOLO MARIA CHERSEVANI
CONVENUTA
CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da comparsa conclusionale:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, giusti motivi in premesse, condannare la convenuta al pagamento a favore dell'at- Controparte_1
tore della somma complessiva di Euro 18.039,49 o di una som- Parte_1
ma minore o maggiore di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni non patri- moniali, morali e patrimoniali subiti a causa del sinistro in oggetto, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo, con vittoria delle spese di lite e suc- cessive occorrende”.
Il convenuto ha precisato le conclusioni come da atto del 4 ottobre 2024 depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova:
Nel merito: respingere le domande avanzate dal sig. poiché in- Parte_1 fondate, in fatto ed in diritto, eccessive e non provate.
Nel merito in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda formulata da , liquidare le somme che saranno ritenute di giusti- Parte_1
zia in relazione agli effettivi e rigorosamente provati danni dallo stesso subiti a se- guito dell'occorso di cui è causa, proporzionalmente decurtate secondo il grado di responsabilità a lui ascrivibile nella causazione dell'evento de quo. In ogni caso nulla per personalizzazione del danno biologico, permanente e temporaneo, per spese di vitto, perdita di stipendio e per il rimborso del prestito;
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese generali 15%, anticipazioni esenti, spe- se imponibili, CPA ed IVA, con distrazione ex art. 93 cpc allo scrivente procuratore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio, avanti il
Tribunale di Padova, parte convenuta al fine di richiedere il risarcimento dei pretesi danni subiti a seguito dell'occorso sinistro.
A sostegno della domanda l'attore esponeva che in data 21.08.2022 era ospite pres- so la struttura di campeggio gestita dalla convenuta „Barricata Holiday Village“ sita in Strada del Mare 74, 45018 Porto Tolle (RO), quando, seduto sul bordo della pisci- na del campeggio all'altezza dell'area tra settore per non nuotatori ed il settore per nuotatori voleva entrare nell'acqua. L'attore però, entrato lì per la prima volta nella piscina, deduceva che non sapeva che il fondo della piscina era in questa parte for- temente inclinato e quindi, appena entrato, l'attore scivolava via, e non potendo reggersi, sbatteva violentemente contro la piastra metallica ivi esistente (spessore ca. 0,7 - 1 cm.) installata verticalmente quale divisione tra il settore per non nuota- tori ed il settore per nuotatori, subendo a causa dell'incidente descritto gravi lesio- ni, danni non patrimoniali e patrimoniali. Esponeva inoltre che non era segnalato che il fondo della piscina in questa zona era inclinato ed il fondo non era neanche provvisto di una superficie antiscivolo e che solo dopo l'incidente in oggetto la dire- zione del campeggio ha montato un cartello di pericolo. La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea e, scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183 c.6 cpc, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione invitando le parti a precisare le proprie conclusioni e trattenendo la causa in decisione a seguito dell'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclu- sionali e repliche.
La dinamica del sinistro, per come allegata evidenzia che lo stesso attore non ha adoperato le scalette di accesso alla piscina in questione ivi presenti, immergendosi volontariamente proprio nel punto di delimitazione tra la vasca dei bimbi e quella degli adulti. E' noto che affinchè possa integrarsi un'ipotesi di responsabilità da insi- dia ex art. 2051 c.c., deve ricorrere una situazione di pericolo occulto, ossia che lo stato dei luoghi sia caratterizzato dal duplice e concorrente requisito della non visi- bilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 13.5.2010, n. 11592; Cass. Civ. sez. III, 06/07/2010, n. 15884). Dalle fotografie
- 3 - dimesse in giudizio dalla difesa del convenuto, che rappresentano il manufatto asse- ritamente teatro dell'occorso, considerato che il sinistro si sarebbe verificato in pie- no giorno, si evince che l'area era perfettamente visibile, sia con riguardo alla pia- stra metallica che esce dal limite dell'acqua, sia con riferimento alla pendenza del fondo, facilmente constatabile anche a mezzo della riproduzione fotografica e, a maggior ragione, dal vivo. Invero a differenza di quanto sostiene parte attrice, la pendenza della piscina nel punto in cui sarebbe accaduto l'occorso è di scarsissima rilevanza, come si evince facilmente dalla visione della documentazione fotografica versata in atti. In particolare, grazie alla foto a vasca vuota, si apprezza che il fondo degrada in modo lieve ed uniforme, rispettando gli standard di sicurezza imposti in merito alle vasche dedicate al pubblico utilizzo. L'inclinazione del fondo è inoltre fa- cilmente visibile e prontamente individuabile anche a vasca piena, come testimo- niano le foto dimesse in giudizio dalle quali emerge evidente che il fondale degrada dolcemente in direzione della piscina utilizzata dagli adulti. La circostanza delle modalità di entrata in piscina non è irrilevante perché saltando in acqua da seduto in un punto maggiormente vicino al divisorio non ha consentito, in mancanza di ap- poggio, di percepire l'andamento declinante del pavimento del fondale e lo scivo- lamento dedotto può anche essere stato cagionato dalla perdita di equilibrio con- seguente. Che poi l'odierno attore non si sia avveduto di tale circostanza, non può certo essere addebitato alla struttura posto che, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto certamente accorgersene. Parimenti visibile è la ringhiera metallica, asseritamente causa dell'infortunio, che separa la piscina dei bambini da quella de- gli adulti. Tali circostanze non possono che rilevare ai fini dell'attribuzione della re- sponsabilità del sinistro oggetto di causa all'odierno attore, atteso che “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dal- la cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, inte- grato il caso fortuito” (Cassazione civile sez. III, 16/05/2022, n.15608). Vi è poi da rilevare che parte attrice sembra imputare all'odierna convenuta di non aver predi-
- 4 - sposto una pavimentazione antiscivolo sul fondo della piscina, ma non viene in nes- sun caso chiarita la norma asseritamente violata. Corre dunque obbligo ribadire che la piscina del villaggio ” rispetta tutti i requisiti stabiliti dal- Parte_2
la normativa in materia, essendo dotata di tutti le specifiche richieste dalla norme
CONI per l'impiantistica sportiva, approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n.851 del 15 luglio 1999. La Suprema Corte sul punto ha inoltre statuito che, anche ove l'impianto non risponda alle normative in materia, e nel caso che ci occupa par- te attrice non ha raggiunto la prova sul punto, la responsabilità è esclusa dal com- portamento del danneggiato: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condot- ta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la re- sponsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).” (Cassazione civile sez. III, 20/07/2023, n.21675). Vista l'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo nel caso che ci occupa, stante il rischio generico proprio dei luoghi, il nesso eziologico tra bene e danni lamentati è escluso dal comportamento del danneggiato, di talché le domande avanzate dovranno essere integralmente ri- gettate. Invero si evidenzia che il fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dell'occorso risiede nella stessa condotta del danneggiato, il quale usando l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto accorgersi della presenza della rete divisoria e del fondo lievemente inclinato. Vista l'agevole prevedibilità e percepibilità della si- tuazione di pericolo nel caso che ci occupa, il nesso eziologico tra bene e danni la- mentati è escluso dal comportamento del danneggiato, di talché le domande avan- zate dovranno essere integralmente rigettate. Consegue alla soccombenza la con- danna alle spese di lite liquidate come da dispositivo
PQM
- 5 - Il Tribunale , definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Condanna l'attore alla rifusione, in favore dell'altra parte delle spese di lite liquidate in euro 5000,00 per compensi , oltre accessori di legge.
Padova, 21-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 6 -