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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2318 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, Via Principe Di Belmonte n. 3 presso lo studio dell'avv. Lombardo Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Palermo, Controparte_1 Piazza Vittorio E. Orlando n. 6, presso lo studio degli avv. Albeggiani Marina e Chiarchiaro Simona che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 08 maggio 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nelle conclusioni rassegnate in sede di ricorso introduttivo. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Via Rocky Marciano n. 23/C a Palermo.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione, seguendone la naturale inclinazione.
3) Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i figli minori e Per_1 Persona_2 mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli minori e , i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per gli Per_1 Persona_2 stessi.
4) Quanto alla determinazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, gli stessi verranno lasciati alla libera determinazione e al desiderio degli stessi, avendo cura il padre di mantenere con i figli un rapporto solido e frequente tenendo conto, in ogni caso, dei rispettivi impegni dei genitori. In caso di disaccordo, si osserveranno le seguenti modalità: almeno quattro volte al mese il padre avrà il diritto di visita dei figli minori e in giorni da concordare Per_1 Persona_2 preventivamente con la signora compatibilmente con gli impegni dei minori e con l'attuale CP_1 stato di detenzione domiciliare del sig. . Per_2
5) Le feste natalizie, di fine anno, pasquali, oltre a tutte le altre festività calendate, verranno trascorse dai minori con ciascuno dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione.
6) Durante il periodo estivo i figli minori e potranno trascorrere con Per_1 Persona_2 ciascun genitore un periodo continuativo di 15 giorni, nel mese di giugno, luglio e agosto da concordare preventivamente tra i coniugi entro il mese di aprile di ogni anno.
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
7) Entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse. Tenuto conto delle attuali esigenze degli stessi, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, Il Sig. corrisponderà alla signora la somma di € Per_2 CP_1 500,00 (cinquecento,00) quale contributo al mantenimento dei due figli, ( € 250,00 per ciascun figlio) fino a quando gli stessi non saranno autonomi economicamente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese nel conto corrente intestato alla signora avente il seguente codice Iban Controparte_1 [...], somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. I coniugi concordano che l'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei figli, sarà percepito nella misura del 100% dalla signora CP_1
SPESE STRAORDINARIE
8) Verranno poste a carico di entrambi i genitori – in ragione del 50% ciascuno – le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli . Tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute anche in assenza di preventivo accordo saranno ricomprese: le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale - tickets sanitari;
spese scolastiche relative a tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
spese extrascolastiche relative a tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie il cui rimborso sarà invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori dei figli, figurano le spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
Spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. In ogni caso il diritto al rimborso resterà condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese. Per tutto quanto qui non regolato e in caso di eventuale contrasto, al fine di regolare i rispettivi rapporti relativamente alle spese straordinarie si rimanda al protocollo spese extra del Tribunale di Palermo.
Sulla casa coniugale
9) La casa coniugale, alloggio popolare, sita in Palermo, Via Rocky Marciano n. 23/, con tutti gli arredi e corredi, rimarrà assegnata alla Sig.ra che vi continuerà ad abitare insieme Controparte_1 ai figli minori e . Per_1 Persona_2 Poiché attualmente il predetto immobile è abitato dal sig. che ivi sta scontando la misura Per_2 detentiva degli arresti domiciliari, atteso che lo stesso ha già avanzato richiesta tramite il suo legale, di trasferimento in altro domicilio, i coniugi concordano che il marito lascerà l'immobile casa coniugale nella disponibilità esclusiva della moglie e dei figli, entro e non oltre la data del 30 giugno 2025
Sulla situazione patrimoniale dei coniugi
10) Per ciò che concerne gli ulteriori aspetti economici patrimoniali dei coniugi si precisa che il sig.
attualmente è impiegato presso un negozio di bomboniere e percepisce una retribuzione Per_2 mensile pari a circa € 500,00, la signora ha lavorato fino al mese di marzo Controparte_1 2025 come dipendente presso la ditta individuale AC FF ed è attualmente in cerca di una nuova occupazione lavorativa;
I coniugi, per il resto dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare ed avere e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione delle superiori precisazioni. Ciascun coniuge, provvederà al proprio mantenimento, con rinuncia a pretendere qualsivoglia mantenimento da parte dell'altro.
11) I coniugi danno atto di avere provveduto alla divisione dei beni e degli oggetti personali, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'un l'altro.
12) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente, i figli minori e potranno essere muniti di passaporto autonomo. Per_1 Persona_2
13) Le convenzioni e le condizioni del presente atto avranno immediata efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
INESISTENZA DI PROCEDIMENTI IN CORSO
14) Dichiarano i coniugi che tra gli stessi non esistono altri procedimenti in corso, neppure aventi a oggetto, in tutto in parte, le medesime domande oggi formulate o domande ad esse connesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 08/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 19/08/2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 124 - P II –Serie A- Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2318 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 Palermo, Via Principe Di Belmonte n. 3 presso lo studio dell'avv. Lombardo Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Palermo, Controparte_1 Piazza Vittorio E. Orlando n. 6, presso lo studio degli avv. Albeggiani Marina e Chiarchiaro Simona che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 08 maggio 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nelle conclusioni rassegnate in sede di ricorso introduttivo. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente sita in Via Rocky Marciano n. 23/C a Palermo.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione, seguendone la naturale inclinazione.
3) Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i figli minori e Per_1 Persona_2 mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli minori e , i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per gli Per_1 Persona_2 stessi.
4) Quanto alla determinazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, gli stessi verranno lasciati alla libera determinazione e al desiderio degli stessi, avendo cura il padre di mantenere con i figli un rapporto solido e frequente tenendo conto, in ogni caso, dei rispettivi impegni dei genitori. In caso di disaccordo, si osserveranno le seguenti modalità: almeno quattro volte al mese il padre avrà il diritto di visita dei figli minori e in giorni da concordare Per_1 Persona_2 preventivamente con la signora compatibilmente con gli impegni dei minori e con l'attuale CP_1 stato di detenzione domiciliare del sig. . Per_2
5) Le feste natalizie, di fine anno, pasquali, oltre a tutte le altre festività calendate, verranno trascorse dai minori con ciascuno dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione.
6) Durante il periodo estivo i figli minori e potranno trascorrere con Per_1 Persona_2 ciascun genitore un periodo continuativo di 15 giorni, nel mese di giugno, luglio e agosto da concordare preventivamente tra i coniugi entro il mese di aprile di ogni anno.
MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
7) Entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse. Tenuto conto delle attuali esigenze degli stessi, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, Il Sig. corrisponderà alla signora la somma di € Per_2 CP_1 500,00 (cinquecento,00) quale contributo al mantenimento dei due figli, ( € 250,00 per ciascun figlio) fino a quando gli stessi non saranno autonomi economicamente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese nel conto corrente intestato alla signora avente il seguente codice Iban Controparte_1 [...], somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. I coniugi concordano che l'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei figli, sarà percepito nella misura del 100% dalla signora CP_1
SPESE STRAORDINARIE
8) Verranno poste a carico di entrambi i genitori – in ragione del 50% ciascuno – le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli . Tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute anche in assenza di preventivo accordo saranno ricomprese: le spese mediche relative a visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale - tickets sanitari;
spese scolastiche relative a tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
spese extrascolastiche relative a tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Tra le spese straordinarie il cui rimborso sarà invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori dei figli, figurano le spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
Spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. In ogni caso il diritto al rimborso resterà condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese. Per tutto quanto qui non regolato e in caso di eventuale contrasto, al fine di regolare i rispettivi rapporti relativamente alle spese straordinarie si rimanda al protocollo spese extra del Tribunale di Palermo.
Sulla casa coniugale
9) La casa coniugale, alloggio popolare, sita in Palermo, Via Rocky Marciano n. 23/, con tutti gli arredi e corredi, rimarrà assegnata alla Sig.ra che vi continuerà ad abitare insieme Controparte_1 ai figli minori e . Per_1 Persona_2 Poiché attualmente il predetto immobile è abitato dal sig. che ivi sta scontando la misura Per_2 detentiva degli arresti domiciliari, atteso che lo stesso ha già avanzato richiesta tramite il suo legale, di trasferimento in altro domicilio, i coniugi concordano che il marito lascerà l'immobile casa coniugale nella disponibilità esclusiva della moglie e dei figli, entro e non oltre la data del 30 giugno 2025
Sulla situazione patrimoniale dei coniugi
10) Per ciò che concerne gli ulteriori aspetti economici patrimoniali dei coniugi si precisa che il sig.
attualmente è impiegato presso un negozio di bomboniere e percepisce una retribuzione Per_2 mensile pari a circa € 500,00, la signora ha lavorato fino al mese di marzo Controparte_1 2025 come dipendente presso la ditta individuale AC FF ed è attualmente in cerca di una nuova occupazione lavorativa;
I coniugi, per il resto dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare ed avere e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione delle superiori precisazioni. Ciascun coniuge, provvederà al proprio mantenimento, con rinuncia a pretendere qualsivoglia mantenimento da parte dell'altro.
11) I coniugi danno atto di avere provveduto alla divisione dei beni e degli oggetti personali, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'un l'altro.
12) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente, i figli minori e potranno essere muniti di passaporto autonomo. Per_1 Persona_2
13) Le convenzioni e le condizioni del presente atto avranno immediata efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
INESISTENZA DI PROCEDIMENTI IN CORSO
14) Dichiarano i coniugi che tra gli stessi non esistono altri procedimenti in corso, neppure aventi a oggetto, in tutto in parte, le medesime domande oggi formulate o domande ad esse connesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 08/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 19/08/2016 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 124 - P II –Serie A- Anno 2016).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.